La mediazione, procedura volta a promuovere l’autocomposizione delle liti ad opera delle parti coinvolte, con l’assistenza del mediatore, sembra oggi avere un nuovo spazio di affermazione anche all’interno del nostro Paese. Il nostro legislatore, anche grazie alla necessità di recepire nel nostro ordinamento la vigente normativa europea, sembra, infatti, aver compreso le grandi potenzialità offerte da questo tipo di procedure. Nel corso degli ultimi anni, quindi, la mediazione è stata oggetto di numerosi interventi legislativi, fino all’emanazione del d.lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010, che hanno fornito le basi normative del nuovo modello di mediazione italiano. In particolare il d.lgs. 28/2010, nel delineare le caratteristiche fondamentali della procedura di mediazione, ha previsto il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale per un cospicuo numero di fattispecie (art. 5), mentre il D.M. 180/2010 ha stabilito i criteri e le modalità di iscrizione degli organismi di mediazione e dei mediatori, e ha regolamentato le indennità spettanti agli organismi per i servizi offerti. Le reazioni degli operatori coinvolti sono state tra loro molto diverse e contrastanti e hanno dato adito a un ampio e acceso dibattito. Così, mentre parte dell’avvocatura e della dottrina giuridica, hanno fortemente criticato il modello di mediazione delineato, sia da un punto di vista teorico che rispetto alla sua effettiva applicabilità, gli organismi ed i soggetti che, già da tempo si occupavano di procedure alternative per la risoluzione delle controversie hanno rilevato le potenzialità ed opportunità offerte dalla nuova mediazione civile e hanno dato origine a importanti attività di formazione ed informazione per contribuire allo sviluppo e alla diffusione della procedura. Il valore della riforma e delle sue potenzialità per il nostro sistema giuridico è stato ribadito dal nostro legislatore che, nonostante le critiche, ha mantenuto ferma l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione, per le fattispecie ex art. 5 d.lgs. 28/2010, a partire dal 20 marzo 2011 e ha concesso la sola dilazione al 20 marzo 2012 per le controversie in materia condominiale e di responsabilità civile relativa alla circolazione di veicoli e natanti. Inoltre, nel perseguire il suo obiettivo di deflazione del sistema giudiziario e di promozione delle procedure di mediazione come strumento per una risoluzione celere ed economica delle controversie, il legislatore ha tenuto conto delle criticità emerse dal dibattito teorico e nella fase iniziale di applicazione del nuovo modello di mediazione, e, a circa dieci mesi dalla pubblicazione del D.M. 180/2010, ha emanato un regolamento correttivo D.M. 6 luglio 2011 n°145, entrato in vigore il 26 agosto 2011, con il quale intende dare risposta concreta ad alcune delle problematiche emerse. Il regolamento correttivo introduce quattro principali aspetti innovativi rispetto al modello di mediazione delineato dal D.M. 180/2011:  Modifica art. 7, comma 5 del D.M. 180/2010 aggiunta lettera e). Si richiede che vi sia coerenza tra la formazione accademica e professionale del mediatore e l’oggetto delle controversie a lui affidate. All’organismo di mediazione è affidato l’incarico di fissare criteri certi per la determinazione della competenza del mediatore rispetto all’oggetto della mediazione.  Modifica dell’art 4 comma 3, sostituzione lettera b). E’ stato aggiunto l’obbligo per i mediatori, nell’arco di un biennio, di seguire come uditori 20 mediazioni presso un organismo di mediazione iscritto nei registi. L’obbligo di aggiornamento biennale, già previsto per i mediatori, viene così arricchito prevedendo non solo aggiornamenti teorici ma anche pratici e di confronto con altri mediatori ed altre strutture organizzative.  Art. 5 D.M. 145/2011 introduce una revisione delle tariffe nei casi di mancata partecipazione alla procedura della parte invitata e della “mediazione in contumacia”. Viene, inoltre, ribadito, (modifica art. 7 comma 5 del D.M. 180/2011) quanto già indicato nella circolare del 4 aprile 2011 circa l’obbligatorietà del mediatore di condurre la mediazione anche in assenza della parte invitata e di concludere la procedura con un verbale di mancata partecipazione.  E’ prevista la possibilità per il Direttore Generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza sugli organismi di mediazione e quelli di formazione, di avvalersi dell’ispettorato generale del Ministero di Giustizia. Come dimostra questo recente intervento legislativo la strada da compiere perché l’applicazione del nuovo modello di mediazione civile possa dimostrare tutte le sue potenzialità, è ancora lunga. Tuttavia l’acceso dibattito, sollevatosi dopo l’emanazione del d.lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010, ha indotto professionisti appartenenti a diverse categorie a formarsi ed informarsi sul nuovo strumento, cominciando così a colmare un vuoto di formazione e conoscenza che si era venuto a creare nell’ultimo mezzo secolo rispetto alle procedure alternative di risoluzione delle controversie. Questo è un presupposto necessario perché la mediazione possa diffondersi ed essere applicata.

