ABSTRACT ## L'a. illustra la procedura volta a sottoporre al controllo del tribunale le società per le quali siano denunciate gravi irregolarità nella gestione. ## In particolare, l'a. analizza quello che sinora è stato lo strumento cardine per il controllo giudiziario delle società di capitali e cioè l’art. 2409 c.c., sulla denunzia al tribunale se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori. ## L’istituto ha avuto un notevole successo pratico ed ha svolto positivamente una utile funzione di chiusura del sistema societario di amministrazione e controllo. Ma il d.lgs. n. 6/2003, sulla riforma del diritto societario, ha fortemente inciso, indebolendone l’efficacia, sulla disciplina. ## Il legislatore del 2003 ha infatti tentato di ridimensionare l’importanza dell’istituto agendo su più fronti: contraendo i poteri del pubblico ministero e, contemporaneamente, mantenendo sostanzialmente inalterati i gravosi quorum a cui la precedente legislazione ricollegava la possibilità dei soci di minoranza di ricorrere al tribunale; escludendo dall’ambito di applicazione della norma le società a responsabilità limitata; restringendo, almeno in apparenza, l’area delle irregolarità denunciabili; ammettendo il reclamo contro l’ordine di ispezione; consentendo all’assemblea di impedire le ispezioni sull’amministrazione, di sospendere il procedimento di denuncia e di rinunziare alle azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci promosse dall’amministratore giudiziario. Né si può dire che tale ridimensionamento sia stato compensato dall’attribuzione ai soci delle società a responsabilità limitata da alcuni maggiori poteri di diretto controllo nonché di possibilità di adire l’autorità giudiziaria ## Non è dunque possibile - a parere dell'a - dare un giudizio positivo della riforma, che è andata in direzione contraria rispetto alla tendenza a rafforzare i controlli giudiziari, disattendendo la tendenza che si era in precedenza delineata nell’ambito della riforma delle società quotate in borsa, dove, secondo quanto disposto dall’art. 152 t.u.f., il controllo era stato rafforzato, estendendo al collegio sindacale la legittimazione al ricorso ex art. 2409 c.c. SOMMARIO ## I. LA DISCIPLINA – 1. Delega e decreti di attuazione – 1.1. Il doppio intervento sulla disciplina del controllo giudiziario – 1.2. Le modifiche apportate dal decreto «processuale» e da quello «sostanziale» – 1.3. I problemi di costituzionalità e le prime valutazioni di opportunità – 2. Oggetto – 2.1. Le conferme sull’ambito di applicazione – 2.2. L’esclusione delle società a responsabilità limitata – 2.3. L’inclusione delle società cooperative: i vari tipi di cooperativa – 2.4. (Segue): e le particolarità della disciplina – 2.5. Le gravi irregolarità nella gestione: il fondato sospetto – 2.6. (Segue): e la potenzialità dannosa per la società – 2.7. (Segue): o per le società controllate – 3. Soggetti – 3.1. I ricorrenti: i soci rappresentativi del decimo del capitale nelle società chiuse – 3.2. (Segue): il pubblico ministero e i soci rappresentativi del ventesimo del capitale nelle società aperte – 3.3. (Segue): il collegio sindacale – 3.4. (Segue): i soci rappresentativi di quote inferiori al decimo o al ventesimo del capitale sociale – 3.5. (Segue): il calcolo della quota del capitale sociale e la perdita nel corso del procedimento del possesso della quota minima – 3.6. (Segue): la Banca d’Italia, l’U.I.C. e la Consob – 3.7. I resistenti: i componenti degli organi amministrativo e di controllo – 3.8. La posizione della società – 4. Procedimento – 4.1. L’applicabilità delle norme sul rito camerale societario – 4.2. Il giudice competente – 4.3. L’atto introduttivo del procedimento – 4.4. La difesa tecnica – 4.5. La condanna alle spese – 4.6. La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza – 4.7. L’audizione delle parti e l’assunzione di sommarie informazioni – 4.8. L’ordine di