Lo studio dedicato all’art. 59 c.p. (contenuto nel lavoro collettaneo “Codice Penale Commentato” a cura di M. Ronco e B. Romano, edito da UTET e giunto nel 2009 alla terza edizione) rientra soltanto in parte nel genere letterario delle voci enciclopediche, delle quali condivide l’impianto sistematico, ma non la finalità meramente informativa. Infatti, pur nell’ambito di uno studio sintetico, il commento all’art. 59 non si limita a ricostruire i connotati, l’inquadramento dogmatico e le interferenze fra i due principali sottoinsiemi del complesso normativo in esame, ma sottopone ad una doverosa critica i modelli mentitori che si celano nelle inopinate opzioni della riforma del 1990, la quale, denaturando la disciplina originaria del codice 1930, ha introdotto improprietà lessicali e contenutistiche che riflettono il décalage qualitativo della legislazione italiana e che hanno trovato puntualmente il loro pendant in alcune aberranti pronunce giudiziali, intese a considerare come sinonimi non soltanto le nozioni di ‘conoscenza’ e ‘rappresentazione’, ma anche le nozioni di ‘rappresentazione’ e ‘rappresentabilità’. Le critiche mosse a queste forme di responsabilità oggettiva mascherata riflettono in controluce le critiche all’importazione dalla Germania della culpa in re illicita, sintomo di un più ampio fenomeno, analizzato in altre pubblicazioni dello stesso Autore, e precisamente della trasformazione dell’Italia, un tempo paese produttore ed esportatore di modelli giuridici, in un paese acriticamente imitatore della letteratura straniera. Il lavoro si colloca, sotto questo profilo, in un più ampio programma di ricerca dedicato alle leggi del diffusionismo, inteso a slatentizzare i criptotipi e a smascherare i modelli mentitori che ormai si annidano sempre più frequentemente nel sistema penale italiano.
Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
LICCI, Giorgio
2009-01-01
Abstract
Lo studio dedicato all’art. 59 c.p. (contenuto nel lavoro collettaneo “Codice Penale Commentato” a cura di M. Ronco e B. Romano, edito da UTET e giunto nel 2009 alla terza edizione) rientra soltanto in parte nel genere letterario delle voci enciclopediche, delle quali condivide l’impianto sistematico, ma non la finalità meramente informativa. Infatti, pur nell’ambito di uno studio sintetico, il commento all’art. 59 non si limita a ricostruire i connotati, l’inquadramento dogmatico e le interferenze fra i due principali sottoinsiemi del complesso normativo in esame, ma sottopone ad una doverosa critica i modelli mentitori che si celano nelle inopinate opzioni della riforma del 1990, la quale, denaturando la disciplina originaria del codice 1930, ha introdotto improprietà lessicali e contenutistiche che riflettono il décalage qualitativo della legislazione italiana e che hanno trovato puntualmente il loro pendant in alcune aberranti pronunce giudiziali, intese a considerare come sinonimi non soltanto le nozioni di ‘conoscenza’ e ‘rappresentazione’, ma anche le nozioni di ‘rappresentazione’ e ‘rappresentabilità’. Le critiche mosse a queste forme di responsabilità oggettiva mascherata riflettono in controluce le critiche all’importazione dalla Germania della culpa in re illicita, sintomo di un più ampio fenomeno, analizzato in altre pubblicazioni dello stesso Autore, e precisamente della trasformazione dell’Italia, un tempo paese produttore ed esportatore di modelli giuridici, in un paese acriticamente imitatore della letteratura straniera. Il lavoro si colloca, sotto questo profilo, in un più ampio programma di ricerca dedicato alle leggi del diffusionismo, inteso a slatentizzare i criptotipi e a smascherare i modelli mentitori che ormai si annidano sempre più frequentemente nel sistema penale italiano.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.