ABSTRACT 1 ## I due contributi segnalati (il cap. II, Diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, e il cap. VII, Esenzione da oneri fiscali e problema dell’accessibilità del procedimento per l’equa riparazione) si soffermano sulla nozione di ragionevole durata del processo, sul diritto al risarcimento del danno nel caso in cui tale durata sia superata, di accesso al procedimento per il riconoscimento della relativa indennità. ## La normativa nazionale viene esaminata nella prospettiva europea. ## Particolare attenzione viene prestata alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo, che come è noto è stata in passato (ed è tuttora) congestionata da migliaia di ricorsi di cittadini italiani volti alla condanna del proprio Stato per violazione del diritto alla durata ragionevole dei processi garantito dall’art. 6 2° comma della Convenzione. ABSTRACT 2 ## L’a. si è occupato del fondamento del diritto alla ragionevole durata dei processi, della promulgazione della cosiddetta legge Pinto, dell’ambito di applicazione della legge, della nozione di ragionevole durata del processo e del risarcimento previsto nel caso in cui essa sia ecceduta (pp. da 67 a 225) nonché dei temi fiscali connessi al procedimento per la liquidazione del danno da eccessiva durata e più in generale degli ostacoli che si frappongono alla proposizione del ricorso nazionale (pp. da 363 a 371). ## Dopo aver ricordato che il tema della lunghezza dei processi è per così dire eterno, potendosi rinvenire misure di contrasto allo stesso sin dall’epoca romana oltre che riferimenti mitologici e celebri raffigurazioni nelle opere della letteratura mondiale tra cui è d’obbligo citare quella dovuta alla penna di Rabelais, l’a. conduce l’esame partendo dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione. Viene poi preso in esame l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e ripercorsa la genesi della legge 24 marzo 2001, n. 89, che ha introdotto sul piano nazionale una tutela risarcitoria nei confronti del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto della violazione del diritto ad ottenere una decisione giudiziaria nel termine ragionevole previsto dall’art. 6 della Convenzione. ## Si approfondisce quindi il contenuto della nuova disciplina nazionale, affrontando i principali problemi interpretativi. ## L’a. prende infine posizione nel dibattito acceso da chi teme che la nuova normativa abbia il solo effetto di accrescere l’arretrato delle Corti d’appello, chiamate a decidere sui ricorsi ex legge n. 89 del 2001, e di sottrarre risorse all’ordinaria amministrazione della giustizia. Osserva l’a. che, stimolate da questo timore, la giurisprudenza e parte della dottrina si sono mosse, in questo primo periodo di applicazione della nuova normativa, offrendo interpretazioni restrittive della legge n. 89 del 2001. Si è così assistito a valutazioni nel senso della ragionevolezza di durate processuali consuete per le prassi italiane ma lontane dagli standard ritenuti accettabili a Strasburgo. E si è teso a contenere le riparazioni in limiti esigui. Tale approccio non è però condiviso dall’a. Nel proporre le varie soluzioni interpretative ai problemi posti dalla legge n. 89 del 2001, ed in particolar modo dal suo art. 2, l’a. si è infatti ispirato non alla odierna pratica delle aule di giustizia, ma al modello ricevuto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed alle indicazioni ricavabili da altre fonti, tra cui la Costituzione, i trattati sull’Unione europea, il codice di procedura civile. Secondo l’a., la convinzione sottesa a questa scelta è che la legge Pinto sia un testo normativo che non deve adeguarsi all’attuale realtà del processo, prendendone atto per costruirvi intorno la nozione di ragionevole durata del processo, sanzionando solo l’apprezzabile distacco dalla media statistica. La legge Pinto – conclude l’a. – deve semmai agire come stimolo verso l’adeguamento della situazione italiana a parametri migliori. SOMMARIO ## CAP. I – DIRITTO ALL’EQUA RIPARAZIONE PER