Il commento rappresenta una delle prime trattazioni organiche comparse sul tema dei patrimoni destinati, che sono fra le novità più rilevanti della Riforma del 2003. L’esposizione, della lunghezza di 70 pagine, prende le mosse dalla formulazione della legge delega e dal come il legislatore ha inteso attuarla mediante la previsione di due fattispecie distinte, i patrimoni destinati veri e propri ed i “finanziamenti destinati ad uno specifico affare”. Ci si sofferma quindi sui concetti generali di “patrimonio” e di “separazione patrimoniale” per rapportare ad essi il nuovo istituto, anche in confronto ad altri preesistenti fenomeni di separazione. Si cerca quindi di comprendere quale sia la funzione economica, e quindi la giustificazione giuridica, della nuova figura, soprattutto rispetto alla tradizionale tecnica della creazione di una società controllata. Si passa successivamente ad analizzare le norme che disciplinano l’istituto, ciascuna delle quali rappresenta un problema, data la novità della situazione: il limite dimensionale del 10% rispetto al patrimonio netto; la deliberazione di costituzione del patrimonio; gli strumenti finanziari che possono essere emessi a fronte di partecipazioni all’affare e quindi (ma solo indirettamente) al patrimonio destinato; l’organizzazione dei portatori di strumenti; gli oneri pubblicitari; le modalità di contabilizzazione in bilancio del patrimonio; la cessazione della separazione patrimoniale ed il rendiconto finale. Rilievi critici vengono avanzati sulla nuova figura, soprattutto nella variante dei finanziamenti destinati di cui all’art. 2447 decies, c.c.
Commento agli artt. da 2447 bis a 2447 decies, c.c. (Patrimoni destinati)
MIGNONE, Gianni
2004-01-01
Abstract
Il commento rappresenta una delle prime trattazioni organiche comparse sul tema dei patrimoni destinati, che sono fra le novità più rilevanti della Riforma del 2003. L’esposizione, della lunghezza di 70 pagine, prende le mosse dalla formulazione della legge delega e dal come il legislatore ha inteso attuarla mediante la previsione di due fattispecie distinte, i patrimoni destinati veri e propri ed i “finanziamenti destinati ad uno specifico affare”. Ci si sofferma quindi sui concetti generali di “patrimonio” e di “separazione patrimoniale” per rapportare ad essi il nuovo istituto, anche in confronto ad altri preesistenti fenomeni di separazione. Si cerca quindi di comprendere quale sia la funzione economica, e quindi la giustificazione giuridica, della nuova figura, soprattutto rispetto alla tradizionale tecnica della creazione di una società controllata. Si passa successivamente ad analizzare le norme che disciplinano l’istituto, ciascuna delle quali rappresenta un problema, data la novità della situazione: il limite dimensionale del 10% rispetto al patrimonio netto; la deliberazione di costituzione del patrimonio; gli strumenti finanziari che possono essere emessi a fronte di partecipazioni all’affare e quindi (ma solo indirettamente) al patrimonio destinato; l’organizzazione dei portatori di strumenti; gli oneri pubblicitari; le modalità di contabilizzazione in bilancio del patrimonio; la cessazione della separazione patrimoniale ed il rendiconto finale. Rilievi critici vengono avanzati sulla nuova figura, soprattutto nella variante dei finanziamenti destinati di cui all’art. 2447 decies, c.c.File | Dimensione | Formato | |
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MIGNONE G., Commento agli artt. da 2447 bis a 2447 decies, c.c. (Patrimoni destinati), in Cottino 2004.pdf
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