Il diritto contrattuale riscopre la forma, ma in un’accezione diversa e sconosciuta ai Codici civili nazionali. Questo lavoro, dedicato alla «forma informativa », ovvero alla funzione informativa della forma, indaga nuovi tipi di requisiti formali, che mutano il modo di intendere la forma contrattuale. Sono cambiati i gradi o livelli di forma connessi alle operazioni contrattuali perché sono cambiati i mezzi di cui l’emittente si serve per trasmettere significati al destinatario. Fra l’oralità e la forma solenne dell’atto pubblico trovano posto nuove tipologie di forma che testimoniano l’avvento dell’era digitale: la forma «testuale», il «supporto durevole», la forma «per iscritto» cosiddetta «su carta» o «elettronica», le firme, «manuale» ed elettronica», quest’ultima declinata in alcune varianti che vanno dalla firma semplice alla cosiddetta firma digitale, dotate di minore o maggiore efficacia giuridica . La dottrina europea parla di «neoformalismo contrattuale», alludendo in generale ed indistintamente all’insieme di questi fenomeni. Questa indagine si concentra sulla peculiare trasformazione che la nozione di forma contrattuale subisce in seguito alle sollecitazioni del legislatore comunitario, soprattutto in materia di contratti con i consumatori (B2C). In che misura la riflessione possa aprirsi anche ai contratti cosiddetti d’impresa, o meglio, fra professionisti (B2B), e` questione assai dibattuta, di cui si darà conto nelle pagine che seguono. Lo spunto ricostruttivo e` offerto dall’osservazione di alcuni fenomeni che si riscontrano nella prassi contemporanea della contrattazione, che costituiscono indizi dell’emersione di un diverso paradigma contrattuale del XXI secolo.
La forma informativa nel diritto contrattuale europeo. Verso una nozione procedurale di contratto
PASA, Barbara
2008-01-01
Abstract
Il diritto contrattuale riscopre la forma, ma in un’accezione diversa e sconosciuta ai Codici civili nazionali. Questo lavoro, dedicato alla «forma informativa », ovvero alla funzione informativa della forma, indaga nuovi tipi di requisiti formali, che mutano il modo di intendere la forma contrattuale. Sono cambiati i gradi o livelli di forma connessi alle operazioni contrattuali perché sono cambiati i mezzi di cui l’emittente si serve per trasmettere significati al destinatario. Fra l’oralità e la forma solenne dell’atto pubblico trovano posto nuove tipologie di forma che testimoniano l’avvento dell’era digitale: la forma «testuale», il «supporto durevole», la forma «per iscritto» cosiddetta «su carta» o «elettronica», le firme, «manuale» ed elettronica», quest’ultima declinata in alcune varianti che vanno dalla firma semplice alla cosiddetta firma digitale, dotate di minore o maggiore efficacia giuridica . La dottrina europea parla di «neoformalismo contrattuale», alludendo in generale ed indistintamente all’insieme di questi fenomeni. Questa indagine si concentra sulla peculiare trasformazione che la nozione di forma contrattuale subisce in seguito alle sollecitazioni del legislatore comunitario, soprattutto in materia di contratti con i consumatori (B2C). In che misura la riflessione possa aprirsi anche ai contratti cosiddetti d’impresa, o meglio, fra professionisti (B2B), e` questione assai dibattuta, di cui si darà conto nelle pagine che seguono. Lo spunto ricostruttivo e` offerto dall’osservazione di alcuni fenomeni che si riscontrano nella prassi contemporanea della contrattazione, che costituiscono indizi dell’emersione di un diverso paradigma contrattuale del XXI secolo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.