La legge di stabilità per il 2014, tra le altre modifiche normative, introduce una disposizione volta a disciplinare la determinazione della base imponibile Irap. Tale modifica su presta a riflessioni di carattere generale riguardanti la “legge interpretativa” e l’efficacia retroattiva delle norma tributarie. La norma, sebbene contenga espressioni comunemente adottate in sede di formulazione delle leggi tributarie interpretative, non ha i requisiti della legge interpretativa; a ciò consegue la non efficacia retrospettiva. La disposizione, al tempo stesso, contiene una espressa efficacia retroattiva. E’ necessario pertanto porre attenzione alle implicazioni che, con specifico riferimento al diritto tributario, derivano dall’introduzione di leggi retroattive. In particolare, sebbene l’ordinamento non precluda l’introduzione di leggi aventi efficacia retroattiva, la Corte Costituzionale ha precisato quali debbano essere i requisiti necessari affinché possano essere fatti retroagire gli effetti della legge. Nel presente scritto sono quindi analizzate le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza che devono essere presenti affinché la legge possa essere qualificata “interpretativa” ovvero possa esplicare legittimamente effettivi retroattivi, qualora sia innovativa (e non interpretativa) L’esame svolto porta a concludere che la modifica normativa non abbia i presupposti per recare efficacia retroattiva, con la conseguenza che essa produrrà effetti solo successivamente alla sua entrata in vigore.

Legge interpretativa e legge retroattiva: note minime alle modifiche recate al decreto Irap dalla legge di stabilità per il 2014

VICINI RONCHETTI, Alessandro
2014-01-01

Abstract

La legge di stabilità per il 2014, tra le altre modifiche normative, introduce una disposizione volta a disciplinare la determinazione della base imponibile Irap. Tale modifica su presta a riflessioni di carattere generale riguardanti la “legge interpretativa” e l’efficacia retroattiva delle norma tributarie. La norma, sebbene contenga espressioni comunemente adottate in sede di formulazione delle leggi tributarie interpretative, non ha i requisiti della legge interpretativa; a ciò consegue la non efficacia retrospettiva. La disposizione, al tempo stesso, contiene una espressa efficacia retroattiva. E’ necessario pertanto porre attenzione alle implicazioni che, con specifico riferimento al diritto tributario, derivano dall’introduzione di leggi retroattive. In particolare, sebbene l’ordinamento non precluda l’introduzione di leggi aventi efficacia retroattiva, la Corte Costituzionale ha precisato quali debbano essere i requisiti necessari affinché possano essere fatti retroagire gli effetti della legge. Nel presente scritto sono quindi analizzate le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza che devono essere presenti affinché la legge possa essere qualificata “interpretativa” ovvero possa esplicare legittimamente effettivi retroattivi, qualora sia innovativa (e non interpretativa) L’esame svolto porta a concludere che la modifica normativa non abbia i presupposti per recare efficacia retroattiva, con la conseguenza che essa produrrà effetti solo successivamente alla sua entrata in vigore.
2014
4
465
498
diritto tributario
Alessandro Vicini Ronchetti
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