Nel processo di costituzionalizzazione euro-unitaria del diritto dei consumi, la trasparenza del contratto ha acquisito un’importanza centrale sotto il profilo dei rimedi, della tutela del consumatore contro le condizioni generali ambigue ed oscure predisposte unilateralmente dal professionista. Vero è che in questo modo il contenuto delle clausole resta fuori gioco, dovendosi badare «soltanto» alla loro chiarezza e comprensibilità; vero è anche però che lo scrutinio di trasparenza non incontra il limite dell’equilibrio economico, escluso dal “test” di vessatorietà sostanziale ma non da quello di trasparenza. Nondimeno, a fronte della crescente importanza della trasparenza nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, resta aperto il problema della sanzione o norma secondaria chiamata ad entrare in azione quando sia violata quella primaria, vale a dire quando la clausola non raggiunga il dovuto grado di chiarezza e comprensibilità. E mentre alla dottrina lo strumento dell’interpretazione contro l’autore della clausola (o “interpretatio contra proferentem”) era parso tutto sommato debole, l’uso “forte” fattone nella giurisprudenza europea dà nuovo risalto proprio alla regola di trasparenza: il giudice, se non può ritoccare l’accordo, può rileggerne i passi ambigui od oscuri nel senso meglio adatto a tutelare l’aderente-consumatore. Questa versione “forte” della trasparenza e dell’“interpretatio contra proferentem” – da regole ermeneutiche a rimedi di tutela – se allarga i poteri del giudice, allarga però anche la sua discrezionalità valutativa e dunque il rischio dell’incertezza, soprattutto quando il compito sia affidato non più a corti di vertice, ma alla miriade di giudici di prossimità sparsi sull’intero territorio dell’Unione.
Transparency of Standard Terms as a Fundamental Right of European Law
FERRANTE, Edoardo
2016-01-01
Abstract
Nel processo di costituzionalizzazione euro-unitaria del diritto dei consumi, la trasparenza del contratto ha acquisito un’importanza centrale sotto il profilo dei rimedi, della tutela del consumatore contro le condizioni generali ambigue ed oscure predisposte unilateralmente dal professionista. Vero è che in questo modo il contenuto delle clausole resta fuori gioco, dovendosi badare «soltanto» alla loro chiarezza e comprensibilità; vero è anche però che lo scrutinio di trasparenza non incontra il limite dell’equilibrio economico, escluso dal “test” di vessatorietà sostanziale ma non da quello di trasparenza. Nondimeno, a fronte della crescente importanza della trasparenza nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, resta aperto il problema della sanzione o norma secondaria chiamata ad entrare in azione quando sia violata quella primaria, vale a dire quando la clausola non raggiunga il dovuto grado di chiarezza e comprensibilità. E mentre alla dottrina lo strumento dell’interpretazione contro l’autore della clausola (o “interpretatio contra proferentem”) era parso tutto sommato debole, l’uso “forte” fattone nella giurisprudenza europea dà nuovo risalto proprio alla regola di trasparenza: il giudice, se non può ritoccare l’accordo, può rileggerne i passi ambigui od oscuri nel senso meglio adatto a tutelare l’aderente-consumatore. Questa versione “forte” della trasparenza e dell’“interpretatio contra proferentem” – da regole ermeneutiche a rimedi di tutela – se allarga i poteri del giudice, allarga però anche la sua discrezionalità valutativa e dunque il rischio dell’incertezza, soprattutto quando il compito sia affidato non più a corti di vertice, ma alla miriade di giudici di prossimità sparsi sull’intero territorio dell’Unione.File | Dimensione | Formato | |
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