Nell'articolo si assume una posizione dialettica nei confronti della dottrina spagnola (Bravo Bosch) che si è occupata della clausola dell'editto del pretore dedicata alla diffamazione collettiva (convicium facere), con attenzione alle sue origini. Si sostiene dunque la tesi che nelle XII Tavole si punisse con la pena di morte la diffamazione scritta; che la fattispecie del convicium facere rientrasse per lo più nella categoria della iniuria atrox (ex loco) con le importanti conseguenze processuali descritte da Gaio (3.224); fra queste, la possibilità che l'offensore, non comparso alla seconda udienza in iure, venisse sottoposto al giudizio di recuperatores (Gai.4.185), anziché a quello del iudex unus.
Delitti contro l'onore a Roma. Alcune riflessioni sul convicium facere
TRISCIUOGLIO, Andrea
2010-01-01
Abstract
Nell'articolo si assume una posizione dialettica nei confronti della dottrina spagnola (Bravo Bosch) che si è occupata della clausola dell'editto del pretore dedicata alla diffamazione collettiva (convicium facere), con attenzione alle sue origini. Si sostiene dunque la tesi che nelle XII Tavole si punisse con la pena di morte la diffamazione scritta; che la fattispecie del convicium facere rientrasse per lo più nella categoria della iniuria atrox (ex loco) con le importanti conseguenze processuali descritte da Gaio (3.224); fra queste, la possibilità che l'offensore, non comparso alla seconda udienza in iure, venisse sottoposto al giudizio di recuperatores (Gai.4.185), anziché a quello del iudex unus.File | Dimensione | Formato | |
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