La recente tornata referendaria, che ha avuto quale oggetto la disciplina elettorale contenuta nella l. n. 270 del 2005 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) ha consentito che si sviluppasse in dottrina un acceso dibattito sul fenomeno della “reviviscenza” di disposizioni abrogate. Un dibattito alimentato dalla assenza, nel nostro ordinamento, di una disposizione che esplicitamente la ammettesse o la escludesse, e che ha condotto, sulla base di percorsi argomentativi diversi, all’elaborazione di opposte soluzioni. Il fatto che i quesiti referendari siano stati pensati proprio al fine di far rivivere la disciplina precedente – rendendo così la questione della reviviscenza parte essenziale degli stessi – ha indotto la corte costituzionale ad affrontare la questione non più di spigolo (come era avvenuto in occasione di precedenti decisioni, ove il tema era affidato alla incertezza degli obiter dicta), ma direttamente e senza mezzi termini. Con la sentenza n. 13 del 2012, la corte costituzionale non si è limitata, infatti, a pronunciarsi sull’(in)ammissibilità dei quesiti referendari avanzati, ma è andata oltre, offrendo una serie di risposte puntuali alle domande sollevate nelle varie sedi di dibattito. In questo senso la sentenza n. 13 è qualcosa di più di una mera pronuncia nell’ambito del giudizio di ammissibilità del referendum. Sulla scorta di questa decisione – che assume le sembianze di una sentenza - trattato, che snocciola una successione di costruzioni teoriche in punto di teoria generale del diritto e di giustizia costituzionale -, l’A. ripercorre i termini del dibattito, precisando la portata di alcuni concetti che, se utilizzati in modo non corretto (come se la terminologia fosse indifferente), potrebbero perpetuare un generale stato di confusione.

Sulla "reviviscenza" di disposizioni precedentemente abrogate:come un utilizzo ambiguo di concetti possa perpetuare una situazione di generale confusione

MARCENO', Valeria Giusi Francesca
2012-01-01

Abstract

La recente tornata referendaria, che ha avuto quale oggetto la disciplina elettorale contenuta nella l. n. 270 del 2005 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) ha consentito che si sviluppasse in dottrina un acceso dibattito sul fenomeno della “reviviscenza” di disposizioni abrogate. Un dibattito alimentato dalla assenza, nel nostro ordinamento, di una disposizione che esplicitamente la ammettesse o la escludesse, e che ha condotto, sulla base di percorsi argomentativi diversi, all’elaborazione di opposte soluzioni. Il fatto che i quesiti referendari siano stati pensati proprio al fine di far rivivere la disciplina precedente – rendendo così la questione della reviviscenza parte essenziale degli stessi – ha indotto la corte costituzionale ad affrontare la questione non più di spigolo (come era avvenuto in occasione di precedenti decisioni, ove il tema era affidato alla incertezza degli obiter dicta), ma direttamente e senza mezzi termini. Con la sentenza n. 13 del 2012, la corte costituzionale non si è limitata, infatti, a pronunciarsi sull’(in)ammissibilità dei quesiti referendari avanzati, ma è andata oltre, offrendo una serie di risposte puntuali alle domande sollevate nelle varie sedi di dibattito. In questo senso la sentenza n. 13 è qualcosa di più di una mera pronuncia nell’ambito del giudizio di ammissibilità del referendum. Sulla scorta di questa decisione – che assume le sembianze di una sentenza - trattato, che snocciola una successione di costruzioni teoriche in punto di teoria generale del diritto e di giustizia costituzionale -, l’A. ripercorre i termini del dibattito, precisando la portata di alcuni concetti che, se utilizzati in modo non corretto (come se la terminologia fosse indifferente), potrebbero perpetuare un generale stato di confusione.
2012
Referendum elettorale e reviviscenza di norme abrogate. Sull'ammissibilità dei quesiti per il ripristino del "Mattarellum"
Bonomia University Press
131
145
9788873957683
reviviscenza di norme abrogate; referendum elettorali
V. Marcenò
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