Esistenza, validità e vigenza (o efficacia) sono concetti che permettono, ciascuno, di cogliere un determinato momento della vicenda normativa. Si tratta di fasi che normalmente coesistono, ma che possono anche non coesistere. Una norma giuridica potrebbe essere esistente (nel senso di appartenere a un determinato ordinamento giuridico), ma invalida (solo formalmente, solo sostanzialmente, o da entrambi i punti di vista); una norma giuridica potrebbe essere esistente, valida ma non ancora efficace (come nel caso della norma non ancora entrata in vigore) o non più efficace (come nel caso della norma abrogata). Ciò che è evidente è che una norma giuridica per essere valida ed efficace deve necessariamente esistere. Si tratta di fasi che attengono al momento applicativo del diritto: l’interprete, e particolarmente il giudice, chiamato a risolvere i casi concreti che gli si presentano deve, ancora prima di ricavare dei significati dalle regole che intende applicare, individuare le disposizioni applicabili ai singoli casi. Il presente lavoro mira a mettere in evidenza la necessità che i diversi concetti che attengono al sistema delle fonti siano mantenuti distinti, e che ciascuna distinzione concettuale comporta peculiari implicazioni. Le linee lungo le quali il lavoro si sviluppa sono essenzialmente due. 1. Le categorie discusse appartengono a un bagaglio giuridico-culturale solo apparentemente consolidato. Che esistenza, validità e vigenza, così come invalidazione, abrogazione e deroga, siano termini chiari, che permettono di descrivere (e, quindi, distinguere in modo netto) rispettivamente la condizione e il trattamento di una norma giuridica vale solo nelle trattazioni asettiche di questi concetti. Nella vita dell’ordinamento, invece, sono sottoposti a forti tensioni. Di fronte a fenomeni giuridici nuovi (il c.d. taglialeggi, i decreti di natura non regolamentare, …) ma anche non nuovi (il referendum abrogativo, gli statuti regionali, …), le rigide divaricazioni concettuali sembrano cedere, e la dottrina contraddire (o comunque allontanarsi da) quelle costruzioni teoriche reputate ormai indiscusse. Ciò spiega l’esigenza di ritornare sui concetti fondamentali per la teoria delle fonti del diritto, la cui tenuta (cioè, l’effettiva idoneità a determinare la norma da applicare al caso concreto) non può essere valutata senza che ne siano preliminarmente chiariti i significati. 2. Tali categorie concettuali sono collegate in modo imprescindibile alla nozione di tempo: esistenza, validità, vigenza (e, specularmente, inesistenza, invalidità, non vigenza) – nonché i trattamenti giuridici propri di ciascuna condizione - descrivono le norme dal punto di vista della loro “dimensione temporale”, come se, attraverso esse, le norme giuridiche fossero temporalmente scandite; come se, attraverso esse, fosse possibile “esercitare un potere sul tempo”, e reciprocamente il tempo potesse esercitare un potere sulle norme, ovviamente dal punto di vista giuridico. Sia le categorie che derivano dalla priorità logica delle fonti sulla produzione o dalla loro superiorità gerarchica, sia quelle che derivano dalla fisiologica inesauribilità delle fonti di produzione, in realtà, cercano di controllare il flusso delle norme nel tempo. Ciò giustifica la scelta di porre al centro del presente lavoro lo studio del fenomeno abrogativo, come paradigma per comprendere, anche per differenza, i concetti fondamentali che attengono al sistema delle fonti, e per meglio individuare l’origine delle sue distorsioni.
La legge abrogata. Esistenza, validità, efficacia
MARCENO', Valeria Giusi Francesca
2013-01-01
Abstract
Esistenza, validità e vigenza (o efficacia) sono concetti che permettono, ciascuno, di cogliere un determinato momento della vicenda normativa. Si tratta di fasi che normalmente coesistono, ma che possono anche non coesistere. Una norma giuridica potrebbe essere esistente (nel senso di appartenere a un determinato ordinamento giuridico), ma invalida (solo formalmente, solo sostanzialmente, o da entrambi i punti di vista); una norma giuridica potrebbe essere esistente, valida ma non ancora efficace (come nel caso della norma non ancora entrata in vigore) o non più efficace (come nel caso della norma abrogata). Ciò che è evidente è che una norma giuridica per essere valida ed efficace deve necessariamente esistere. Si tratta di fasi che attengono al momento applicativo del diritto: l’interprete, e particolarmente il giudice, chiamato a risolvere i casi concreti che gli si presentano deve, ancora prima di ricavare dei significati dalle regole che intende applicare, individuare le disposizioni applicabili ai singoli casi. Il presente lavoro mira a mettere in evidenza la necessità che i diversi concetti che attengono al sistema delle fonti siano mantenuti distinti, e che ciascuna distinzione concettuale comporta peculiari implicazioni. Le linee lungo le quali il lavoro si sviluppa sono essenzialmente due. 1. Le categorie discusse appartengono a un bagaglio giuridico-culturale solo apparentemente consolidato. Che esistenza, validità e vigenza, così come invalidazione, abrogazione e deroga, siano termini chiari, che permettono di descrivere (e, quindi, distinguere in modo netto) rispettivamente la condizione e il trattamento di una norma giuridica vale solo nelle trattazioni asettiche di questi concetti. Nella vita dell’ordinamento, invece, sono sottoposti a forti tensioni. Di fronte a fenomeni giuridici nuovi (il c.d. taglialeggi, i decreti di natura non regolamentare, …) ma anche non nuovi (il referendum abrogativo, gli statuti regionali, …), le rigide divaricazioni concettuali sembrano cedere, e la dottrina contraddire (o comunque allontanarsi da) quelle costruzioni teoriche reputate ormai indiscusse. Ciò spiega l’esigenza di ritornare sui concetti fondamentali per la teoria delle fonti del diritto, la cui tenuta (cioè, l’effettiva idoneità a determinare la norma da applicare al caso concreto) non può essere valutata senza che ne siano preliminarmente chiariti i significati. 2. Tali categorie concettuali sono collegate in modo imprescindibile alla nozione di tempo: esistenza, validità, vigenza (e, specularmente, inesistenza, invalidità, non vigenza) – nonché i trattamenti giuridici propri di ciascuna condizione - descrivono le norme dal punto di vista della loro “dimensione temporale”, come se, attraverso esse, le norme giuridiche fossero temporalmente scandite; come se, attraverso esse, fosse possibile “esercitare un potere sul tempo”, e reciprocamente il tempo potesse esercitare un potere sulle norme, ovviamente dal punto di vista giuridico. Sia le categorie che derivano dalla priorità logica delle fonti sulla produzione o dalla loro superiorità gerarchica, sia quelle che derivano dalla fisiologica inesauribilità delle fonti di produzione, in realtà, cercano di controllare il flusso delle norme nel tempo. Ciò giustifica la scelta di porre al centro del presente lavoro lo studio del fenomeno abrogativo, come paradigma per comprendere, anche per differenza, i concetti fondamentali che attengono al sistema delle fonti, e per meglio individuare l’origine delle sue distorsioni.File | Dimensione | Formato | |
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