Lo scritto prende spunto dalla riconosciuta l’incompatibilità costituzionale dell’istituto della “richiesta coatta” di archiviazione, che, anche a causa dell’anomala collocazione sistematica, determinava un vero vincolo legale per il pubblico ministero in materia di esercizio dell’azione penale. L’accento viene posto in particolare sulla necessità di riflettere sulla concreta configurabilità e sull’opportunità di specifiche cautele processuali in materia, che operino in via anticipata rispetto a quelle attualmente esistenti. Soprattutto in periodi di forti tensioni tra poteri istituzionali emerge infatti l’importanza di adeguate risposte normative all’esigenza di una maggior responsabilizzazione del pubblico ministero sulle scelte relative alla gestione dell’azione penale. E ciò sia per fugare l’idea, fondata o pretestuosa, che l’operato di alcuni magistrati possa farsi scudo del principio di obbligatorietà e della garanzia dell’indipendenza per dissimulare iniziative viziate dal fumus persecutionis, sia per evitare che sulla base di un’emergenza inesistente nascano poi incauti interventi legislativi quali quelli trasfusi nel defunto meccanismo dell’archiviazione coatta.

Incostituzionale l'archiviazione "coatta": quali prospettive per il controllo giurisdizionale sul dovere di inazione del pubblico ministero?

SCOMPARIN, Laura
2009-01-01

Abstract

Lo scritto prende spunto dalla riconosciuta l’incompatibilità costituzionale dell’istituto della “richiesta coatta” di archiviazione, che, anche a causa dell’anomala collocazione sistematica, determinava un vero vincolo legale per il pubblico ministero in materia di esercizio dell’azione penale. L’accento viene posto in particolare sulla necessità di riflettere sulla concreta configurabilità e sull’opportunità di specifiche cautele processuali in materia, che operino in via anticipata rispetto a quelle attualmente esistenti. Soprattutto in periodi di forti tensioni tra poteri istituzionali emerge infatti l’importanza di adeguate risposte normative all’esigenza di una maggior responsabilizzazione del pubblico ministero sulle scelte relative alla gestione dell’azione penale. E ciò sia per fugare l’idea, fondata o pretestuosa, che l’operato di alcuni magistrati possa farsi scudo del principio di obbligatorietà e della garanzia dell’indipendenza per dissimulare iniziative viziate dal fumus persecutionis, sia per evitare che sulla base di un’emergenza inesistente nascano poi incauti interventi legislativi quali quelli trasfusi nel defunto meccanismo dell’archiviazione coatta.
2009
-
1149
1163
Processo penale; archiviazione; pubblico ministero
Laura Scomparin
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