La sentenza in commento si segnala all’attenzione dei lettori per la rilevanza delle questioni esaminate e per la novità della risposta giurisprudenziale. La prospettiva è quella minorile: correttamente il giudice evita ogni valutazione del legame di coppia tra le due co-mamme (coniugate in Spagna e iscritte nel registro delle unioni civili del Comune di Roma) e si concentra invece sul rapporto tra la bambina di cinque anni oggetto della domanda di adozione, concepita in Spagna mediante fecondazione assistita eterologa nel quadro di un progetto procreativo comune della coppia, e l’aspirante adottante, partner della madre biologica della minore. Il primo nodo problematico affrontato è la riconoscibilità giuridica della genitorialità sociale al di fuori del caso della famiglia ricomposta eterosessuale e coniugata: l’unica ipotesi di second parent adoption espressamente prevista dal diritto italiano è infatti quella del figlio del “coniuge” (art.44, comma 1°, lett. b legge 4.5.1983, n.184). La seconda questione oggetto di esame concerne la cosiddetta omogenitorialità, cioè l’assunzione e l’assolvimento di funzioni genitoriali da parte di persone omosessuali. Il principio del superiore interesse del minorenne viene talora invocato per giustificare l’ablazione ex lege del diritto delle coppie same sex a diventare genitori mediante adozione o procreazione medicalmente assistita: secondo alcuni, crescere con due genitori dello stesso sesso rischierebbe infatti di pregiudicare i diritti della prole alla corretta formazione dell’identità anche sessuale, nonché a un doppio riferimento genitoriale. Lo strumento individuato dal provvedimento in esame per riconoscere il rapporto genitoriale di fatto esistente tra la partner della madre biologica e la bambina è l’adozione “in casi particolari” per “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” di cui all’art. 44, comma 1°, lett. d, legge 184/1983. Sebbene non si tratti di un’idea nuova in dottrina, non constano precedenti giurisprudenziali conformi.

L’adozione in casi particolari del figlio del partner dello stesso sesso (nota a Trib. min. Roma, 30.07.2014)

LONG, JOELLE
2015-01-01

Abstract

La sentenza in commento si segnala all’attenzione dei lettori per la rilevanza delle questioni esaminate e per la novità della risposta giurisprudenziale. La prospettiva è quella minorile: correttamente il giudice evita ogni valutazione del legame di coppia tra le due co-mamme (coniugate in Spagna e iscritte nel registro delle unioni civili del Comune di Roma) e si concentra invece sul rapporto tra la bambina di cinque anni oggetto della domanda di adozione, concepita in Spagna mediante fecondazione assistita eterologa nel quadro di un progetto procreativo comune della coppia, e l’aspirante adottante, partner della madre biologica della minore. Il primo nodo problematico affrontato è la riconoscibilità giuridica della genitorialità sociale al di fuori del caso della famiglia ricomposta eterosessuale e coniugata: l’unica ipotesi di second parent adoption espressamente prevista dal diritto italiano è infatti quella del figlio del “coniuge” (art.44, comma 1°, lett. b legge 4.5.1983, n.184). La seconda questione oggetto di esame concerne la cosiddetta omogenitorialità, cioè l’assunzione e l’assolvimento di funzioni genitoriali da parte di persone omosessuali. Il principio del superiore interesse del minorenne viene talora invocato per giustificare l’ablazione ex lege del diritto delle coppie same sex a diventare genitori mediante adozione o procreazione medicalmente assistita: secondo alcuni, crescere con due genitori dello stesso sesso rischierebbe infatti di pregiudicare i diritti della prole alla corretta formazione dell’identità anche sessuale, nonché a un doppio riferimento genitoriale. Lo strumento individuato dal provvedimento in esame per riconoscere il rapporto genitoriale di fatto esistente tra la partner della madre biologica e la bambina è l’adozione “in casi particolari” per “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” di cui all’art. 44, comma 1°, lett. d, legge 184/1983. Sebbene non si tratti di un’idea nuova in dottrina, non constano precedenti giurisprudenziali conformi.
2015
2
117
123
omogenitorialità; adozione
J. LONG
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