Sebbene gli anziani non siano sempre bisognosi di assistenza altrui, è certamente vero che il passare degli anni comporta un fisiologico deterioramento delle capacità fisiche e intellettive della persona, con conseguente aumento delle situazioni di “dipendenza funzionale”. L’anziano privo di un’adeguata rete familiare e sociale di supporto o che non ritenga sufficienti le cure ricevute dalla famiglia e/o dai servizi socio-assistenziali territoriali può decidere di garantirsi l’assistenza morale e materiale vitalizia di una persona di fiducia trasferendogli un bene immobile o un capitale. Se lo scambio costituisce la causa dell’atto, si tratterà di un contratto atipico di vitalizio assistenziale. Se invece rappresenta la mera ragione soggettiva, sarà una donazione modale. In alternativa (o talvolta in aggiunta), si potrà concludere un contratto con un lavoratore domestico o con un ente che fornisca assistenza direttamente presso l’abitazione dell’assistito (contratto di assistenza domiciliare) o presso una struttura residenziale (contratto “di ospitalità”). Chi voglia garantirsi per il futuro il denaro necessario a sostenere i costi di un’eventuale perdita di autosufficienza può scegliere di trasferire un bene immobile o un capitale in cambio di una rendita vitalizia oppure concludere un contratto di assicurazione per il rischio di sopravvenuta dipendenza funzionale (per gli anglofili, long term care insurance policy; in Francia assurances dépendance), mediante il quale l’assicurazione si obblighi a corrispondergli o a rimborsargli quanto necessario per far fronte a una condizione di non autosufficienza. La cura dei propri interessi patrimoniali, inoltre, può essere delegata ad altri mediante un contratto di mandato. Un’analisi estesa anche agli altri Paesi di matrice culturale europea mostra la particolare vitalità dei contratti che mirano a convertire il valore della casa familiare dell’anziano in assistenza. In Spagna e in Svizzera, per esempio, è stato tipizzato il vitalizio assistenziale, che rimane invece un contratto atipico in Italia e Francia. I legislatori spagnolo, francese e italiano, inoltre, hanno recentemente introdotto nei propri ordinamenti nazionali l’istituto di origine angloamericana della reverse mortgage o lifetime mortgage (in italiano “ipoteca inversa” o “prestito ipotecario vitalizio”), un mutuo riservato agli anziani la cui restituzione è differita fino alla morte del mutuatario o alla decisione del proprietario di vendere l’immobile: solo in tale momento, infatti, il mutuante potrà pretendere il rimborso di quanto prestato, ovviamente aumentato degli interessi pattuiti. Riflettendo sul carattere dell’aleatorietà che per lunga tradizione connota i vitalizi nei Paesi di civil law, nonchè sulla natura do ut des delle rendite vitalizie (ma anche dei contratti di assicurazione LCT) e su quella do ut facias dei vitalizi assistenziali, il contributo indaga luci e ombre dei diversi schemi contrattuali utilizzati per il perseguimento dell’interesse dell’anziano “dipendente” alla cosiddetta non medical care.
La contrattualizzazione dell’assistenza vitalizia agli anziani: dalla rendita vitalizia al contratto di mantenimento
LONG, JOELLE
2010-01-01
Abstract
Sebbene gli anziani non siano sempre bisognosi di assistenza altrui, è certamente vero che il passare degli anni comporta un fisiologico deterioramento delle capacità fisiche e intellettive della persona, con conseguente aumento delle situazioni di “dipendenza funzionale”. L’anziano privo di un’adeguata rete familiare e sociale di supporto o che non ritenga sufficienti le cure ricevute dalla famiglia e/o dai servizi socio-assistenziali territoriali può decidere di garantirsi l’assistenza morale e materiale vitalizia di una persona di fiducia trasferendogli un bene immobile o un capitale. Se lo scambio costituisce la causa dell’atto, si tratterà di un contratto atipico di vitalizio assistenziale. Se invece rappresenta la mera ragione soggettiva, sarà una donazione modale. In alternativa (o talvolta in aggiunta), si potrà concludere un contratto con un lavoratore domestico o con un ente che fornisca assistenza direttamente presso l’abitazione dell’assistito (contratto di assistenza domiciliare) o presso una struttura residenziale (contratto “di ospitalità”). Chi voglia garantirsi per il futuro il denaro necessario a sostenere i costi di un’eventuale perdita di autosufficienza può scegliere di trasferire un bene immobile o un capitale in cambio di una rendita vitalizia oppure concludere un contratto di assicurazione per il rischio di sopravvenuta dipendenza funzionale (per gli anglofili, long term care insurance policy; in Francia assurances dépendance), mediante il quale l’assicurazione si obblighi a corrispondergli o a rimborsargli quanto necessario per far fronte a una condizione di non autosufficienza. La cura dei propri interessi patrimoniali, inoltre, può essere delegata ad altri mediante un contratto di mandato. Un’analisi estesa anche agli altri Paesi di matrice culturale europea mostra la particolare vitalità dei contratti che mirano a convertire il valore della casa familiare dell’anziano in assistenza. In Spagna e in Svizzera, per esempio, è stato tipizzato il vitalizio assistenziale, che rimane invece un contratto atipico in Italia e Francia. I legislatori spagnolo, francese e italiano, inoltre, hanno recentemente introdotto nei propri ordinamenti nazionali l’istituto di origine angloamericana della reverse mortgage o lifetime mortgage (in italiano “ipoteca inversa” o “prestito ipotecario vitalizio”), un mutuo riservato agli anziani la cui restituzione è differita fino alla morte del mutuatario o alla decisione del proprietario di vendere l’immobile: solo in tale momento, infatti, il mutuante potrà pretendere il rimborso di quanto prestato, ovviamente aumentato degli interessi pattuiti. Riflettendo sul carattere dell’aleatorietà che per lunga tradizione connota i vitalizi nei Paesi di civil law, nonchè sulla natura do ut des delle rendite vitalizie (ma anche dei contratti di assicurazione LCT) e su quella do ut facias dei vitalizi assistenziali, il contributo indaga luci e ombre dei diversi schemi contrattuali utilizzati per il perseguimento dell’interesse dell’anziano “dipendente” alla cosiddetta non medical care.| File | Dimensione | Formato | |
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