Il dovere di "clare loqui" imposto alle imprese di assicurazioni è assolto, nelle due pronunce in commento, con modalità antitetiche. Ne consegue, in un caso, una valutazione in termini di difetto di trasparenza (da cui i giudici fanno derivare la nullità della clausola ritenuta vessatoria, con obbligo di risarcire i danni, patrimoniali e non); nel secondo caso, una valutazione di correttezza dell'operato del professionista, che va esente da ogni responsabilità, nonostante le perdite finanziarie patite dal contraente investitore.
Nota a Trib. Milano 12 febbraio 2010 e Trib. Busto Arsizio 6 novembre 2009
RIVA, Ilaria
2010-01-01
Abstract
Il dovere di "clare loqui" imposto alle imprese di assicurazioni è assolto, nelle due pronunce in commento, con modalità antitetiche. Ne consegue, in un caso, una valutazione in termini di difetto di trasparenza (da cui i giudici fanno derivare la nullità della clausola ritenuta vessatoria, con obbligo di risarcire i danni, patrimoniali e non); nel secondo caso, una valutazione di correttezza dell'operato del professionista, che va esente da ogni responsabilità, nonostante le perdite finanziarie patite dal contraente investitore.File in questo prodotto:
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