Le costituzioni che fanno proprio il principio della tutela dei presupposti culturali, extra-statuali, dello Stato, sono quelle costituzioni che «portano il conflitto dentro di sé» , e in un duplice senso: da un lato, rinunciando a far dipendere la validità dell’ordinamento giuridico positivo dalla sua conformità a un qualche ordinamento ideale o giusto, ossia ai contenuti di una dottrina comprensiva specifica, che sia religiosa o secolare non rileva, e dunque lasciando irrisolta, sotto questo profilo, la questione della giustizia delle leggi ordinarie; dall’altro, positivizzando i contenuti materiali sui quali le diverse dottrine comprensive hanno trovato, in quel particolarissimo momento storico che è il momento costituente, l’overlapping consensus, in termini sottodeterminati o altamente indeterminati, e dunque lasciando di nuovo irrisolta, o parzialmente irrisolta, sotto quest’altro profilo, la questione della concretizzazione, dello svolgimento e della specificazione delle disposizioni costituzionali di principio. Sotto il primo profilo, queste costituzioni si risolvono (“solo”) nella decisione positiva di disarmare il conflitto, di rinunciare cioè a ricorrere alla forza per negare le posizioni diverse, e di garantire il pluralismo politico-culturale attraverso la predisposizione delle regole sulla produzione del diritto, ossia delle procedure cui devono conformarsi le istituzioni pubbliche per adottare i contenuti materiali ai quali tutti devono conformarsi in quanto validi . Il conflitto dunque resta, ma viene, per così dire, disarmato, e chiunque voglia lottare per l’affermazione dei contenuti materiali della propria dottrina comprensiva non può far altro che passare per le procedure indicate dalla costituzione, ossia attraverso il circuito politico-rappresentativo. Non c’è altra via. Sotto il secondo profilo, il conflitto resta nel senso che, essendo le disposizioni costituzionali che hanno realizzato l’armistizio, e proprio perché sono servite per realizzare l’armistizio, altamente sottodeterminate, le diverse parti devono lottare per la prevalenza dell’uno o dell’altro significato che le formulazioni linguistiche impiegate nel testo costituzionale tollerano. Questa lotta assume il senso di vivificare i principî costituzionali, i quali, diversamente, resterebbero un inutile “pezzo di carta”. Sotto questo secondo profilo, assume un ruolo indispensabile il principio di fraternità, non quale principio dotato di un proprio contenuto materiale, ma piuttosto quale tecnica formale posta al servizio di principî di giustizia positivizzati da concretizzare nella lotta politica.

Religioni e costituzioni: il principio della tutela dei fondamenti culturali extra-statali dell'ordinamento giuridico

MASSA PINTO, Ilenia
2015-01-01

Abstract

Le costituzioni che fanno proprio il principio della tutela dei presupposti culturali, extra-statuali, dello Stato, sono quelle costituzioni che «portano il conflitto dentro di sé» , e in un duplice senso: da un lato, rinunciando a far dipendere la validità dell’ordinamento giuridico positivo dalla sua conformità a un qualche ordinamento ideale o giusto, ossia ai contenuti di una dottrina comprensiva specifica, che sia religiosa o secolare non rileva, e dunque lasciando irrisolta, sotto questo profilo, la questione della giustizia delle leggi ordinarie; dall’altro, positivizzando i contenuti materiali sui quali le diverse dottrine comprensive hanno trovato, in quel particolarissimo momento storico che è il momento costituente, l’overlapping consensus, in termini sottodeterminati o altamente indeterminati, e dunque lasciando di nuovo irrisolta, o parzialmente irrisolta, sotto quest’altro profilo, la questione della concretizzazione, dello svolgimento e della specificazione delle disposizioni costituzionali di principio. Sotto il primo profilo, queste costituzioni si risolvono (“solo”) nella decisione positiva di disarmare il conflitto, di rinunciare cioè a ricorrere alla forza per negare le posizioni diverse, e di garantire il pluralismo politico-culturale attraverso la predisposizione delle regole sulla produzione del diritto, ossia delle procedure cui devono conformarsi le istituzioni pubbliche per adottare i contenuti materiali ai quali tutti devono conformarsi in quanto validi . Il conflitto dunque resta, ma viene, per così dire, disarmato, e chiunque voglia lottare per l’affermazione dei contenuti materiali della propria dottrina comprensiva non può far altro che passare per le procedure indicate dalla costituzione, ossia attraverso il circuito politico-rappresentativo. Non c’è altra via. Sotto il secondo profilo, il conflitto resta nel senso che, essendo le disposizioni costituzionali che hanno realizzato l’armistizio, e proprio perché sono servite per realizzare l’armistizio, altamente sottodeterminate, le diverse parti devono lottare per la prevalenza dell’uno o dell’altro significato che le formulazioni linguistiche impiegate nel testo costituzionale tollerano. Questa lotta assume il senso di vivificare i principî costituzionali, i quali, diversamente, resterebbero un inutile “pezzo di carta”. Sotto questo secondo profilo, assume un ruolo indispensabile il principio di fraternità, non quale principio dotato di un proprio contenuto materiale, ma piuttosto quale tecnica formale posta al servizio di principî di giustizia positivizzati da concretizzare nella lotta politica.
2015
Da Costantino a oggi: la libera convivenza tra le religioni
Editoriale Scientifica
83
123
9788863427523
religioni, costituzioni, principio di laicità, principio di fraternità
Ilenia Massa Pinto
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