ispezione sull’amministrazione: la sua reclamabilità – 4.9. (Segue): e il suo divieto nel caso della sostituzione di amministratori e sindaci – 5. Provvedimenti – 5.1. La forma – 5.2. I decreti cautelari adottati inaudita altera parte – 5.3. I decreti conclusivi del procedimento: i provvedimenti a contenuto atipico – 5.4. (Segue): la revoca di amministratori e sindaci – 5.5. (Segue): e la nomina dell’amministratore giudiziario – 5.6. La revoca o modifica – 5.7. (Segue): ed il reclamo – 5.8. L’accertamento con efficacia di giudicato sulle questioni pregiudiziali – 6. Ulteriori temi – 6.1. L’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci – 6.2. La non arbitrabilità del procedimento di denuncia – 6.3. Le norme transitorie – II. LA GIURISPRUDENZA – 7. Rapporti con la precedente normativa – 7.1. L’efficacia «interpretativa» della riforma – 7.2. (Segue): ma la sua non vincolatività – 8. Oggetto – 8.1. Le società a responsabilità limitata – 8.2. Le società cooperative – 8.3. Le irregolarità a danno delle società controllate: la legittimazione attiva – 8.4. (Segue): e la legittimazione passiva – 8.5. La potenzialità dannosa – 9. Soggetti, procedimento e provvedimenti – 9.1. La nomina di un curatore speciale per la società – 9.2. I dubbi di costituzionalità sulla sede legale come foro esclusivo – 9.3. (Segue): e la sentenza di rigetto della Corte Costituzionale – 9.4. L’obbligo di difesa tecnica – 9.5. La condanna alle spese – 9.6. I provvedimenti adottati inaudita altera parte – 10. Ulteriori temi – 10.1. La trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata – 10.2. Il diritto intertemporale: la perdita della legittimazione attiva o passiva – 10.3. (Segue): ovvero la perdita dell’interesse a ricorrere.

Il controllo giudiziario delle società

DALMOTTO, Eugenio
2008-01-01

Abstract

ABSTRACT ## L'a. illustra la procedura volta a sottoporre al controllo del tribunale le società per le quali siano denunciate gravi irregolarità nella gestione. ## In particolare, l'a. analizza quello che sinora è stato lo strumento cardine per il controllo giudiziario delle società di capitali e cioè l’art. 2409 c.c., sulla denunzia al tribunale se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori. ## L’istituto ha avuto un notevole successo pratico ed ha svolto positivamente una utile funzione di chiusura del sistema societario di amministrazione e controllo. Ma il d.lgs. n. 6/2003, sulla riforma del diritto societario, ha fortemente inciso, indebolendone l’efficacia, sulla disciplina. ## Il legislatore del 2003 ha infatti tentato di ridimensionare l’importanza dell’istituto agendo su più fronti: contraendo i poteri del pubblico ministero e, contemporaneamente, mantenendo sostanzialmente inalterati i gravosi quorum a cui la precedente legislazione ricollegava la possibilità dei soci di minoranza di ricorrere al tribunale; escludendo dall’ambito di applicazione della norma le società a responsabilità limitata; restringendo, almeno in apparenza, l’area delle irregolarità denunciabili; ammettendo il reclamo contro l’ordine di ispezione; consentendo all’assemblea di impedire le ispezioni sull’amministrazione, di sospendere il procedimento di denuncia e di rinunziare alle azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci promosse dall’amministratore giudiziario. Né si può dire che tale ridimensionamento sia stato compensato dall’attribuzione ai soci delle società a responsabilità limitata da alcuni maggiori poteri di diretto controllo nonché di possibilità di adire l’autorità giudiziaria ## Non è dunque possibile - a parere dell'a - dare un giudizio positivo della riforma, che è andata in direzione contraria rispetto alla tendenza a rafforzare i controlli giudiziari, disattendendo la tendenza che si era in precedenza delineata nell’ambito della riforma delle società quotate in borsa, dove, secondo quanto disposto dall’art. 152 t.u.f., il controllo era stato