L’ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO – SOMMARIO: I. FONDAMENTI. – 1. Il diritto alla ragionevole durata del processo. – 1.1. L’art. 111 della Costituzione. – 1.2. L’art. 24 della Costituzione. – 1.3. L’art. 6 della Convenzione europea. – 1.4. L’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. – 1.5. L’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89: norma innovativa o ricognitiva? – 2. Le ragioni della promulgazione di una legge nazionale. – 2.1. L’affollamento dei ricorsi alla Corte dell’uomo. – 2.2. L’irritazione di Strasburgo. – 2.3. La reazione delle istituzioni italiane. – 2.4. L’iter del disegno di legge sull’equa riparazione. – 3. La nuova legge e il richiamo all’art. 6 della Convenzione europea. – II. OGGETTO E SOGGETTI. – 4. L’ambito di applicazione della legge e la parte convenuta. – 4.1. Controversie civili. – 4.2. Controversie amministrative. – 4.3. Controversie dei pubblici dipendenti. – 4.4. Controversie in materia contabile e pensionistica. – 4.5. Controversie tributarie. – 4.6. Procedure esecutive. – 4.6.1. Sfratti. – 4.6.2. Altre procedure esecutive ordinarie. – 4.6.3. ... e concorsuali. – 4.7. Materia penale. – 4.7.1. Processi penali ordinari. – 4.7.2. Processi penali militari. – 4.7.3. Procedimenti parlamentari d. – 4.7.4. Misure privative della libertà personale. – 4.7.5. Misure di sicurezza. – 4.7.6. Esercizio dell’azione civile nel processo penale. – 4.8. Procedimenti disciplinari. – 4.9. Procedimenti su illeciti amministrativi. – 4.10. Procedimenti incidentali di costituzionalità e per l’interpretazione delle norme comunitarie. – 4.11. Procedimenti arbitrali. – 5. I titolari del diritto. – 5.1. L’attore, il convenuto e l’imputato. – 5.2. Il vincitore e il soccombente. – 5.3. La persona giuridica. – 5.4. La vittima del reato. – III. RAGIONEVOLE DURATA. – 6. La prova della violazione del diritto. – 7. Il dies a quo e il dies ad quem del procedimento. – 7.1. Rilevanza di fasi anteriori all’inizio del processo civile. – 7.2. ... e rilevanza della fase esecutiva. – 7.3. Inizio e fine del processo penale. – 7.4. La ragionevole durata riguarda la singola fase o l’intero procedimento? – 8. La clausola generale sulla ragionevole durata. – 8.1. Il problema della ragionevole durata di un processo «normale». – 8.2. La misura della ragionevole durata di un processo civile «normale». – 8.3. La misura della ragionevole durata di un processo «normale» secondo la Corte europea. – 9. ... e gli specifici parametri. – 9.1. I parametri contemplati dalla legge nazionale e dalla Convenzione europea. – 9.2. L’ammissibilità dell’elaborazione di ulteriori parametri. – 9.3. La genericità dei parametri espressamente contemplati o ricavabili. – 10. I parametri enunciati dal legislatore italiano. – 10.1. La complessità del caso. – 10.1.1. Complessità in fatto e in diritto. – 10.1.2. Valore del criterio. – 10.2. Il comportamento delle parti. – 10.2.1. Richiesta di rinvii. – 10.2.2. Principio dispositivo. – 10.2.3. Proposizione dell’impugnazione ed inizio dell’esecuzione. – 10.2.4. Sciopero degli avvocati. – 10.3. Il comportamento del giudice e delle altre autorità. – 10.3.1. Situazioni eccezionali come causa giustificativa del ritardo. – 10.3.2. Situazione ordinaria e insussistenza di un onere di provare la colpa del giudice o di altre autorità. – 10.3.3. Sintomatologia dei «tempi morti». – 10.3.4. Panorama sulle «altre autorità». – 11. Gli ulteriori parametri ricavabili in via interpretativa. – 11.1. La «posta in gioco». – 11.2. Il contemperamento con altri valori. – 11.3. L’inosservanza di termini ordinatori contenuti nella legge nazionale. – 11.4. L’inosservanza di termini previsti nella normativa comunitaria. – 11.5. L’applicazione di norme incostituzionali per violazione del precetto sulla ragionevole durata. – IV. RISARCIMENTO. – 12. Il danno da eccessiva durata del processo. – 12.1. La simmetria con il sistema di Strasburgo. – 12.2. La previsione espressa della risarcibilità del danno non patrimoniale. – 12.3. La limitazione al danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole