ABSTRACT: L’a. tratteggia in più capitoli un'ampia esposizione critica e sistematica del nuovo processo societario. # Esso, accanto a spunti felici di disciplina, si presentava sin dall’origine strutturalmente inidoneo a conseguire l'obiettivo che si era prefisso di rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia delle imprese, considerata cruciale per il cosiddetto «sistema paese». # In particolare, l’a. introduce il commento al d.lgs. 5/2003 sul nuovo processo societario, finanziario e bancario (pp. 2745-2769), descrivendo il quadro storico ed illustrando le ragioni poste a fondamento della postulata necessità di un intervento riformatore nel campo della giustizia per le imprese. Sottolinea l’a. che, il legislatore, abbandonate ipotesi di intervento sul versante ordinamentale, sia sarebbe concentrato sul solo aspetto procedimentale, che sarebbe stato profondamente inciso modificando la fase introduttiva del processo ordinario di cognizione, affidata direttamente alle parti e ai loro avvocati. La causa, nell’intenzione del legislatore, sarebbe dovuta approdare dinanzi al giudice già nella condizione di poter essere istruita ed avviata a decisione, evitando di impegnare l’organo giudicante nelle incombenze che lo impegnano sino alle udienze ex artt. 183 e 184 c.p.c. # Segue quindi l’analitica disamina della disciplina di cui agli artt. 1-24, d.lgs. 5/2003, e cioè il procedimento ordinario, sommario e cautelare nel nuovo processo societario, finanziario e bancario (pp. 2770-2949). E proprio in tal modo l’a. pone in luce le inadeguatezze della nuova disciplina, specie per quanto riguarda il processo ordinario di cognizione, che non a caso avrebbero di lì ad alcuni anni portato all’abrogazione dell’intero d.lgs. 5/2003, di cui sarebbero sopravvissuti solo gli artt. 34-37, dedicati alla distinta materia dell’arbitrato societario. SOMMARIO ## INTRODUZIONE – Dall’ipotesi di istituire tribunali dell’economia a una riforma solo processuale – 1. Dal progetto Mirone alla legge delega – 1.1. La necessità di imprimere efficienza alla giustizia per le imprese – 1.2. Il progetto di delega per l’adozione di nuove regole ordinamentali e processuali – 1.3. La resistenza all’istituzione dei tribunali dell’economia – 1.4. L’emanazione di una legge di delegazione incentrata sugli aspetti processuali con aperture ad arbitrato e conciliazione – 2. Dalla legge delega alla sperimentazione del progetto Vaccarella – 2.1. Il contenuto del decreto – 2.2. Le immediate ricadute applicative – 2.3. Il nuovo rito societario, finanziario e bancario come anticipazione di una più globale riforma del processo civile – 2.4. Il dibattito sull’opportunità di introdurre e poi generalizzare un nuovo rito a cognizione piena – 2.5. La probabile incostituzionalità per eccesso di delega del decreto sul rito societario, finanziario e bancario – 3. Codice di rito e d.lgs. 5/2003 – 3.1. I rapporti tra il nuovo decreto e il codice di procedura civile – 3.2. (Segue.)... e l’influenza della normativa speciale sulla disciplina codicistica. – TITOLO I – NUOVE NORME DI PROCEDURA – Articolo 1 – Ambito di applicazione – 1. Controversie – 1.1. Premessa – 1.2. La materia societaria – 1.3. La materia finanziaria – 1.4. La materia bancaria e creditizia – 1.5. La mancata (re)introduzione della materia industriale – 1.6. L’esclusione delle materie demandate alla giurisdizione amministrativa e alla competenza in unico grado della corte d’appello – 2. Organo giudicante e rito da seguire – 2.1. La competenza del tribunale – 2.2. Le questioni di rito: dal rito ordinario