La distribuzione di polizze index linked da parte di un istituto bancario per conto di un’impresa di assicurazione è soggetta alla disciplina dell’intermediazione mobiliare e, in particolare, agli artt. 23 TUF e 30 regolamento CONSOB n. 11522 del 1998, con la conseguenza che la mancanza di forma scritta del cd. contratto quadro determina la nullità del rapporto negoziale e l’obbligo dell’impresa assicuratrice di restituire al cliente la somma versata

Nota a Trib. Ferrara, 27 giugno 2011

RIVA, Ilaria
2011-01-01

Abstract

La distribuzione di polizze index linked da parte di un istituto bancario per conto di un’impresa di assicurazione è soggetta alla disciplina dell’intermediazione mobiliare e, in particolare, agli artt. 23 TUF e 30 regolamento CONSOB n. 11522 del 1998, con la conseguenza che la mancanza di forma scritta del cd. contratto quadro determina la nullità del rapporto negoziale e l’obbligo dell’impresa assicuratrice di restituire al cliente la somma versata
2011
4
761
770
Assicurazione vita; polizze linked; forma scritta; contratto quadro
Ilaria Riva
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