L’a. illustra criticamente il contenuto della pronuncia della Suprema Corte secondo cui i termini di costituzione dell'attore in opposizione a decreto ingiuntivo debbono intendersi dimidiati sempre e non solo quando l'attore abbia attribuito al convenuto termini di costituzione inferiori fino alla metà rispetto a quelli previsti per il giudizio ordinario. # Si rileva che semmai la Cassazione avrebbe dovuto concludere che, alla luce delle riforme di recente intervenute, i termini di costituzione dell'attore non debbono essere dimidiati mai. (P.S. Successivamente il legislatore è intervenuto in argomento e, con la L. 29 dicembre 2011, n. 218, ha soppresso, al secondo comma dell’articolo 645 c.p.c., le parole «ma i termini di comparizione sono ridotti a metà», rendendo così inevitabile la conclusione suggerita nella nota secondo cui i termini di costituzione non debbono mai dimidiarsi). SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. I termini del problema - 3. Ragioni per ritenere (allora) che i termini di costituzione fossero sempre dimidiati. - 4. Ragioni per ritenere (ora) che i termini di costituzione non siano mai dimidiati.
Sui termini di costituzione dell’attore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: non dimidiare mai (nota a Cass., 22 marzo 2011, n. 6514)
DALMOTTO, Eugenio
2011-01-01
Abstract
L’a. illustra criticamente il contenuto della pronuncia della Suprema Corte secondo cui i termini di costituzione dell'attore in opposizione a decreto ingiuntivo debbono intendersi dimidiati sempre e non solo quando l'attore abbia attribuito al convenuto termini di costituzione inferiori fino alla metà rispetto a quelli previsti per il giudizio ordinario. # Si rileva che semmai la Cassazione avrebbe dovuto concludere che, alla luce delle riforme di recente intervenute, i termini di costituzione dell'attore non debbono essere dimidiati mai. (P.S. Successivamente il legislatore è intervenuto in argomento e, con la L. 29 dicembre 2011, n. 218, ha soppresso, al secondo comma dell’articolo 645 c.p.c., le parole «ma i termini di comparizione sono ridotti a metà», rendendo così inevitabile la conclusione suggerita nella nota secondo cui i termini di costituzione non debbono mai dimidiarsi). SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. I termini del problema - 3. Ragioni per ritenere (allora) che i termini di costituzione fossero sempre dimidiati. - 4. Ragioni per ritenere (ora) che i termini di costituzione non siano mai dimidiati.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.