al rito speciale – 2.3. (Segue.): ... e dal rito speciale al rito ordinario – 2.4. La composizione normalmente collegiale del tribunale – 3. Legge processuale – 3.1. Il rinvio al codice di procedura civile – TITOLO II – DEL PROCESSO DI COGNIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE – CAPO I – DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE – Articolo 2-17 – CAPO II – DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA – Articolo 18 – 1. Considerazioni introduttive – 1.1. La delega e il «Progetto Vaccarella» – 2. Fase preparatoria (dalla citazione all’istanza di fissazione dell’udienza: artt. 2 -11) – 2.1. Gli atti introduttivi e la costituzione delle parti: la citazione – 2.2. (Segue.) ... l’istanza per la dimidiazione dei termini e la costituzione dell’attore – 2.3. (Segue.) ... la risposta e la costituzione del convenuto – 2.4. La replica dell’attore e la seconda memoria del convenuto – 2.5. Le ulteriori repliche dell’attore e le ulteriori controrepliche del convenuto – 2.6. L’istanza per la fissazione dell’udienza: i termini per la proposizione – 2.7. (Segue.) ... il contenuto e gli effetti nei confronti delle parti non istanti – 2.8. L’istanza congiunta di fissazione dell’udienza: per la decisione della causa o per la decisione di «incidenti processuali» – 2.9. (Segue.) ... la regola dell’inammissibilità dell’istanza non congiunta per la decisione di «incidenti processuali» e l’eccezione della decisione immediata sull’intervento del terzo – 2.10. (Segue.) ... il problema del regolamento di giurisdizione e della querela di falso – 2.11. Il deposito in cancelleria dell’istanza di fissazione dell’udienza – 2.12. L’interruzione e l’estinzione del giudizio – 2.13. Le preclusioni – 2.14. La rimessione in termini – 3. Fase predibattimentale (dalla designazione del giudice relatore alla fissazione dell’udienza: art. 12) – 3.1. La designazione del giudice relatore – 3.2. Il decreto di fissazione dell’udienza: l’emanazione – 3.3. (Segue.) ... la fissazione della data dell’udienza e i provvedimenti istruttori – 3.4. (Segue.) ... l’indicazione delle questioni rilevabili d’ufficio e di quelle bisognose di ulteriore trattazione scritta – 3.5. (Segue.) ... la convocazione delle parti e l’invito al deposito di memorie conclusionali – 3.6. I provvedimenti di regolarizzazione della rappresentanza, rinnovazione della notifica della citazione e integrazione del contraddittorio – 3.7. Il deposito delle memorie conclusionali – 4. Rito contumaciale (art. 13) – 4.1. La contumacia dell’attore – 4.2. La «contumacia» del convenuto: l’effetto di ficta confessio – 4.3. (Segue.) ... questioni relative alla riconvenzionale, all’indisponibilità dei diritti, ai riflessi sul grado di appello e al possibile abuso dell’istituto – 5. Interventi (artt. 14-15) – 5.1. L’intervento volontario: principale o adesivo autonomo – 5.2. (Segue.) ... e adesivo dipendente – 6. Fase dibattimentale (udienza, tentativo di conciliazione e decisione della causa: art. 16) – 6.1. L’udienza: il principio di concentrazione – 6.2. (Segue.) ... la comparizione delle parti – 6.3. (Segue.) ... l’interrogatorio libero – 6.4. (Segue.) ... il tentativo di conciliazione giudiziale – 6.5. (Segue.) ... il mancato esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale – 6.6. (Segue.) ... la conciliazione in udienza – 6.7. (Segue.) ... la discussione e la conferma o revoca delle statuizioni contenute nel decreto di fissazione dell’udienza – 6.8. L’eventuale istruzione – 6.9. La decisione: le questioni pregiudiziali e preliminari – 6.10. (Segue.) ... la