L’a. prende in esame il n. 19 del terzo comma del nuovo art. 1469 bis c.c., secondo cui si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto o per effetto di «stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore». # Secondo l’a. la nuova normativa entra in palese contrasto con il combinato disposto degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., a cui tenore per le cause relative a diritti di obbligazione è alternativamente competente il giudice del luogo ove il convenuto ha la residenza o il domicilio o la sede, ovvero il giudice del luogo ove è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio. # Né la contraddizione può essere risolta, a parere dell’a., se non si vuole cadere in una serie di paradossi e conclusioni inaccettabili, altro che riconoscendo che il legislatore ha implicitamente introdotto un nuovo foro esclusivo per i contratti stipulati con i consumatori. # Quanto al nuovo foro, osserva l’a. che esso «è indubbiamente vantaggioso per il consumatore inteso come singolo individuo, il quale avrà la ventura di agire o di difendersi in giudizio avanti a un giudice comodo perché vicino al luogo di residenza o comunque apprezzato per altri motivi, tali da aver spinto ad eleggere domicilio in una determinata località». Tuttavia, il nuovo assetto potrebbe non risultare così vantaggioso per i consumatori, se intesi come categoria anziché come singoli individui. Per l’a., infatti, i maggiori costi dei professionisti per il recupero dei loro crediti potrebbero in ultima analisi finire per gravare sugli stessi consumatori, o meglio sui consumatori onesti, «i quali così pagheranno maggiorato il prezzo dell’inadempimento dei morosi». (P.S. È qui espressa la prima teorizzazione dell'esclusività del cosiddetto foro del consumatore, in seguito fatta propria dalla Suprema Corte. # Dopo un periodo di incertezze giurisprudenziali, le Sezioni Unite della Cassazione hanno infatti adottato l’opzione interpretativa prospettata nel saggio). SOMMARIO: 1. Le due tipologie di clausole abusive. – 2. L’ipotesi specifica di abusività della deroga al “foro del consumatore”. – 3. Problemi di coordinamento tra l’abusività della deroga al “foro del consumatore” ed i fori già legislativamente disciplinati. – 3.1. Vicolo cieco numero uno: la pattuizione di un foro legislativamente previsto non esime dall’abusività.-3.2. Vicolo cieco numero due: la pattuizione di un foro legislativamente previsto porta a circoli viziosi o ad esiti paradossali.-3.3. Vicolo cieco numero tre: la mancata pattuizione di un qualsiasi foro porta anch’essa ad esiti paradossali.-3.4. Corsia di fuga: è stato introdotto un nuovo foro esclusivo per i contratti stipulati con i consumatori. – 4. «Post scriptum» su vantaggi, svantaggi e sfide lanciate all’interprete dal nuovo foro esclusivo del consumatore.

Un nuovo foro esclusivo per il consumatore? (novellato art. 1469 bis, 3° co., n. 19, c.c.)

DALMOTTO, Eugenio
1997-01-01

Abstract

L’a. prende in esame il n. 19 del terzo comma del nuovo art. 1469 bis c.c., secondo cui si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto o per effetto di «stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore». # Secondo l’a. la nuova normativa entra in palese contrasto con il combinato disposto degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., a cui tenore per le cause relative a diritti di obbligazione è alternativamente competente il giudice del luogo ove il convenuto ha la residenza o il domicilio o la sede, ovvero il giudice del luogo ove è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio. # Né la contraddizione può essere risolta, a parere dell’a., se non si vuole cadere in una serie di paradossi e conclusioni inaccettabili, altro che riconoscendo che il legislatore ha implicitamente introdotto un nuovo foro esclusivo per i contratti stipulati con i consumatori. # Quanto al nuovo foro, osserva l’a. che esso «è indubbiamente vantaggioso per il consumatore inteso come singolo individuo, il quale avrà la ventura di agire o di difendersi in giudizio avanti a un giudice comodo perché vicino al luogo di residenza o comunque apprezzato per altri motivi, tali da aver spinto ad eleggere domicilio in una determinata località». Tuttavia, il nuovo assetto potrebbe non risultare così vantaggioso per i consumatori, se intesi come categoria anziché come singoli individui. Per l’a., infatti, i maggiori costi dei professionisti per il recupero dei loro crediti potrebbero in ultima analisi finire per gravare sugli stessi consumatori, o meglio sui consumatori onesti, «i quali così pagheranno maggiorato il prezzo dell’inadempimento dei morosi». (P.S. È qui espressa la prima teorizzazione dell'esclusività del cosiddetto foro del consumatore, in seguito fatta propria dalla Suprema Corte. # Dopo un periodo di incertezze giurisprudenziali, le Sezioni Unite della Cassazione hanno infatti adottato l’opzione interpretativa prospettata nel saggio). SOMMARIO: 1. Le due tipologie di clausole abusive. – 2. L’ipotesi specifica di abusività della deroga al “foro del consumatore”. – 3. Problemi di coordinamento tra l’abusività della deroga al “foro del consumatore” ed i fori già legislativamente disciplinati. – 3.1. Vicolo cieco numero uno: la pattuizione di un foro legislativamente previsto non esime dall’abusività.-3.2. Vicolo cieco numero due: la pattuizione di un foro legislativamente previsto porta a circoli viziosi o ad esiti paradossali.-3.3. Vicolo cieco numero tre: la mancata pattuizione di un qualsiasi foro porta anch’essa ad esiti paradossali.-3.4. Corsia di fuga: è stato introdotto un nuovo foro esclusivo per i contratti stipulati con i consumatori. – 4. «Post scriptum» su vantaggi, svantaggi e sfide lanciate all’interprete dal nuovo foro esclusivo del consumatore.
1997
IV
4
161
169
Diritto processuale civile, Consumatore, Competenza e giurisdizione civile, Competenza per territorio, Esclusività del cosiddetto foro del consumatore
Eugenio Dalmotto
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