e il rinvio all’art. 2056 c.c. – 13. Il danno patrimoniale. – 13.1. Il nesso causale. – 13.2. Il danno patrimoniale da perdita di chance. – 14. Il danno non patrimoniale. – 14.1. La nozione. – 14.2. L’irrilevanza della soccombenza. – 14.3. Il dubbio sulla sussistenza per le persone giuridiche. – 14.4. La sussistenza in re ipsa per le persone fisiche. – 14.5. La liquidazione equitativa. – 14.5.1. «Posta in gioco». – 14.5.2. Progressione nel tempo. – 14.6. La riparazione mediante dichiarazione dell’avvenuta violazione. – 14.6.1. Modifica dell’originaria previsione. – 14.6.2. Problema dell’adeguatezza della pubblicità. – 15. Il limite delle «risorse disponibili». – 15.1. L’inapplicabità della disposizione. – 15.2. L’incostituzionalità della limitazione. – V. PARADOSSI E RILIEVI CONCLUSIVI. – 16. La ragionevole durata del procedimento per l’equa riparazione. – 17. L’adeguamento dell’esistente ai parametri di ragionevolezza. – 17.1. Le critiche. – 17.2. La replica e le conclusioni. – CAP. VII – ESENZIONE DA ONERI FISCALI E PROBLEMA DELL’ACCESSIBILITÀ DEL PROCEDIMENTO PER L’EQUA RIPARAZIONE – SOMMARIO: 1. La rimozione di un ostacolo alla proposizione del ricorso nazionale. – 1.1. L’iniziale onerosità fiscale. – 1.2. ... e la successiva esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo. – 2. Le remore residue alla proposizione del ricorso nazionale. – 2.1. Gli onorari del difensore. – 2.2. Il rischio della condanna alle spese in caso di soccombenza. – 2.3. Il rischio della compensazione delle spese in caso di vittoria. – 2.4. Il rischio di una giurisprudenza non ancora assestata.

Contributi, in Misure acceleratorie e riparatorie contro l'irragionevole durata dei processi (cap. II, Diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, e cap. VII, Esenzione da oneri fiscali e problema dell’accessibilità del procedimento per l’equa riparazione)

DALMOTTO, Eugenio
2002-01-01

Abstract

ABSTRACT 1 ## I due contributi segnalati (il cap. II, Diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, e il cap. VII, Esenzione da oneri fiscali e problema dell’accessibilità del procedimento per l’equa riparazione) si soffermano sulla nozione di ragionevole durata del processo, sul diritto al risarcimento del danno nel caso in cui tale durata sia superata, di accesso al procedimento per il riconoscimento della relativa indennità. ## La normativa nazionale viene esaminata nella prospettiva europea. ## Particolare attenzione viene prestata alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo, che come è noto è stata in passato (ed è tuttora) congestionata da migliaia di ricorsi di cittadini italiani volti alla condanna del proprio Stato per violazione del diritto alla durata ragionevole dei processi garantito dall’art. 6 2° comma della Convenzione. ABSTRACT 2 ## L’a. si è occupato del fondamento del diritto alla ragionevole durata dei processi, della promulgazione della cosiddetta legge Pinto, dell’ambito di applicazione della legge, della nozione di ragionevole durata del processo e del risarcimento previsto nel caso in cui essa sia ecceduta (pp. da 67 a 225) nonché dei temi fiscali connessi al procedimento per la liquidazione del danno da eccessiva durata e più in generale degli ostacoli che si frappongono alla proposizione del ricorso nazionale (pp. da 363 a 371). ## Dopo aver ricordato che il tema della lunghezza dei processi è per così dire eterno, potendosi rinvenire misure di contrasto allo stesso sin dall’epoca romana oltre che riferimenti mitologici e celebri raffigurazioni nelle opere della letteratura mondiale tra cui è d’obbligo citare quella dovuta alla penna di Rabelais, l’a. conduce l’esame partendo dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione. Viene poi preso in esame l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e ripercorsa la genesi della legge 24 marzo 2001, n. 89, che ha introdotto sul piano nazionale una tutela risarcitoria nei confronti del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto della violazione del diritto ad