ABSTRACT: L’a. elenca una serie di ipotesi in cui il provvedimento cautelare di primo grado viene pronunciato da un collegio anziché dal giudice monocratico come ad esempio quando il rito del relativo giudizio di merito non preveda la nomina di un giudice istruttore ovvero quando, pendendo i termini per proporre impugnazione o essendo la causa pendente in Cassazione, la domanda cautelare debba proporsi al giudice a quo e questi sia un giudice collegiale. Quindi si interroga su chi sia il giudice competente per il reclamo cautelare, osservando che si apre la strada a differenti opzioni: dal riconoscimento della competenza per il reclamo in capo a diversa sezione dello stesso tribunale (o del tribunale più vicino, se quello che ha emesso il provvedimento non è suddiviso in sezioni) al riconoscimento di tale competenza in capo alla corte d'appello. Senza contare chi conclude per l'inesistenza, nel caso in esame, di una tutela cautelare di secondo grado. Scartata quest’ultima tesi, la scelta tra la competenza di altra sezione dello stesso tribunale o del tribunale più vicino da un lato e la competenza della corte d’appello dall’altro appare –ad avviso dell’a. – parimenti plausibile, non potendosi ritenere che una scelta interpretativa sia migliore di un’altra. Secondo l’a. deve allora riconoscersi l’esistenza di una competenza alternativa allo stesso modo in cui sono alternative molte competenze territoriali ed alcune competenze per l’impugnazione. Né ciò contrasterebbe con il principio del giudice naturale precostituito per legge, laddove invece l’incertezza su quale giudice investire del reclamo potrebbe determinare, in mancanza di meccanismi di translatio judicii, una concreta lesione del diritto ad ottenere il riesame del provvedimento cautelare reclamato. SOMMARIO: 1. Ipotesi di provvedimenti cautelari collegiali di primo grado del tribunale. – 1.1. Lite pendente. – 1.2. Ante causam. – 1.3. Nel termine per impugnare. – 1.4. Nel corso del giudizio di Cassazione. – 1.5. Nel termine per riassumere avanti al giudice di rinvio. – 2. Sulla controversa competenza per il reclamo contro il provvedimento cautelare collegiale del tribunale. – 2.1. Opzione plausibile: altra sezione dello stesso tribunale. – 2.2. Opzione parimenti plausibile: corte d'appello. – 2.3. Opzione ulteriore: carenza di tutela cautelare di secondo grado e relativa questione di legittimità costituzionale. – 3. La Consulta rifiuta la supplenza nomofilattica in materia cautelare. – 4. Come uscire dall'impasse della pari plausibilità di due scelte interpretative? (a proposito del prediligere una competenza alternativa per il reclamo contro il provvedimento cautelare collegiale del tribunale).

Eccezioni alla monocraticità cautelare del tribunale e competenza per il reclamo

DALMOTTO, Eugenio
1997-01-01

Abstract

ABSTRACT: L’a. elenca una serie di ipotesi in cui il provvedimento cautelare di primo grado viene pronunciato da un collegio anziché dal giudice monocratico come ad esempio quando il rito del relativo giudizio di merito non preveda la nomina di un giudice istruttore ovvero quando, pendendo i termini per proporre impugnazione o essendo la causa pendente in Cassazione, la domanda cautelare debba proporsi al giudice a quo e questi sia un giudice collegiale. Quindi si interroga su chi sia il giudice competente per il reclamo cautelare, osservando che si apre la strada a differenti opzioni: dal riconoscimento della competenza per il reclamo in capo a diversa sezione dello stesso tribunale (o del tribunale più vicino, se quello che ha emesso il provvedimento non è suddiviso in sezioni) al riconoscimento di tale competenza in capo alla corte d'appello. Senza contare chi conclude per l'inesistenza, nel caso in esame, di una tutela cautelare di secondo grado. Scartata quest’ultima tesi, la scelta tra la competenza di altra sezione dello stesso tribunale o del tribunale più vicino da un lato e la competenza della corte d’appello dall’altro appare –ad avviso dell’a. – parimenti plausibile, non potendosi ritenere che una scelta interpretativa sia migliore di un’altra. Secondo l’a. deve allora riconoscersi l’esistenza di una competenza alternativa allo stesso modo in cui sono alternative molte competenze territoriali ed alcune competenze per l’impugnazione. Né ciò contrasterebbe con il principio del giudice naturale precostituito per legge, laddove invece l’incertezza su quale giudice investire del reclamo potrebbe determinare, in mancanza di meccanismi di translatio judicii, una concreta lesione del diritto ad ottenere il riesame del provvedimento cautelare reclamato. SOMMARIO: 1. Ipotesi di provvedimenti cautelari collegiali di primo grado del tribunale. – 1.1. Lite pendente. – 1.2. Ante causam. – 1.3. Nel termine per impugnare. – 1.4. Nel corso del giudizio di Cassazione. – 1.5. Nel termine per riassumere avanti al giudice di rinvio. – 2. Sulla controversa competenza per il reclamo contro il provvedimento cautelare collegiale del tribunale. – 2.1. Opzione plausibile: altra sezione dello stesso tribunale. – 2.2. Opzione parimenti plausibile: corte d'appello. – 2.3. Opzione ulteriore: carenza di tutela cautelare di secondo grado e relativa questione di legittimità costituzionale. – 3. La Consulta rifiuta la supplenza nomofilattica in materia cautelare. – 4. Come uscire dall'impasse della pari plausibilità di due scelte interpretative? (a proposito del prediligere una competenza alternativa per il reclamo contro il provvedimento cautelare collegiale del tribunale).
1997
-
4
1101
1122
Diritto processuale civile, Ordinamento giudiziario, Procedimenti cautelari, Procedimento cautelare in generale, Reclamo, Competenza
Eugenio Dalmotto
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