La posizione monopolistica assicurata da un brevetto per invenzione deve essere giustificata. Ciò implica l’accertamento giudiziale della meritevolezza dell’esclusiva brevettuale ex post nell’ambito di un eventuale giudizio di nullità. Il concetto di nullità del brevetto non è stato definito dal legislatore, che per lo più si è limitato ad individuare una serie di cause, dalla quale discende come effetto appunto l’invalidità della privativa. Non è del tutto pacifico che tali cause siano da considerarsi tassative. La questione infatti rimane aperta almeno con riferimento alle tematiche rappresentate dalla possibile violazione del principio dell’unità dell’invenzione, dalla mancata indicazione del titolo dell’invenzione e dall’assenza di designazione dell’inventore. Altrettanto rilevante è la possibilità che il titolo brevettuale possa essere oggetto di una pronuncia di nullità parziale. Ciò può implicare problemi di non poco conto, nel caso in cui la sentenza non si limiti ad elidere semplicemente alcune rivendicazioni, lasciandone in vita altre, ma comporti la necessità di riscrivere in qualche modo l’ambito dell’esclusiva. Ciò porta a chiedersi chi debba farlo e come. Occorre poi considerare che il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. L’istituto della conversione è ispirato al principio della conservazione degli atti giuridici e conferma la riconduzione della invalidità brevettuale all’invalidità negoziale, con l’attribuzione al giudice ordinario del compito di qualificare il trovato.

Commento all'art. 76 del codice della proprietà industriale.

GANDIN, Roberto
2007-01-01

Abstract

La posizione monopolistica assicurata da un brevetto per invenzione deve essere giustificata. Ciò implica l’accertamento giudiziale della meritevolezza dell’esclusiva brevettuale ex post nell’ambito di un eventuale giudizio di nullità. Il concetto di nullità del brevetto non è stato definito dal legislatore, che per lo più si è limitato ad individuare una serie di cause, dalla quale discende come effetto appunto l’invalidità della privativa. Non è del tutto pacifico che tali cause siano da considerarsi tassative. La questione infatti rimane aperta almeno con riferimento alle tematiche rappresentate dalla possibile violazione del principio dell’unità dell’invenzione, dalla mancata indicazione del titolo dell’invenzione e dall’assenza di designazione dell’inventore. Altrettanto rilevante è la possibilità che il titolo brevettuale possa essere oggetto di una pronuncia di nullità parziale. Ciò può implicare problemi di non poco conto, nel caso in cui la sentenza non si limiti ad elidere semplicemente alcune rivendicazioni, lasciandone in vita altre, ma comporti la necessità di riscrivere in qualche modo l’ambito dell’esclusiva. Ciò porta a chiedersi chi debba farlo e come. Occorre poi considerare che il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. L’istituto della conversione è ispirato al principio della conservazione degli atti giuridici e conferma la riconduzione della invalidità brevettuale all’invalidità negoziale, con l’attribuzione al giudice ordinario del compito di qualificare il trovato.
2007
Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza
Cedam
-
466
473
9788813265076
Brevetto; giudizio di nullità; istituto della conversione; invalidità brevettuale; invalidità negoziale
Roberto Gandin
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