Il contributo affronta due temi rivelatisi centrali nell’attuale dibattito dottrinale e giurisprudenziale sull’art. 140-bis c.cons.: la pubblicità dell’ordinanza ammissiva, che chiude l’udienza-filtro, e lo "status" processuale degli aderenti, privi della qualità di parte e nondimeno destinati a subire gli effetti sostanziali del giudicato collettivo. Sotto il primo profilo è auspicata una lettura «alternativa» della condizione di procedibilità "ex" art. 140-bis, comma 9, proposizione 2a, c.cons.: il giudice, chiamato ad un ruolo attivo nelle dinamiche della lite allargata, può (e deve) ripartire gli oneri pubblicitari in modo da non penalizzare a dismisura il proponente, e raggiungere soluzioni equilibrate anche in chiave di mera anticipazione delle spese. Sotto il secondo profilo è caldeggiata la maggiore compattezza possibile dell’azione di classe: occorre prevenire il rischio che a causa dell’"opt-in" e della frammentazione di ritorno della lite di gruppo – tante cause quante le adesioni – la fase di merito finisca col riprodurre i lineamenti del comune litisconsorzio facoltativo, alle cui complessità ed alle cui lungaggini il nuovo rito intendeva porre rimedio. Le soluzioni giurisprudenziali allo studio mostrano tuttavia parecchie indecisioni ed un approccio ancora diffidente nei confronti del nuovo strumento.

Pubblicità dell’ordinanza ammissiva e "status" degli aderenti nell’azione di classe

FERRANTE, Edoardo
2013-01-01

Abstract

Il contributo affronta due temi rivelatisi centrali nell’attuale dibattito dottrinale e giurisprudenziale sull’art. 140-bis c.cons.: la pubblicità dell’ordinanza ammissiva, che chiude l’udienza-filtro, e lo "status" processuale degli aderenti, privi della qualità di parte e nondimeno destinati a subire gli effetti sostanziali del giudicato collettivo. Sotto il primo profilo è auspicata una lettura «alternativa» della condizione di procedibilità "ex" art. 140-bis, comma 9, proposizione 2a, c.cons.: il giudice, chiamato ad un ruolo attivo nelle dinamiche della lite allargata, può (e deve) ripartire gli oneri pubblicitari in modo da non penalizzare a dismisura il proponente, e raggiungere soluzioni equilibrate anche in chiave di mera anticipazione delle spese. Sotto il secondo profilo è caldeggiata la maggiore compattezza possibile dell’azione di classe: occorre prevenire il rischio che a causa dell’"opt-in" e della frammentazione di ritorno della lite di gruppo – tante cause quante le adesioni – la fase di merito finisca col riprodurre i lineamenti del comune litisconsorzio facoltativo, alle cui complessità ed alle cui lungaggini il nuovo rito intendeva porre rimedio. Le soluzioni giurisprudenziali allo studio mostrano tuttavia parecchie indecisioni ed un approccio ancora diffidente nei confronti del nuovo strumento.
2013
1/2013
1
357
374
azione di classe; ordinanza; pubblicità; aderenti; procedibilità; incostituzionalità
E. FERRANTE
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