Il tema dei doveri del singolo quali espressione del principio di solidarietà e generatori dell’indispensabile integrazione sociale, economica e politica si ritiene rimanga insuperato e, anzi, in presenza oggi di una società multietnica e multiculturale, torna ad essere fecondo di sviluppi ed implicazioni, pur con i dovuti adattamenti. Peraltro si avverte la necessità di tornare a riflettere su di esso, sia con riguardo alla dimensione temporale (la solidarietà intergenerazionale), sia con riguardo ai mutamenti della comunità nazionale (uno per tutti l’integrazione degli stranieri), sia con riguardo alla dimensione spaziale (la possibile attuazione del federalismo fiscale, ad esempio, in tanto in quanto si baserà sul criterio della territorialità, porrà problemi di redistribuzione e di perequazione che non potranno che chiamare in causa la solidarietà). I doveri trattati nello studio sono quelli richiesti ai privati “situés”, in quanto componenti di un dato e specifico ordinamento costituzionale e, dunque, gli obblighi che discendono da leggi adottate in funzione dell’attuazione di uno specifico dovere costituzionale. Il tema dei doveri dei singoli, infatti, in prima battuta deve assumere necessariamente una dimensione giuridica “identificabile”, con la quale ci si possa confrontare allo scopo di dichiararne la necessità dell’estinzione o della sopravvivenza. Proprio perciò la lettura della giurisprudenza della Corte su cui si sofferma il testo ha privilegiato: • l’ambito di una solidarietà dovuta (nel senso di imposta in ragione del principio di solidarietà); • l’ambito di una solidarietà orizzontale (tra appartenenti alla stessa comunità) fondata sulla solidarietà della comunità verso il singolo e viceversa. Nella prima prospettiva si colloca l’analisi della giurisprudenza della Corte in merito ai singoli doveri costituzionali (così come vengono individuati nella Parte Prima della Costituzione “Diritti e doveri dei cittadini” e cioè, negli articoli: 4; 30, comma 1; 34, comma 2; 48, comma 2; 52, commi 1 e 2; 53 e 54). L’indagine è volta a rintracciare eventuali casi in cui norme costituzionali contenenti specifici doveri siano state utilizzate quali parametri per dichiarare incostituzionali disposizioni che in base ad essi avrebbero dovuto imporre specifici doveri fondati sul principio di solidarietà; ovvero casi in cui le stesse norme costituzionali siano state utilizzate quali parametri per dichiarare infondate questioni di legittimità sollevate allo scopo di dichiarare incostituzionali disposizioni che prevedono specifici obblighi da essi discendenti, pur sempre fondate sul medesimo principio. Nella seconda prospettiva si inquadra l’analisi della giurisprudenza della Corte in merito all’art 2 della Costituzione, al suo significato nell’ordinamento costituzionale.

Corte costituzionale e doveri

POGGI, Anna Maria
2011-01-01

Abstract

Il tema dei doveri del singolo quali espressione del principio di solidarietà e generatori dell’indispensabile integrazione sociale, economica e politica si ritiene rimanga insuperato e, anzi, in presenza oggi di una società multietnica e multiculturale, torna ad essere fecondo di sviluppi ed implicazioni, pur con i dovuti adattamenti. Peraltro si avverte la necessità di tornare a riflettere su di esso, sia con riguardo alla dimensione temporale (la solidarietà intergenerazionale), sia con riguardo ai mutamenti della comunità nazionale (uno per tutti l’integrazione degli stranieri), sia con riguardo alla dimensione spaziale (la possibile attuazione del federalismo fiscale, ad esempio, in tanto in quanto si baserà sul criterio della territorialità, porrà problemi di redistribuzione e di perequazione che non potranno che chiamare in causa la solidarietà). I doveri trattati nello studio sono quelli richiesti ai privati “situés”, in quanto componenti di un dato e specifico ordinamento costituzionale e, dunque, gli obblighi che discendono da leggi adottate in funzione dell’attuazione di uno specifico dovere costituzionale. Il tema dei doveri dei singoli, infatti, in prima battuta deve assumere necessariamente una dimensione giuridica “identificabile”, con la quale ci si possa confrontare allo scopo di dichiararne la necessità dell’estinzione o della sopravvivenza. Proprio perciò la lettura della giurisprudenza della Corte su cui si sofferma il testo ha privilegiato: • l’ambito di una solidarietà dovuta (nel senso di imposta in ragione del principio di solidarietà); • l’ambito di una solidarietà orizzontale (tra appartenenti alla stessa comunità) fondata sulla solidarietà della comunità verso il singolo e viceversa. Nella prima prospettiva si colloca l’analisi della giurisprudenza della Corte in merito ai singoli doveri costituzionali (così come vengono individuati nella Parte Prima della Costituzione “Diritti e doveri dei cittadini” e cioè, negli articoli: 4; 30, comma 1; 34, comma 2; 48, comma 2; 52, commi 1 e 2; 53 e 54). L’indagine è volta a rintracciare eventuali casi in cui norme costituzionali contenenti specifici doveri siano state utilizzate quali parametri per dichiarare incostituzionali disposizioni che in base ad essi avrebbero dovuto imporre specifici doveri fondati sul principio di solidarietà; ovvero casi in cui le stesse norme costituzionali siano state utilizzate quali parametri per dichiarare infondate questioni di legittimità sollevate allo scopo di dichiarare incostituzionali disposizioni che prevedono specifici obblighi da essi discendenti, pur sempre fondate sul medesimo principio. Nella seconda prospettiva si inquadra l’analisi della giurisprudenza della Corte in merito all’art 2 della Costituzione, al suo significato nell’ordinamento costituzionale.
2011
Corte costituzionale e sistema istituzionale
Giappichelli
Quaderni del "Gruppo di Pisa"
1
39
77
9788834818657
Doveri costituzionali; giurisprudenza Corte costituzionale
A. Poggi
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/90932
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