sentenza «contestuale» o in un termine breve – 6.11. (Segue.) ... la motivazione in forma abbreviata – 6.12. (Segue.) ... le valutazioni operate sulla nuova struttura della fase decisoria – 6.13. Il cambiamento del rito – 7. Notificazioni e comunicazioni (art. 17) – 7.1. Gli strumenti tecnologici: presupposti e rinvio alla normativa di settore – 7.2. (Segue.) ... il fax – 7.3. (Segue.) ... la posta elettronica – 7.4. Lo scambio diretto tra i difensori – 7.5. L’ambito di applicazione della nuova disciplina su notifiche e comunicazioni – 8. Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (art. 2 ult. co.) – 8.1. La dimidiazione dei termini – 8.2. I provvedimenti sull’esecuzione provvisoria – 9. Procedimento dinanzi al tribunale monocratico (art. 18) – 9.1. Il rinvio alle norme relative al procedimento collegiale e le previsioni speciali per il rito monocratico – CAPO III – DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE – Articolo 19 – 1. Premessa – 2. Le controversie per cui è utilizzabile il rito sommario – 3. La competenza del giudice monocratico e il procedimento – 4. Il passaggio dal rito sommario alla cognizione piena – 5. (Segue.) ... ma non dal processo di cognizione all’accertamento sommario – 6. L’impugnazione in corte d’appello dell’ordinanza di condanna – 7. L’inidoneità al giudicato dell’ordinanza non impugnata – 8. Il rigetto dell’istanza di provvedimento sommario – 9. I rapporti con il procedimento per decreto Ingiuntivo – CAPO IV – DEL PROCEDIMENTO IN GRADO DI APPELLO – Articolo 20-22 – 1. Premessa – 2. Il rinvio alla disciplina dell’appello nel rito ordinario – 3. L’inammissibilità dell’appello fondato su motivi generici – 4. (Segue.) ... e di quello a cui le parti abbiano preventivamente rinunciato – 5. L’improcedibilità dell’appello per mancata costituzione dell’appellante – 6. La cancellazione dal ruolo in caso di mancata comparizione delle parti – 7. L’intervento – TITOLO III – DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE – Articolo 23-24 – 1. Tutela cautelare ante causam – 1.1. Premessa – 1.2. La possibilità di non instaurare il giudizio di merito dopo la fase cautelare – 1.3. (Segue.) ... i suoi corollari (condanna alle spese, influenza su numerosi problemi interpretativi) – 1.4. (Segue.) ... e qualche considerazione pratica sull’attenuazione della strumentalità della tutela cautelare – 1.5. L’instaurazione del giudizio di merito (effetti della declaratoria di inesistenza del diritto e della sentenza processuale) – 1.6. La soluzione ope legis di talune incertezze interpretative in tema di revoca (condizioni per la revocabilità, giudice competente) – 1.7. (Segue.) ... e di reclamo (termine per reclamare, nova, divieto di rimessione al primo giudice) – 1.8. Il rinvio alle norme sul procedimento cautelare uniforme ante causam – 1.9. (Segue.) ... e l’influenza su queste ultime della normativa speciale – 2. Tutela cautelare lite pendente – 2.1. Il procedimento cautelare in corso di causa iniziato dopo la designazione del relatore o del giudice monocratico – 2.2. (Segue.) ... e prima – 2.3. Le particolarità della procedura e l’efficacia del provvedimento cautelare concesso in corso di causa – 2.4. L’applicabilità al procedimento cautelare in corso di causa di norme sul procedimento cautelare ante causam – 3. Giudizio abbreviato – 3.1. L’evoluzione del procedimento cautelare in corso di causa in giudizio abbreviato sul merito – 3.2. La costituzionalità del giudizio abbreviato e l’uso strumentale dell’istanza cautelare – 3.3. La sospensione della delibera assembleare impugnata.