rafforzato, estendendo al collegio sindacale la legittimazione al ricorso ex art. 2409 c.c. SOMMARIO ## I. LA DISCIPLINA – 1. Delega e decreti di attuazione – 1.1. Il doppio intervento sulla disciplina del controllo giudiziario – 1.2. Le modifiche apportate dal decreto «processuale» e da quello «sostanziale» – 1.3. I problemi di costituzionalità e le prime valutazioni di opportunità – 2. Oggetto – 2.1. Le conferme sull’ambito di applicazione – 2.2. L’esclusione delle società a responsabilità limitata – 2.3. L’inclusione delle società cooperative: i vari tipi di cooperativa – 2.4. (Segue): e le particolarità della disciplina – 2.5. Le gravi irregolarità nella gestione: il fondato sospetto – 2.6. (Segue): e la potenzialità dannosa per la società – 2.7. (Segue): o per le società controllate – 3. Soggetti – 3.1. I ricorrenti: i soci rappresentativi del decimo del capitale nelle società chiuse – 3.2. (Segue): il pubblico ministero e i soci rappresentativi del ventesimo del capitale nelle società aperte – 3.3. (Segue): il collegio sindacale – 3.4. (Segue): i soci rappresentativi di quote inferiori al decimo o al ventesimo del capitale sociale – 3.5. (Segue): il calcolo della quota del capitale sociale e la perdita nel corso del procedimento del possesso della quota minima – 3.6. (Segue): la Banca d’Italia, l’U.I.C. e la Consob – 3.7. I resistenti: i componenti degli organi amministrativo e di controllo – 3.8. La posizione della società – 4. Procedimento – 4.1. L’applicabilità delle norme sul rito camerale societario – 4.2. Il giudice competente – 4.3. L’atto introduttivo del procedimento – 4.4. La difesa tecnica – 4.5. La condanna alle spese – 4.6. La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza – 4.7. L’audizione delle parti e l’assunzione di sommarie informazioni – 4.8. L’ordine di ispezione sull’amministrazione: la sua reclamabilità – 4.9. (Segue): e il suo divieto nel caso della sostituzione di amministratori e sindaci – 5. Provvedimenti – 5.1. La forma – 5.2. I decreti cautelari adottati inaudita altera parte – 5.3. I decreti conclusivi del procedimento: i provvedimenti a contenuto atipico – 5.4. (Segue): la revoca di amministratori e sindaci – 5.5. (Segue): e la nomina dell’amministratore giudiziario – 5.6. La revoca o modifica – 5.7. (Segue): ed il reclamo – 5.8. L’accertamento con efficacia di giudicato sulle questioni pregiudiziali – 6. Ulteriori temi – 6.1. L’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci – 6.2. La non arbitrabilità del procedimento di denuncia – 6.3. Le norme transitorie – II. LA GIURISPRUDENZA – 7. Rapporti con la precedente normativa – 7.1. L’efficacia «interpretativa» della riforma – 7.2. (Segue): ma la sua non vincolatività – 8. Oggetto – 8.1. Le società a responsabilità limitata – 8.2. Le società cooperative – 8.3. Le irregolarità a danno delle società controllate: la legittimazione attiva – 8.4. (Segue): e la legittimazione passiva – 8.5. La potenzialità dannosa – 9. Soggetti, procedimento e provvedimenti – 9.1. La nomina di un curatore speciale per la società – 9.2. I dubbi di costituzionalità sulla sede legale come foro esclusivo – 9.3. (Segue): e la sentenza di rigetto della Corte Costituzionale – 9.4. L’obbligo di difesa tecnica – 9.5. La condanna alle spese – 9.6. I provvedimenti adottati inaudita altera parte – 10. Ulteriori temi – 10.1. La trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata – 10.2. Il diritto intertemporale: la perdita della legittimazione attiva o passiva – 10.3. (Segue): ovvero la perdita dell’interesse a ricorrere.
2008
Il nuovo processo societario (II ed.)
Zanichelli
Le riforme del diritto italiano
II
1491
1607
9788808143785
Società di capitali; controllo giudiziario; denuncia di gravi irregolarità nella gestione ed altri istituti; riforma del diritto societario; valutazione critica dell'intervento riformatore
Eugenio Dalmotto
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