La distribuzione di polizze index linked da parte di un istituto bancario per conto di un’impresa di assicurazione è soggetta alla disciplina dell’intermediazione mobiliare e, in particolare, agli artt. 23 TUF e 30 regolamento CONSOB n. 11522 del 1998, con la conseguenza che la mancanza di forma scritta del cd. contratto quadro determina la nullità del rapporto negoziale e l’obbligo dell’impresa assicuratrice di restituire al cliente la somma versata
Nota a Trib. Ferrara, 27 giugno 2011
RIVA, Ilaria
2011-01-01
Abstract
La distribuzione di polizze index linked da parte di un istituto bancario per conto di un’impresa di assicurazione è soggetta alla disciplina dell’intermediazione mobiliare e, in particolare, agli artt. 23 TUF e 30 regolamento CONSOB n. 11522 del 1998, con la conseguenza che la mancanza di forma scritta del cd. contratto quadro determina la nullità del rapporto negoziale e l’obbligo dell’impresa assicuratrice di restituire al cliente la somma versataFile in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.