La disciplina sul trasferimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) degli enti locali nel personale ATA dello Stato, come prevista dall’art. 8 l. n. 124 del 1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, successivamente interpretata dalla l. n. 266 del 2005, è stata valutata sia a livello interno dalla Corte costituzionale sia in sede europea dalla Corte di Strasburgo e successivamente dalla Corte di Lussemburgo con la sentenza Scattolon del 6 settembre 2011. Muovendo dall'analisi di quest'ultima, l'articolo intende offrire una riflessione sui delicati rapporti che sono venuti a stabilirsi tra istanze giurisdizionali riferibili ad ordinamenti distinti e sulle conseguenze che il giudice ordinario è chiamato a trarre dalle diverse pronunce provenienti dalle tre “istanze supreme”.
LA SENTENZA SCATTOLON SULLA DISCIPLINA SUL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ATA: UN CASO EMBLEMATICO DELLA DIFFICOLTÀ DI “DIALOGO A TRE”
PORCHIA, Ornella
2012-01-01
Abstract
La disciplina sul trasferimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) degli enti locali nel personale ATA dello Stato, come prevista dall’art. 8 l. n. 124 del 1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, successivamente interpretata dalla l. n. 266 del 2005, è stata valutata sia a livello interno dalla Corte costituzionale sia in sede europea dalla Corte di Strasburgo e successivamente dalla Corte di Lussemburgo con la sentenza Scattolon del 6 settembre 2011. Muovendo dall'analisi di quest'ultima, l'articolo intende offrire una riflessione sui delicati rapporti che sono venuti a stabilirsi tra istanze giurisdizionali riferibili ad ordinamenti distinti e sulle conseguenze che il giudice ordinario è chiamato a trarre dalle diverse pronunce provenienti dalle tre “istanze supreme”.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.