La Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, non ancora in vigore, offre un nuovo strumento internazionale teso a garantire una maggiore certezza e prevedibilità degli effetti giuridici degli accordi di elezione del foro negli scambi commerciali transazionali. La Convenzione riguarda gli «accordi di elezione esclusiva conclusi in materia civile e commerciale» ed esclude dal proprio ambito di applicazione i contratti dei consumatori e dei lavoratori ed altre specifiche materie. In essa sono individuabili tre regole fondamentali: il giudice eletto deve decidere il caso quando la clausola di elezione è valida secondo i parametri individuati nella Convenzione stessa (in particolare il giudice adito non può dichiararsi forum non conveniens a favore del giudice di un altro Stato); qualsiasi altro giudice adito, non eletto, deve declinare la propria competenza, a meno che sia applicabile una delle eccezioni disciplinate dalla Convenzione; le decisioni giurisdizionali degli Stati contraenti devono essere riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti quando siano rese in forza di una clausola di elezione del foro valida secondo le previsioni della Convenzione e quando non sia applicabile alcuna delle eccezioni previste. Comparando la Convenzione sugli accordi di scelta del foro ed il Regolamento Bruxelles I sono rilevabili importanti differenze. Per questa ragione la proposta di revisione del regolamento Bruxelles I (dicembre 2010) prevede l’introduzione di modifiche tese ad aumentare l’efficacia degli accordi di elezione del foro; in particolare viene attribuita priorità al giudice eletto di decidere in merito alla propria giurisdizione, indipendentemente dal fatto che egli sia il primo o il secondo giudice adito e vengono armonizzate le regole di conflitto applicabili alla validità dell’accordo di elezione. In conseguenza a queste modificazioni dovrebbe essere facilitata la partecipazione dell’Unione europea alla Convenzione.
El Convenio sobre Acuerdos de Eleccion de Foro y el Reglamento Bruselas I: Autonomia de la Voluntad y Procedimientos Paralelos
SALVADORI, Maria Margherita
2011-01-01
Abstract
La Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, non ancora in vigore, offre un nuovo strumento internazionale teso a garantire una maggiore certezza e prevedibilità degli effetti giuridici degli accordi di elezione del foro negli scambi commerciali transazionali. La Convenzione riguarda gli «accordi di elezione esclusiva conclusi in materia civile e commerciale» ed esclude dal proprio ambito di applicazione i contratti dei consumatori e dei lavoratori ed altre specifiche materie. In essa sono individuabili tre regole fondamentali: il giudice eletto deve decidere il caso quando la clausola di elezione è valida secondo i parametri individuati nella Convenzione stessa (in particolare il giudice adito non può dichiararsi forum non conveniens a favore del giudice di un altro Stato); qualsiasi altro giudice adito, non eletto, deve declinare la propria competenza, a meno che sia applicabile una delle eccezioni disciplinate dalla Convenzione; le decisioni giurisdizionali degli Stati contraenti devono essere riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti quando siano rese in forza di una clausola di elezione del foro valida secondo le previsioni della Convenzione e quando non sia applicabile alcuna delle eccezioni previste. Comparando la Convenzione sugli accordi di scelta del foro ed il Regolamento Bruxelles I sono rilevabili importanti differenze. Per questa ragione la proposta di revisione del regolamento Bruxelles I (dicembre 2010) prevede l’introduzione di modifiche tese ad aumentare l’efficacia degli accordi di elezione del foro; in particolare viene attribuita priorità al giudice eletto di decidere in merito alla propria giurisdizione, indipendentemente dal fatto che egli sia il primo o il secondo giudice adito e vengono armonizzate le regole di conflitto applicabili alla validità dell’accordo di elezione. In conseguenza a queste modificazioni dovrebbe essere facilitata la partecipazione dell’Unione europea alla Convenzione.File | Dimensione | Formato | |
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