Sommario: 1. Introduzione. - 2. La natura delle fondazioni di origine bancaria nelle riforme legislative: dalla pubblicizzazione alla privatizzazione. - 2.1. Riforma Amato – Carli (l. n. 218 del 1990 e d.lgs. n. 356 del 1990): una riscoperta delle origini? - 2.2. Riforma Ciampi (l. n. 461 del 1998 e d.lgs. n. 153 del 1999): le fondazioni un Giano bifronte? - 2.3. Riforma Tremonti (art. 11, l. n. 448 del 2001 e decreto ministeriale n. 217 del 2002): inversione di tendenza, ritorno alla pubblicizzazione. - 3. La natura delle fondazioni di origine bancaria attraverso le definizioni elaborate dalla giurisprudenza. - 3.1.1. La giurisprudenza costituzionale. La natura privatistica delle istituzioni di assistenza e di beneficenza (sent. n. 396 del 1988). - 3.1.2. La giurisprudenza costituzionale. La permanenza del vincolo genetico e funzionale con le aziende bancarie conferitarie: le fondazioni come enti di natura creditizia (sentt. nn. 163 del 1995, 341 e 342 del 2001). – 3.1.3.1. La giurisprudenza costituzionale. Il dissolvimento ex lege del vincolo genetico e funzionale: le fondazioni come enti dell’ordinamento civile (sentt. nn. 300 e 301 del 2003, 438 del 2007). - 3.1.3.2. La giurisprudenza costituzionale. Il problema della natura pubblica o privata delle fondazioni ex bancarie attraverso la distinzione concettuale tra rappresentanza e rappresentatività. - 3.2.1. Giurisprudenza comune. Il dilemma della strumentalità (rispetto all’esercizio di compiti non profit) o della essenzialità della attività di amministrazione svolta dalle fondazioni di origine bancaria. – 3.2.2. Giurisprudenza comune. Il possesso del pacchetto di controllo sulle aziende bancarie conferitarie. - 3.2.3. Giurisprudenza comune. Il diritto delle fondazioni di origine bancaria bancarie alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non-profit. - 3.2.4. Giurisprudenza comune. Assetti tutori delle fondazioni di origine bancaria: spettanza del potere di vigilanza. - 3.3. Le fondazioni di origine bancaria non sono riconducibili ad un’unica categoria unitaria. - 4. Il metodo per genere e differenza nella definizione del rapporto tra fondazioni ex bancarie e fondazioni private.
La qualificazione della natura giuridica delle fondazioni di origine bancaria: alla ricerca della coerenza
MARCENO', Valeria Giusi Francesca
2011-01-01
Abstract
Sommario: 1. Introduzione. - 2. La natura delle fondazioni di origine bancaria nelle riforme legislative: dalla pubblicizzazione alla privatizzazione. - 2.1. Riforma Amato – Carli (l. n. 218 del 1990 e d.lgs. n. 356 del 1990): una riscoperta delle origini? - 2.2. Riforma Ciampi (l. n. 461 del 1998 e d.lgs. n. 153 del 1999): le fondazioni un Giano bifronte? - 2.3. Riforma Tremonti (art. 11, l. n. 448 del 2001 e decreto ministeriale n. 217 del 2002): inversione di tendenza, ritorno alla pubblicizzazione. - 3. La natura delle fondazioni di origine bancaria attraverso le definizioni elaborate dalla giurisprudenza. - 3.1.1. La giurisprudenza costituzionale. La natura privatistica delle istituzioni di assistenza e di beneficenza (sent. n. 396 del 1988). - 3.1.2. La giurisprudenza costituzionale. La permanenza del vincolo genetico e funzionale con le aziende bancarie conferitarie: le fondazioni come enti di natura creditizia (sentt. nn. 163 del 1995, 341 e 342 del 2001). – 3.1.3.1. La giurisprudenza costituzionale. Il dissolvimento ex lege del vincolo genetico e funzionale: le fondazioni come enti dell’ordinamento civile (sentt. nn. 300 e 301 del 2003, 438 del 2007). - 3.1.3.2. La giurisprudenza costituzionale. Il problema della natura pubblica o privata delle fondazioni ex bancarie attraverso la distinzione concettuale tra rappresentanza e rappresentatività. - 3.2.1. Giurisprudenza comune. Il dilemma della strumentalità (rispetto all’esercizio di compiti non profit) o della essenzialità della attività di amministrazione svolta dalle fondazioni di origine bancaria. – 3.2.2. Giurisprudenza comune. Il possesso del pacchetto di controllo sulle aziende bancarie conferitarie. - 3.2.3. Giurisprudenza comune. Il diritto delle fondazioni di origine bancaria bancarie alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non-profit. - 3.2.4. Giurisprudenza comune. Assetti tutori delle fondazioni di origine bancaria: spettanza del potere di vigilanza. - 3.3. Le fondazioni di origine bancaria non sono riconducibili ad un’unica categoria unitaria. - 4. Il metodo per genere e differenza nella definizione del rapporto tra fondazioni ex bancarie e fondazioni private.File | Dimensione | Formato | |
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