La legge 231/2001 costituisce un esempio di circolazione di un modello giuridico. Infatti il modello adottato dall'OCSE, per la prevenzione e la lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali, è stato fortemente ispirato Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) statunitense del 1977. L'Italia ha aderito alla Convenzione OCSE e nella legge 231/2001 ha fatto proprie le indicazioni della Convenzione, ma, introducendo la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi in suo favore da propri dirigenti o dipendenti, ha ampliato 1'applicazione della disciplina ad altri reati, in particolare societari, creando, per la sua complessità, non pochi problemi di interpretazione ed applicazione. Il legislatore italiano ha recepito con varianti il modello OCSEIFCPA poiché l'adozione di un efficiente modello di organizzazione e gestione non consente solo una attenuazione delle sanzioni, ma può dare origine ad una esimente. La legge 231/200 l viene scarsamente adottata ed una prima giurisprudenza ha già rilevato casi di totale assenza del modello di organizzazione e gestione anche in società grandi ed importanti. Un elemento a sfavore dell'adozione (non obbligatoria) del modello sembra essere quello dei costi daarnontare per 1'elaborazione, il mantenimento e 1'aggiornamento dello stesso ed alcune società preferiscono correre il "rischio della sanzione". , L'accusa di incompatibilità della 231/200 l con la normativa comunitaria sulla libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi sembra in generale da respingere, salvo il dubbio chepuò sorgere per l'eventuale applicazione dell'art. 4 del testo per i reati commessi all'estero da enti aventi la sede principale in Italia.
Sistemi di gestione e di controllo: modelli ispiratori e prassi applicative
GROSSO, Patrizia
2009-01-01
Abstract
La legge 231/2001 costituisce un esempio di circolazione di un modello giuridico. Infatti il modello adottato dall'OCSE, per la prevenzione e la lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali, è stato fortemente ispirato Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) statunitense del 1977. L'Italia ha aderito alla Convenzione OCSE e nella legge 231/2001 ha fatto proprie le indicazioni della Convenzione, ma, introducendo la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi in suo favore da propri dirigenti o dipendenti, ha ampliato 1'applicazione della disciplina ad altri reati, in particolare societari, creando, per la sua complessità, non pochi problemi di interpretazione ed applicazione. Il legislatore italiano ha recepito con varianti il modello OCSEIFCPA poiché l'adozione di un efficiente modello di organizzazione e gestione non consente solo una attenuazione delle sanzioni, ma può dare origine ad una esimente. La legge 231/200 l viene scarsamente adottata ed una prima giurisprudenza ha già rilevato casi di totale assenza del modello di organizzazione e gestione anche in società grandi ed importanti. Un elemento a sfavore dell'adozione (non obbligatoria) del modello sembra essere quello dei costi daarnontare per 1'elaborazione, il mantenimento e 1'aggiornamento dello stesso ed alcune società preferiscono correre il "rischio della sanzione". , L'accusa di incompatibilità della 231/200 l con la normativa comunitaria sulla libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi sembra in generale da respingere, salvo il dubbio chepuò sorgere per l'eventuale applicazione dell'art. 4 del testo per i reati commessi all'estero da enti aventi la sede principale in Italia.File | Dimensione | Formato | |
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