La mediazione tra Economia, Psicologia e Diritto

BIANCONE, Paolo
2011-01-01

Abstract

La mediazione, procedura volta a promuovere l’autocomposizione delle liti ad opera delle parti coinvolte, con l’assistenza del mediatore, sembra oggi avere un nuovo spazio di affermazione anche all’interno del nostro Paese. Il nostro legislatore, anche grazie alla necessità di recepire nel nostro ordinamento la vigente normativa europea, sembra, infatti, aver compreso le grandi potenzialità offerte da questo tipo di procedure. Nel corso degli ultimi anni, quindi, la mediazione è stata oggetto di numerosi interventi legislativi, fino all’emanazione del d.lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010, che hanno fornito le basi normative del nuovo modello di mediazione italiano. In particolare il d.lgs. 28/2010, nel delineare le caratteristiche fondamentali della procedura di mediazione, ha previsto il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale per un cospicuo numero di fattispecie (art. 5), mentre il D.M. 180/2010 ha stabilito i criteri e le modalità di iscrizione degli organismi di mediazione e dei mediatori, e ha regolamentato le indennità spettanti agli organismi per i servizi offerti. Le reazioni degli operatori coinvolti sono state tra loro molto diverse e contrastanti e hanno dato adito a un ampio e acceso dibattito. Così, mentre parte dell’avvocatura e della dottrina giuridica, hanno fortemente criticato il modello di mediazione delineato, sia da un punto di vista teorico che rispetto alla sua effettiva applicabilità, gli organismi ed i soggetti che, già da tempo si occupavano di procedure alternative per la risoluzione delle controversie hanno rilevato le potenzialità ed opportunità offerte dalla nuova mediazione civile e hanno dato origine a importanti attività di formazione ed informazione per contribuire allo sviluppo e alla diffusione della procedura. Il valore della riforma e delle sue potenzialità per il nostro sistema giuridico è stato ribadito dal nostro legislatore che, nonostante le critiche, ha mantenuto ferma l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione, per le fattispecie ex art. 5 d.lgs. 28/2010, a partire dal 20 marzo 2011 e ha concesso la sola dilazione al 20 marzo 2012 per le controversie in materia condominiale e di responsabilità civile relativa alla circolazione di veicoli e natanti. Inoltre, nel perseguire il suo obiettivo di deflazione del sistema giudiziario e di promozione delle procedure di mediazione come strumento per una risoluzione celere ed economica delle controversie, il legislatore ha tenuto conto delle criticità emerse dal dibattito teorico e nella fase iniziale di applicazione del nuovo modello di mediazione, e, a circa dieci mesi dalla pubblicazione del D.M. 180/2010, ha emanato un regolamento correttivo D.M. 6 luglio 2011 n°145, entrato in vigore il 26 agosto 2011, con il quale intende dare risposta concreta ad alcune delle problematiche emerse. Il regolamento correttivo introduce quattro principali aspetti innovativi rispetto al modello di mediazione delineato dal D.M. 180/2011:  Modifica art. 7, comma 5 del D.M. 180/2010 aggiunta lettera e). Si richiede che vi sia coerenza tra la formazione accademica e professionale del mediatore e l’oggetto delle controversie a lui affidate. All’organismo di mediazione è affidato l’incarico di fissare criteri certi per la determinazione della competenza del mediatore rispetto all’oggetto della mediazione.  Modifica dell’art 4 comma 3, sostituzione lettera b). E’ stato aggiunto l’obbligo per i mediatori, nell’arco di un biennio, di seguire come uditori 20 mediazioni presso un organismo di mediazione iscritto nei registi. L’obbligo di aggiornamento biennale, già previsto per i mediatori, viene così arricchito prevedendo non solo aggiornamenti teorici ma anche pratici e di confronto con altri mediatori ed altre strutture organizzative.  Art. 5 D.M. 145/2011 introduce una revisione delle tariffe nei casi di mancata partecipazione alla procedura della parte invitata e della “mediazione in contumacia”. Viene, inoltre, ribadito, (modifica art. 7 comma 5 del D.M. 180/2011) quanto già indicato nella circolare del 4 aprile 2011 circa l’obbligatorietà del mediatore di condurre la mediazione anche in assenza della parte invitata e di concludere la procedura con un verbale di mancata partecipazione.  E’ prevista la possibilità per il Direttore Generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza sugli organismi di mediazione e quelli di formazione, di avvalersi dell’ispettorato generale del Ministero di Giustizia. Come dimostra questo recente intervento legislativo la strada da compiere perché l’applicazione del nuovo modello di mediazione civile possa dimostrare tutte le sue potenzialità, è ancora lunga. Tuttavia l’acceso dibattito, sollevatosi dopo l’emanazione del d.lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010, ha indotto professionisti appartenenti a diverse categorie a formarsi ed informarsi sul nuovo strumento, cominciando così a colmare un vuoto di formazione e conoscenza che si era venuto a creare nell’ultimo mezzo secolo rispetto alle procedure alternative di risoluzione delle controversie. Questo è un presupposto necessario perché la mediazione possa diffondersi ed essere applicata.
2011
Celid
1
88
9788876619434
Mediazione; Conciliazione; Teoria dei giochi; Alternative Dispute Resolution; ADR
Paolo Biancone
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