Il contributo analizza l'orientamento della Corte costituzionale che considera completato il processo di trasformazione in soggetti di diritto privato delle fondazioni di origine bancaria. La motivazione non pare esaustiva, specie a fronte della permanenza di alcuni legami delle fondazioni con il settore bancario-creditizio, sicché anche la riconduzione alle “libertà sociali” avrebbe richiesto una motivazione più approfondita. Quanto ai criteri utilizzati per la definizione di “organismo di diritto pubblico” in materia di appalti pubblici, per “snidare la pubblicità reale” di organismi formalmente privati, si può notare una loro vicinanza sostanziale ai criteri che all’inizio del ‘900 servivano a definire il carattere pubblico dell’ente . Premesso che il richiamo di tali criteri può servire solo per ricordare che esiste una tendenza generale, del legislatore e dell’interprete, a ricercare indici “sostanziali” per classificare la natura giuridica dei destinatari di differenti discipline normative, nel caso di specie gli indici che avrebbero potuto assumere utilità, per poter accogliere le censure sollevate dalle regioni ricorrenti, sarebbero discesi dall’accertamento della permanenza di quel vincolo genetico con il settore bancario creditizio, che per contro la Corte ha ritenuto essersi “spezzato” nel rispetto dei tempi previsti dal legislatore.
IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE COME LIMITE AL POTERE NORMATIVO REGIONALE :IL CASO DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA
FOA', Sergio
2004-01-01
Abstract
Il contributo analizza l'orientamento della Corte costituzionale che considera completato il processo di trasformazione in soggetti di diritto privato delle fondazioni di origine bancaria. La motivazione non pare esaustiva, specie a fronte della permanenza di alcuni legami delle fondazioni con il settore bancario-creditizio, sicché anche la riconduzione alle “libertà sociali” avrebbe richiesto una motivazione più approfondita. Quanto ai criteri utilizzati per la definizione di “organismo di diritto pubblico” in materia di appalti pubblici, per “snidare la pubblicità reale” di organismi formalmente privati, si può notare una loro vicinanza sostanziale ai criteri che all’inizio del ‘900 servivano a definire il carattere pubblico dell’ente . Premesso che il richiamo di tali criteri può servire solo per ricordare che esiste una tendenza generale, del legislatore e dell’interprete, a ricercare indici “sostanziali” per classificare la natura giuridica dei destinatari di differenti discipline normative, nel caso di specie gli indici che avrebbero potuto assumere utilità, per poter accogliere le censure sollevate dalle regioni ricorrenti, sarebbero discesi dall’accertamento della permanenza di quel vincolo genetico con il settore bancario creditizio, che per contro la Corte ha ritenuto essersi “spezzato” nel rispetto dei tempi previsti dal legislatore.File | Dimensione | Formato | |
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