Il procedimento ordinario, sommario e cautelare nel nuovo processo societario, finanziario e bancario (Commento agli artt. 1-24 del d.lgs. n. 5 del 2003)

DALMOTTO, Eugenio
2004-01-01

Abstract

ABSTRACT: L’a. tratteggia in più capitoli un'ampia esposizione critica e sistematica del nuovo processo societario. # Esso, accanto a spunti felici di disciplina, si presentava sin dall’origine strutturalmente inidoneo a conseguire l'obiettivo che si era prefisso di rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia delle imprese, considerata cruciale per il cosiddetto «sistema paese». # In particolare, l’a. introduce il commento al d.lgs. 5/2003 sul nuovo processo societario, finanziario e bancario (pp. 2745-2769), descrivendo il quadro storico ed illustrando le ragioni poste a fondamento della postulata necessità di un intervento riformatore nel campo della giustizia per le imprese. Sottolinea l’a. che, il legislatore, abbandonate ipotesi di intervento sul versante ordinamentale, sia sarebbe concentrato sul solo aspetto procedimentale, che sarebbe stato profondamente inciso modificando la fase introduttiva del processo ordinario di cognizione, affidata direttamente alle parti e ai loro avvocati. La causa, nell’intenzione del legislatore, sarebbe dovuta approdare dinanzi al giudice già nella condizione di poter essere istruita ed avviata a decisione, evitando di impegnare l’organo giudicante nelle incombenze che lo impegnano sino alle udienze ex artt. 183 e 184 c.p.c. # Segue quindi l’analitica disamina della disciplina di cui agli artt. 1-24, d.lgs. 5/2003, e cioè il procedimento ordinario, sommario e cautelare nel nuovo processo societario, finanziario e bancario (pp. 2770-2949). E proprio in tal modo l’a. pone in luce le inadeguatezze della nuova disciplina, specie per quanto riguarda il processo ordinario di cognizione, che non a caso avrebbero di lì ad alcuni anni portato all’abrogazione dell’intero d.lgs. 5/2003, di cui sarebbero sopravvissuti solo gli artt. 34-37, dedicati alla distinta materia dell’arbitrato societario. SOMMARIO ## INTRODUZIONE – Dall’ipotesi di istituire tribunali dell’economia a una riforma solo processuale – 1. Dal progetto Mirone alla legge delega – 1.1. La necessità di imprimere efficienza alla giustizia per le imprese – 1.2. Il progetto di delega per l’adozione di nuove regole ordinamentali e processuali – 1.3. La resistenza all’istituzione dei tribunali dell’economia – 1.4. L’emanazione di una legge di delegazione incentrata sugli aspetti processuali con aperture ad arbitrato e conciliazione – 2. Dalla legge delega alla sperimentazione del progetto Vaccarella – 2.1. Il contenuto del decreto – 2.2. Le immediate ricadute applicative – 2.3. Il nuovo rito societario, finanziario e bancario come anticipazione di una più globale riforma del processo civile – 2.4. Il dibattito sull’opportunità di introdurre e poi generalizzare un nuovo rito a cognizione piena – 2.5. La probabile incostituzionalità per eccesso di delega del decreto sul rito societario, finanziario e bancario – 3. Codice di rito e d.lgs. 5/2003 – 3.1. I rapporti tra il nuovo decreto e il codice di procedura civile – 3.2. (Segue.)... e l’influenza della normativa speciale sulla disciplina codicistica. – TITOLO I – NUOVE NORME DI PROCEDURA – Articolo 1 – Ambito di applicazione – 1. Controversie – 1.1. Premessa – 1.2. La materia societaria – 1.3. La materia finanziaria – 1.4. La materia bancaria e creditizia – 1.5. La mancata (re)introduzione della materia industriale – 1.6. L’esclusione delle materie demandate alla giurisdizione amministrativa e alla competenza in unico grado della corte d’appello – 2. Organo giudicante e rito da seguire – 2.1. La competenza del tribunale – 2.2. Le questioni di rito: dal rito ordinario al rito speciale – 2.3. (Segue.): ... e dal rito