Il GIP di Pinerolo, su istanza del Procuratore della Repubblica, ha ritenuto che i documenti basati sull’utilizzo dei dati contenuti nelle «liste Falciani» sono formati attraverso la raccolta illegale di informazioni, e come tali non sono utilizzabili e vanno immediatamente secretati e distrutti. Si apre così un interrogativo di fondamentale rilevanza pratica, e, cioè, se tali documenti, ferma l’inutilizzabilità assoluta in sede penale, siano per caso valorizzabili in sede tributaria. A tale interrogativo la Commissione tributaria provinciale di Como, con la sentenza n. 188 del 2011, ha dato risposta negativa, condivisibilmente. La tutela dei valori fondamentali e i conseguenti limiti al pubblico potere, nonché la necessità di secretazione e distruzione delle informazioni illecite, fanno propendere per la radicale preclusione dell’utilizzo dei dati illegittimamente acquisiti.
«Lista Falciani»: le prove illecite sono utilizzabili nell’accertamento tributario?
MARCHESELLI, Alberto
2011-01-01
Abstract
Il GIP di Pinerolo, su istanza del Procuratore della Repubblica, ha ritenuto che i documenti basati sull’utilizzo dei dati contenuti nelle «liste Falciani» sono formati attraverso la raccolta illegale di informazioni, e come tali non sono utilizzabili e vanno immediatamente secretati e distrutti. Si apre così un interrogativo di fondamentale rilevanza pratica, e, cioè, se tali documenti, ferma l’inutilizzabilità assoluta in sede penale, siano per caso valorizzabili in sede tributaria. A tale interrogativo la Commissione tributaria provinciale di Como, con la sentenza n. 188 del 2011, ha dato risposta negativa, condivisibilmente. La tutela dei valori fondamentali e i conseguenti limiti al pubblico potere, nonché la necessità di secretazione e distruzione delle informazioni illecite, fanno propendere per la radicale preclusione dell’utilizzo dei dati illegittimamente acquisiti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.