La sentenza n. 3427 del 2010 della Corte di cassazione afferma il condivisibile principio secondo cui su ciascun contribuente grava l’onere di diligenza nell’applicazione dei tributi e di verificare il corretto inquadramento fiscale delle operazioni che compie. Ne deriva che, in caso di acquisti di autovetture che risultino suscettibili di applicazione dell’IVA a margine, il cessionario ha il dovere di compiere verifiche, purché ragionevoli e non particolarmente onerose, circa l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tale regime più favorevole; ove i presupposti non sussistano, il cessionario è tenuto al pagamento dell’imposta nell’ammontare ordinario e soggetto alle relative sanzioni perché, quantomeno, in posizione di colpa.
Gli standard probatori della responsabilità del cessionario nell’IVA a margine
MARCHESELLI, Alberto
2010-01-01
Abstract
La sentenza n. 3427 del 2010 della Corte di cassazione afferma il condivisibile principio secondo cui su ciascun contribuente grava l’onere di diligenza nell’applicazione dei tributi e di verificare il corretto inquadramento fiscale delle operazioni che compie. Ne deriva che, in caso di acquisti di autovetture che risultino suscettibili di applicazione dell’IVA a margine, il cessionario ha il dovere di compiere verifiche, purché ragionevoli e non particolarmente onerose, circa l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tale regime più favorevole; ove i presupposti non sussistano, il cessionario è tenuto al pagamento dell’imposta nell’ammontare ordinario e soggetto alle relative sanzioni perché, quantomeno, in posizione di colpa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.