speciale al rito ordinario – 2.4. La composizione normalmente collegiale del tribunale – 3. Legge processuale – 3.1. Il rinvio al codice di procedura civile – TITOLO II – DEL PROCESSO DI COGNIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE – CAPO I – DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE – Articolo 2-17 – CAPO II – DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA – Articolo 18 – 1. Considerazioni introduttive – 1.1. La delega e il «Progetto Vaccarella» – 2. Fase preparatoria (dalla citazione all’istanza di fissazione dell’udienza: artt. 2 -11) – 2.1. Gli atti introduttivi e la costituzione delle parti: la citazione – 2.2. (Segue.) ... l’istanza per la dimidiazione dei termini e la costituzione dell’attore – 2.3. (Segue.) ... la risposta e la costituzione del convenuto – 2.4. La replica dell’attore e la seconda memoria del convenuto – 2.5. Le ulteriori repliche dell’attore e le ulteriori controrepliche del convenuto – 2.6. L’istanza per la fissazione dell’udienza: i termini per la proposizione – 2.7. (Segue.) ... il contenuto e gli effetti nei confronti delle parti non istanti – 2.8. L’istanza congiunta di fissazione dell’udienza: per la decisione della causa o per la decisione di «incidenti processuali» – 2.9. (Segue.) ... la regola dell’inammissibilità dell’istanza non congiunta per la decisione di «incidenti processuali» e l’eccezione della decisione immediata sull’intervento del terzo – 2.10. (Segue.) ... il problema del regolamento di giurisdizione e della querela di falso – 2.11. Il deposito in cancelleria dell’istanza di fissazione dell’udienza – 2.12. L’interruzione e l’estinzione del giudizio – 2.13. Le preclusioni – 2.14. La rimessione in termini – 3. Fase predibattimentale (dalla designazione del giudice relatore alla fissazione dell’udienza: art. 12) – 3.1. La designazione del giudice relatore – 3.2. Il decreto di fissazione dell’udienza: l’emanazione – 3.3. (Segue.) ... la fissazione della data dell’udienza e i provvedimenti istruttori – 3.4. (Segue.) ... l’indicazione delle questioni rilevabili d’ufficio e di quelle bisognose di ulteriore trattazione scritta – 3.5. (Segue.) ... la convocazione delle parti e l’invito al deposito di memorie conclusionali – 3.6. I provvedimenti di regolarizzazione della rappresentanza, rinnovazione della notifica della citazione e integrazione del contraddittorio – 3.7. Il deposito delle memorie conclusionali – 4. Rito contumaciale (art. 13) – 4.1. La contumacia dell’attore – 4.2. La «contumacia» del convenuto: l’effetto di ficta confessio – 4.3. (Segue.) ... questioni relative alla riconvenzionale, all’indisponibilità dei diritti, ai riflessi sul grado di appello e al possibile abuso dell’istituto – 5. Interventi (artt. 14-15) – 5.1. L’intervento volontario: principale o adesivo autonomo – 5.2. (Segue.) ... e adesivo dipendente – 6. Fase dibattimentale (udienza, tentativo di conciliazione e decisione della causa: art. 16) – 6.1. L’udienza: il principio di concentrazione – 6.2. (Segue.) ... la comparizione delle parti – 6.3. (Segue.) ... l’interrogatorio libero – 6.4. (Segue.) ... il tentativo di conciliazione giudiziale – 6.5. (Segue.) ... il mancato esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale – 6.6. (Segue.) ... la conciliazione in udienza – 6.7. (Segue.) ... la discussione e la conferma o revoca delle statuizioni contenute nel decreto di fissazione dell’udienza – 6.8. L’eventuale istruzione – 6.9. La decisione: le questioni pregiudiziali e preliminari – 6.10. (Segue.) ... la sentenza «contestuale» o in un termine breve – 6.11. (Segue.) ... la motivazione in forma abbreviata – 6.12. (Segue.) ... le valutazioni operate sulla nuova struttura della fase decisoria – 6.13. Il cambiamento del rito – 7. Notificazioni e comunicazioni (art. 17) – 7.1. Gli strumenti tecnologici: presupposti e rinvio alla normativa di settore – 7.2. (Segue.) ... il fax – 7.3. (Segue.) ... la posta elettronica – 7.4. Lo scambio diretto tra i difensori – 7.5. L’ambito di applicazione della nuova disciplina su notifiche e comunicazioni – 8. Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (art. 2 ult. co.) – 8.1. La dimidiazione dei termini – 8.2. I provvedimenti sull’esecuzione provvisoria – 9. Procedimento dinanzi al tribunale monocratico (art. 18) – 9.1. Il rinvio alle norme relative al procedimento collegiale e le previsioni speciali per il rito monocratico – CAPO III – DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE – Articolo 19 – 1. Premessa – 2. Le controversie per cui è utilizzabile il rito sommario – 3. La competenza del giudice monocratico e il procedimento – 4. Il passaggio dal rito sommario alla cognizione piena – 5. (Segue.) ... ma non dal processo di cognizione all’accertamento sommario – 6. L’impugnazione in corte d’appello dell’ordinanza di condanna – 7. L’inidoneità al giudicato dell’ordinanza non impugnata – 8. Il rigetto dell’istanza di provvedimento sommario – 9. I rapporti con il procedimento per decreto Ingiuntivo – CAPO IV – DEL PROCEDIMENTO IN GRADO DI APPELLO – Articolo 20-22 – 1. Premessa – 2. Il rinvio alla disciplina dell’appello nel rito ordinario – 3. L’inammissibilità dell’appello fondato su motivi generici – 4. (Segue.) ... e di quello a cui le parti abbiano preventivamente rinunciato – 5. L’improcedibilità dell’appello per mancata costituzione dell’appellante – 6. La cancellazione dal ruolo in caso di mancata comparizione delle parti – 7. L’intervento – TITOLO III – DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE – Articolo 23-24 – 1. Tutela cautelare ante causam – 1.1. Premessa – 1.2. La possibilità di non instaurare il giudizio di merito dopo la fase cautelare – 1.3. (Segue.) ... i suoi corollari (condanna alle spese, influenza su numerosi problemi interpretativi) – 1.4. (Segue.) ... e qualche considerazione pratica sull’attenuazione della strumentalità della tutela cautelare – 1.5. L’instaurazione del giudizio di merito (effetti della declaratoria di inesistenza del diritto e della sentenza processuale) – 1.6. La soluzione ope legis di talune incertezze interpretative in tema di revoca (condizioni per la revocabilità, giudice competente) – 1.7. (Segue.) ... e di reclamo (termine per reclamare, nova, divieto di rimessione al primo giudice) – 1.8. Il rinvio alle norme sul procedimento cautelare uniforme ante causam – 1.9. (Segue.) ... e l’influenza su queste ultime della normativa speciale – 2. Tutela cautelare lite pendente – 2.1. Il procedimento cautelare in corso di causa iniziato dopo la designazione del relatore o del giudice monocratico – 2.2. (Segue.) ... e prima – 2.3. Le particolarità della procedura e l’efficacia del provvedimento cautelare concesso in corso di causa – 2.4. L’applicabilità al procedimento cautelare in corso di causa di norme sul procedimento cautelare ante causam – 3. Giudizio abbreviato – 3.1. L’evoluzione del procedimento cautelare in corso di causa in giudizio abbreviato sul merito – 3.2. La costituzionalità del giudizio abbreviato e l’uso strumentale dell’istanza cautelare – 3.3. La sospensione della delibera assembleare impugnata.
2004
Il nuovo diritto societario
Zanichelli
Le riforme del diritto italiano
III
2745
2949
9788808107572
Diritto processuale civile, Società, Banca e finanza, Nuovo processo societario
Eugenio Dalmotto
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
09(50)-2004-Dalmotto_ProcessoSocietario-CommCottino-Zanichelli.pdf

Accesso aperto

Tipo di file: PDF EDITORIALE
Dimensione 751.37 kB
Formato Adobe PDF
751.37 kB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/127302
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact