Si commenta una pronuncia di merito che, muovendo dalla premessa secondo la quale è nullo il contratto di negoziazione di strumenti finanziari non sottoscritto da entrambe le parti per difetto del requisito formale di cui all'art. 23 TUF, e qualificando tale forma di invalidità quale "annullabilità rafforzata", ne ammette la convalida ad opera del soggetto legittimato a farla valere.
Nota a Trib. Verona, 1 ottobre 2009
RIVA, Ilaria
2010-01-01
Abstract
Si commenta una pronuncia di merito che, muovendo dalla premessa secondo la quale è nullo il contratto di negoziazione di strumenti finanziari non sottoscritto da entrambe le parti per difetto del requisito formale di cui all'art. 23 TUF, e qualificando tale forma di invalidità quale "annullabilità rafforzata", ne ammette la convalida ad opera del soggetto legittimato a farla valere.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.