Il contributo tende a evidenziare le linee essenziali della disciplina giuridica del fedecommesso nel Settecento, con particolare riferimento all’area piemontese. I diversi interventi normativi, avviati in modo risoluto fin dalla prima edizione delle Regie Costituzioni di Vittorio Amedeo II, hanno conferito all’istituto una struttura giuridica sempre più precisa, in funzione di un chiaro progetto assolutistico di controllo e di contenimento di certi meccanismi di gestione patrimoniale tradizionalmente diffusi nella società d’ancien régime. Lo studio si propone di far emergere gli strumenti principali adottati dalla monarchia sabauda per arginare il ricorso all’istituto fedecommessario, sia su base soggettiva che oggettiva, imponendo precisi limiti all’estensione temporale del vincolo, predisponendo una serie di adempimenti pratici strumentali ad un sempre più capillare controllo delle ricchezze. I tempi non erano ancora maturi per una radicale abolizione dei fedecommessi, ma per certi versi la politica assolutistica sabauda pur non ancora sensibile alle istanze eguallitarie si sarebbe almeno formalmente ben saldata con i provvedimenti abolitivi di matrice francese di fine secolo, certamente diversi nei presupposti ideologici, ma destinati ad incidere in modo definitivo sul destino dell’istituto.
La disciplina giuridica del fedecommesso in Piemonte nel XVIII secolo
BONZO, CATERINA
2013-01-01
Abstract
Il contributo tende a evidenziare le linee essenziali della disciplina giuridica del fedecommesso nel Settecento, con particolare riferimento all’area piemontese. I diversi interventi normativi, avviati in modo risoluto fin dalla prima edizione delle Regie Costituzioni di Vittorio Amedeo II, hanno conferito all’istituto una struttura giuridica sempre più precisa, in funzione di un chiaro progetto assolutistico di controllo e di contenimento di certi meccanismi di gestione patrimoniale tradizionalmente diffusi nella società d’ancien régime. Lo studio si propone di far emergere gli strumenti principali adottati dalla monarchia sabauda per arginare il ricorso all’istituto fedecommessario, sia su base soggettiva che oggettiva, imponendo precisi limiti all’estensione temporale del vincolo, predisponendo una serie di adempimenti pratici strumentali ad un sempre più capillare controllo delle ricchezze. I tempi non erano ancora maturi per una radicale abolizione dei fedecommessi, ma per certi versi la politica assolutistica sabauda pur non ancora sensibile alle istanze eguallitarie si sarebbe almeno formalmente ben saldata con i provvedimenti abolitivi di matrice francese di fine secolo, certamente diversi nei presupposti ideologici, ma destinati ad incidere in modo definitivo sul destino dell’istituto.| File | Dimensione | Formato | |
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