ottenere una decisione giudiziaria nel termine ragionevole previsto dall’art. 6 della Convenzione. ## Si approfondisce quindi il contenuto della nuova disciplina nazionale, affrontando i principali problemi interpretativi. ## L’a. prende infine posizione nel dibattito acceso da chi teme che la nuova normativa abbia il solo effetto di accrescere l’arretrato delle Corti d’appello, chiamate a decidere sui ricorsi ex legge n. 89 del 2001, e di sottrarre risorse all’ordinaria amministrazione della giustizia. Osserva l’a. che, stimolate da questo timore, la giurisprudenza e parte della dottrina si sono mosse, in questo primo periodo di applicazione della nuova normativa, offrendo interpretazioni restrittive della legge n. 89 del 2001. Si è così assistito a valutazioni nel senso della ragionevolezza di durate processuali consuete per le prassi italiane ma lontane dagli standard ritenuti accettabili a Strasburgo. E si è teso a contenere le riparazioni in limiti esigui. Tale approccio non è però condiviso dall’a. Nel proporre le varie soluzioni interpretative ai problemi posti dalla legge n. 89 del 2001, ed in particolar modo dal suo art. 2, l’a. si è infatti ispirato non alla odierna pratica delle aule di giustizia, ma al modello ricevuto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed alle indicazioni ricavabili da altre fonti, tra cui la Costituzione, i trattati sull’Unione europea, il codice di procedura civile. Secondo l’a., la convinzione sottesa a questa scelta è che la legge Pinto sia un testo normativo che non deve adeguarsi all’attuale realtà del processo, prendendone atto per costruirvi intorno la nozione di ragionevole durata del processo, sanzionando solo l’apprezzabile distacco dalla media statistica. La legge Pinto – conclude l’a. – deve semmai agire come stimolo verso l’adeguamento della situazione italiana a parametri migliori. SOMMARIO ## CAP. I – DIRITTO ALL’EQUA RIPARAZIONE PER L’ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO – SOMMARIO: I. FONDAMENTI. – 1. Il diritto alla ragionevole durata del processo. – 1.1. L’art. 111 della Costituzione. – 1.2. L’art. 24 della Costituzione. – 1.3. L’art. 6 della Convenzione europea. – 1.4. L’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. – 1.5. L’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89: norma innovativa o ricognitiva? – 2. Le ragioni della promulgazione di una legge nazionale. – 2.1. L’affollamento dei ricorsi alla Corte dell’uomo. – 2.2. L’irritazione di Strasburgo. – 2.3. La reazione delle istituzioni italiane. – 2.4. L’iter del disegno di legge sull’equa riparazione. – 3. La nuova legge e il richiamo all’art. 6 della Convenzione europea. – II. OGGETTO E SOGGETTI. – 4. L’ambito di applicazione della legge e la parte convenuta. – 4.1. Controversie civili. – 4.2. Controversie amministrative. – 4.3. Controversie dei pubblici dipendenti. – 4.4. Controversie in materia contabile e pensionistica. – 4.5. Controversie tributarie. – 4.6. Procedure esecutive. – 4.6.1. Sfratti. – 4.6.2. Altre procedure esecutive ordinarie. – 4.6.3. ... e concorsuali. – 4.7. Materia penale. – 4.7.1. Processi penali ordinari. – 4.7.2. Processi penali militari. – 4.7.3. Procedimenti parlamentari d. – 4.7.4. Misure privative della libertà personale. – 4.7.5. Misure di sicurezza. – 4.7.6. Esercizio dell’azione civile nel processo penale. – 4.8. Procedimenti disciplinari. – 4.9. Procedimenti su illeciti amministrativi. – 4.10. Procedimenti incidentali di costituzionalità e per l’interpretazione delle norme comunitarie. – 4.11. Procedimenti arbitrali. – 5. I titolari del diritto. – 5.1. L’attore, il convenuto e l’imputato. – 5.2. Il vincitore e il soccombente. – 5.3. La persona giuridica. – 5.4. La vittima del reato. – III. RAGIONEVOLE DURATA. – 6. La prova della violazione del diritto. – 7. Il dies a quo e il dies ad quem del procedimento. – 7.1. Rilevanza di fasi anteriori all’inizio del processo civile. – 7.2. ... e rilevanza della fase esecutiva. – 7.3. Inizio e fine del processo penale. – 7.4. La ragionevole durata riguarda