E’ individuato ed esaminato il significato tecnico giuridico dell’uso del termine ‘rescindere’, nelle fonti giuridiche romane, in materia di leges perfectae. Si sostiene che è l’unico campo dove il termine ha il significato di sancire la nullità. Tale apparente deviazione dal significato etimologico si spiega col particolare soggetto di ‘rescindere’ che è, nel caso, la lex perfecta. E’ avanzata e dimostrata una nuova ipotesi, alternativa a quella tradizionale, per cui la sanzione della nullità era, nelle leges perfectae, frutto dell’interpretazione giurisprudenziale delle leges stesse, e non già una parte integrante dei loro testi. Una particolare attenzione è prestata agli aspetti linguistico giuridici del problema e alla terminologia giuridica.
La nullità per legem nell’esperienza giuridica romana. Un’ipotesi in materia di leges perfectae
TUZOV, Daniil
2009-01-01
Abstract
E’ individuato ed esaminato il significato tecnico giuridico dell’uso del termine ‘rescindere’, nelle fonti giuridiche romane, in materia di leges perfectae. Si sostiene che è l’unico campo dove il termine ha il significato di sancire la nullità. Tale apparente deviazione dal significato etimologico si spiega col particolare soggetto di ‘rescindere’ che è, nel caso, la lex perfecta. E’ avanzata e dimostrata una nuova ipotesi, alternativa a quella tradizionale, per cui la sanzione della nullità era, nelle leges perfectae, frutto dell’interpretazione giurisprudenziale delle leges stesse, e non già una parte integrante dei loro testi. Una particolare attenzione è prestata agli aspetti linguistico giuridici del problema e alla terminologia giuridica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.