Si analizzano in modo particolareggiato i capitoli 1-4 della Novella 53 di Giustiniano anche sulla base delle epitomi in lingua latina (di Giuliano) e in lingua greca (di Atanasio di Emesa e di Teodoro di Ermopoli), per evidenziare i principi processuali ivi contenuti e le modalità attuative degli stessi. Si individua dunque il principio della serietà delle iniziative processuali, alla luce dell'obbligo imposto all'attore di fornire una fideiussio de lite prosequenda anche nelle citazioni in aliam provinciam; si scorge poi il medesimo principio nell'obbligo, previsto per l'attore contumace prima della litis contestatio, di rimborsare le spese sostenute dal convenuto secondo la stima giurata di quest'ultimo. Si sottolinea in secondo luogo la presenza del principio del contradditorio (consapevole), percepibile nel ribadimento dell'obbligo gravante sull'exsecutor di notificare, oltre all'admonitio, il libellus conventionis, e percepibile altresì nello spatium deliberandi di 20 giorni concesso al convenuto per la preparazione della contradictio, nonché nell'ordine di comparizione indirizzabile al convenuto, non comparso presso un tribunale costantinopolitano, che abbia precedentemente prestato la cautio iuratoria. Infine, nelle novità introdotte a proposito della ricusazione del giudice si scorge un rafforzamento del principio dell'imparzialità del giudice, conciliato per altro con quello della celerità dei processi.
"...perché gli attori imparino a non giocare con la vita altrui...". A proposito di Nov. Iust. 53.1-4
TRISCIUOGLIO, Andrea
2010-01-01
Abstract
Si analizzano in modo particolareggiato i capitoli 1-4 della Novella 53 di Giustiniano anche sulla base delle epitomi in lingua latina (di Giuliano) e in lingua greca (di Atanasio di Emesa e di Teodoro di Ermopoli), per evidenziare i principi processuali ivi contenuti e le modalità attuative degli stessi. Si individua dunque il principio della serietà delle iniziative processuali, alla luce dell'obbligo imposto all'attore di fornire una fideiussio de lite prosequenda anche nelle citazioni in aliam provinciam; si scorge poi il medesimo principio nell'obbligo, previsto per l'attore contumace prima della litis contestatio, di rimborsare le spese sostenute dal convenuto secondo la stima giurata di quest'ultimo. Si sottolinea in secondo luogo la presenza del principio del contradditorio (consapevole), percepibile nel ribadimento dell'obbligo gravante sull'exsecutor di notificare, oltre all'admonitio, il libellus conventionis, e percepibile altresì nello spatium deliberandi di 20 giorni concesso al convenuto per la preparazione della contradictio, nonché nell'ordine di comparizione indirizzabile al convenuto, non comparso presso un tribunale costantinopolitano, che abbia precedentemente prestato la cautio iuratoria. Infine, nelle novità introdotte a proposito della ricusazione del giudice si scorge un rafforzamento del principio dell'imparzialità del giudice, conciliato per altro con quello della celerità dei processi.File | Dimensione | Formato | |
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