Si commenta una pronuncia di merito che, muovendo dalla premessa secondo la quale è nullo il contratto di negoziazione di strumenti finanziari non sottoscritto da entrambe le parti per difetto del requisito formale di cui all'art. 23 TUF, e qualificando tale forma di invalidità quale "annullabilità rafforzata", ne ammette la convalida ad opera del soggetto legittimato a farla valere.

Nota a Trib. Verona, 1 ottobre 2009

RIVA, Ilaria
2010-01-01

Abstract

Si commenta una pronuncia di merito che, muovendo dalla premessa secondo la quale è nullo il contratto di negoziazione di strumenti finanziari non sottoscritto da entrambe le parti per difetto del requisito formale di cui all'art. 23 TUF, e qualificando tale forma di invalidità quale "annullabilità rafforzata", ne ammette la convalida ad opera del soggetto legittimato a farla valere.
2010
3
581
583
Assicurazioni; servizi finanziari; contratto di negoziazione; forma; nullità di protezione; convalida
Ilaria Riva
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