la singola fase o l’intero procedimento? – 8. La clausola generale sulla ragionevole durata. – 8.1. Il problema della ragionevole durata di un processo «normale». – 8.2. La misura della ragionevole durata di un processo civile «normale». – 8.3. La misura della ragionevole durata di un processo «normale» secondo la Corte europea. – 9. ... e gli specifici parametri. – 9.1. I parametri contemplati dalla legge nazionale e dalla Convenzione europea. – 9.2. L’ammissibilità dell’elaborazione di ulteriori parametri. – 9.3. La genericità dei parametri espressamente contemplati o ricavabili. – 10. I parametri enunciati dal legislatore italiano. – 10.1. La complessità del caso. – 10.1.1. Complessità in fatto e in diritto. – 10.1.2. Valore del criterio. – 10.2. Il comportamento delle parti. – 10.2.1. Richiesta di rinvii. – 10.2.2. Principio dispositivo. – 10.2.3. Proposizione dell’impugnazione ed inizio dell’esecuzione. – 10.2.4. Sciopero degli avvocati. – 10.3. Il comportamento del giudice e delle altre autorità. – 10.3.1. Situazioni eccezionali come causa giustificativa del ritardo. – 10.3.2. Situazione ordinaria e insussistenza di un onere di provare la colpa del giudice o di altre autorità. – 10.3.3. Sintomatologia dei «tempi morti». – 10.3.4. Panorama sulle «altre autorità». – 11. Gli ulteriori parametri ricavabili in via interpretativa. – 11.1. La «posta in gioco». – 11.2. Il contemperamento con altri valori. – 11.3. L’inosservanza di termini ordinatori contenuti nella legge nazionale. – 11.4. L’inosservanza di termini previsti nella normativa comunitaria. – 11.5. L’applicazione di norme incostituzionali per violazione del precetto sulla ragionevole durata. – IV. RISARCIMENTO. – 12. Il danno da eccessiva durata del processo. – 12.1. La simmetria con il sistema di Strasburgo. – 12.2. La previsione espressa della risarcibilità del danno non patrimoniale. – 12.3. La limitazione al danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole e il rinvio all’art. 2056 c.c. – 13. Il danno patrimoniale. – 13.1. Il nesso causale. – 13.2. Il danno patrimoniale da perdita di chance. – 14. Il danno non patrimoniale. – 14.1. La nozione. – 14.2. L’irrilevanza della soccombenza. – 14.3. Il dubbio sulla sussistenza per le persone giuridiche. – 14.4. La sussistenza in re ipsa per le persone fisiche. – 14.5. La liquidazione equitativa. – 14.5.1. «Posta in gioco». – 14.5.2. Progressione nel tempo. – 14.6. La riparazione mediante dichiarazione dell’avvenuta violazione. – 14.6.1. Modifica dell’originaria previsione. – 14.6.2. Problema dell’adeguatezza della pubblicità. – 15. Il limite delle «risorse disponibili». – 15.1. L’inapplicabità della disposizione. – 15.2. L’incostituzionalità della limitazione. – V. PARADOSSI E RILIEVI CONCLUSIVI. – 16. La ragionevole durata del procedimento per l’equa riparazione. – 17. L’adeguamento dell’esistente ai parametri di ragionevolezza. – 17.1. Le critiche. – 17.2. La replica e le conclusioni. – CAP. VII – ESENZIONE DA ONERI FISCALI E PROBLEMA DELL’ACCESSIBILITÀ DEL PROCEDIMENTO PER L’EQUA RIPARAZIONE – SOMMARIO: 1. La rimozione di un ostacolo alla proposizione del ricorso nazionale. – 1.1. L’iniziale onerosità fiscale. – 1.2. ... e la successiva esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo. – 2. Le remore residue alla proposizione del ricorso nazionale. – 2.1. Gli onorari del difensore. – 2.2. Il rischio della condanna alle spese in caso di soccombenza. – 2.3. Il rischio della compensazione delle spese in caso di vittoria. – 2.4. Il rischio di una giurisprudenza non ancora assestata.
2002
Misure acceleratorie e riparatorie contro l'irragionevole durata dei processi
Giappichelli
Procedura Civile. Collana diretta da Sergio Chiarloni, Claudio Consolo, Giorgio Costantino, Francesco Paolo Luiso, Bruno Sassani.
1
67
225
9788834822401
Diritto processuale civile, Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, Ragionevole durata dei processi, Equa riparazione per l'eccessiva durata, Legge Pinto
Eugenio Dalmotto
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