Sommario. Introduzione; 1. Le ordinanze prefettizie ex art. 2 TULPS; 2. La libertà di circolazione e le ragioni politiche; 3. Aree di interesse strategico nazionale; 4. La sentenza TAR Piemonte n. 00969 del 2012; 5. Osservazioni conclusive. L’ossimoro della democrazia interdetta. Lo studio muove dall'analisi delle ordinanze adottate dal Prefetto di Torino ex art. 2 TULPS, che, per oltre due anni, a partire dal giugno 2011, limitano la libertà di circolazione in Val Susa, allungando il loro cono d’ombra anche sulla libertà di riunione e intersecando lo spazio della libertà di manifestazione del pensiero, con un potenziale vulnus dei diritti di partecipazione, e, in specie, di dissenso, ed una deminutio del potere di “esercitare democrazia”, precludendo l’agibilità non solo di luoghi fisici ma anche di modalità di esercizio del diritto. Il ricorso a tali strumenti emergenziali, in via generale e preventiva, così come l'introduzione di nuove categorie come "area di interesse strategico nazionale", sono da considerarsi legittimi nella prospettiva costituzionale? Nel contributo, dopo aver analizzato la giurisprudenza costituzionale e ordinaria, nonchè la dottrina, che più concernono o intersecano la questione, si rileva la presenza di più profili di collisione fra gli strumenti citati riconducibili all'orizzonte emergenziale e il quadro costituzionale.
Libertà di circolazione e ragioni politiche nell'area di interesse strategico nazionale della Val Susa. Osservazioni a margine delle ordinanze del Prefetto di Torino sull'area del cantiere e della sentenza Tar Piemonte n. 00969 del 2012
ALGOSTINO, Alessandra
2014-01-01
Abstract
Sommario. Introduzione; 1. Le ordinanze prefettizie ex art. 2 TULPS; 2. La libertà di circolazione e le ragioni politiche; 3. Aree di interesse strategico nazionale; 4. La sentenza TAR Piemonte n. 00969 del 2012; 5. Osservazioni conclusive. L’ossimoro della democrazia interdetta. Lo studio muove dall'analisi delle ordinanze adottate dal Prefetto di Torino ex art. 2 TULPS, che, per oltre due anni, a partire dal giugno 2011, limitano la libertà di circolazione in Val Susa, allungando il loro cono d’ombra anche sulla libertà di riunione e intersecando lo spazio della libertà di manifestazione del pensiero, con un potenziale vulnus dei diritti di partecipazione, e, in specie, di dissenso, ed una deminutio del potere di “esercitare democrazia”, precludendo l’agibilità non solo di luoghi fisici ma anche di modalità di esercizio del diritto. Il ricorso a tali strumenti emergenziali, in via generale e preventiva, così come l'introduzione di nuove categorie come "area di interesse strategico nazionale", sono da considerarsi legittimi nella prospettiva costituzionale? Nel contributo, dopo aver analizzato la giurisprudenza costituzionale e ordinaria, nonchè la dottrina, che più concernono o intersecano la questione, si rileva la presenza di più profili di collisione fra gli strumenti citati riconducibili all'orizzonte emergenziale e il quadro costituzionale.File | Dimensione | Formato | |
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