La presente nota a sentenza tratta del diritto di accesso ai documenti nei casi di gara d'appalto bandita dalle istituzioni dell'Unione europea — il qual caso costituisce l'oggetto della sentenza in epigrafe — e di gara d'appalto indetta da stazioni appaltanti degli Stati membri; in particolare, ci si riferisce al diritto di accesso all'offerta del concorrente aggiudicatario da parte dei concorrenti non vincitori. In entrambe le discipline richiamate, e con specifico riguardo agli atti di diritto europeo, l'amministrazione aggiudicatrice ha l'obbligo di comunicare su richiesta dell'interessato le peculiarità dell'offerta e il nome del soggetto aggiudica tario; tuttavia si rileva una divergenza con riguardo ai motivi che giustificano il rigetto dell'offerta non vincitrice, i quali nel caso di appalto indetto da una stazione appaltante europea devono essere comunicati d'ufficio, mentre negli appalti nazionali costituisce requisito la richiesta da parte dell'interessato. In nessun caso, inoltre, è espressamente previsto un diritto di accesso al testo integrale dell'offerta. Limitazioni all'accesso vengono previste e giustificate in ragione della necessità di un bilanciamento del diritto medesimo con gli interessi commerciali legittimi del concorrente della cui offerta viene richiesta la divulgazione, nonché con il principio di leale concorrenza. Sul piano della legislazione italiana, parallelamente, si rileva una decisa tendenza a favore della trasparenza delle informazioni acquisite in sede di gara. Ci si riferisce in primis alla previsione per cui la negazione dell'accesso ad alcune informazioni delle offerte debba essere giustificata da motivata dichiarazione di segreto tecnico o commerciale da parte dell'interessato; in secondo luogo, alla possibilità per l'offerente che voglia agire in giudizio contro la decisione presa dalla stazione appaltante, di accedere comunque a dette informazioni, anche quando protette da segreto; infine, alla recente introduzione di nuovi obblighi di comunicazione e di pubblicazione, nonché del cd. diritto di accesso civico. This comment deals with the right of access to documents in award procedures of EU Institutions and of Member States' contracting authorities. Reference is made to the right of access to successful candidate's bid by the unsuccessful participants. In both legal regulations, and with specific regard to European law, upon request by the party concerned the contracting authority must transmit the characteristics of the bids and the name of the successful candidate. Yet, a difference can be observed with regard to access to reasons for the rejection of a tender, which in European tender procedures are made known ex officio, while in national tender procedures a request from the party concerned is required. In no case, the right of access to the full text of the bid is expressly stated. Limitations to access are provided, due to the need of counterbalancing the right of access with legitimate commercial interests of economic operators, as well as with the principle of fair competition. As to Italian legislation, a firm trend toward transparency of information acquired during the award procedure can be noted. The author refers firstly to the requirement for a grounded statement of technical and/or commercial secret by the individual concerned, in order to deny access to that part of the tender. Secondly she refers, for the bidder who wants to lodge a complaint against the decision of the contracting authority, to the possibility of accessing information although protected by secret. Finally, reference is made to the recent provision of new transmission and publication duties, as well as of the right of « civic access ».

Il diritto di accesso ai documenti nelle gare d'appalto e la tutela di interessi commerciali legittimi e della concorrenza

MALANDRINO, ANNA
2013-01-01

Abstract

La presente nota a sentenza tratta del diritto di accesso ai documenti nei casi di gara d'appalto bandita dalle istituzioni dell'Unione europea — il qual caso costituisce l'oggetto della sentenza in epigrafe — e di gara d'appalto indetta da stazioni appaltanti degli Stati membri; in particolare, ci si riferisce al diritto di accesso all'offerta del concorrente aggiudicatario da parte dei concorrenti non vincitori. In entrambe le discipline richiamate, e con specifico riguardo agli atti di diritto europeo, l'amministrazione aggiudicatrice ha l'obbligo di comunicare su richiesta dell'interessato le peculiarità dell'offerta e il nome del soggetto aggiudica tario; tuttavia si rileva una divergenza con riguardo ai motivi che giustificano il rigetto dell'offerta non vincitrice, i quali nel caso di appalto indetto da una stazione appaltante europea devono essere comunicati d'ufficio, mentre negli appalti nazionali costituisce requisito la richiesta da parte dell'interessato. In nessun caso, inoltre, è espressamente previsto un diritto di accesso al testo integrale dell'offerta. Limitazioni all'accesso vengono previste e giustificate in ragione della necessità di un bilanciamento del diritto medesimo con gli interessi commerciali legittimi del concorrente della cui offerta viene richiesta la divulgazione, nonché con il principio di leale concorrenza. Sul piano della legislazione italiana, parallelamente, si rileva una decisa tendenza a favore della trasparenza delle informazioni acquisite in sede di gara. Ci si riferisce in primis alla previsione per cui la negazione dell'accesso ad alcune informazioni delle offerte debba essere giustificata da motivata dichiarazione di segreto tecnico o commerciale da parte dell'interessato; in secondo luogo, alla possibilità per l'offerente che voglia agire in giudizio contro la decisione presa dalla stazione appaltante, di accedere comunque a dette informazioni, anche quando protette da segreto; infine, alla recente introduzione di nuovi obblighi di comunicazione e di pubblicazione, nonché del cd. diritto di accesso civico. This comment deals with the right of access to documents in award procedures of EU Institutions and of Member States' contracting authorities. Reference is made to the right of access to successful candidate's bid by the unsuccessful participants. In both legal regulations, and with specific regard to European law, upon request by the party concerned the contracting authority must transmit the characteristics of the bids and the name of the successful candidate. Yet, a difference can be observed with regard to access to reasons for the rejection of a tender, which in European tender procedures are made known ex officio, while in national tender procedures a request from the party concerned is required. In no case, the right of access to the full text of the bid is expressly stated. Limitations to access are provided, due to the need of counterbalancing the right of access with legitimate commercial interests of economic operators, as well as with the principle of fair competition. As to Italian legislation, a firm trend toward transparency of information acquired during the award procedure can be noted. The author refers firstly to the requirement for a grounded statement of technical and/or commercial secret by the individual concerned, in order to deny access to that part of the tender. Secondly she refers, for the bidder who wants to lodge a complaint against the decision of the contracting authority, to the possibility of accessing information although protected by secret. Finally, reference is made to the recent provision of new transmission and publication duties, as well as of the right of « civic access ».
2013
XII
1803
1833
Unione europea; trasparenza; appalti pubblici
Anna Malandrino
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