L'art. 23, par. 1, del regolamento CE n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza inserita in un contratto concluso tra due società non può essere invocata dai rappresentanti di una di esse per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria diretta a far valere la loro responsabilità solidale per presunti atti illeciti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

L’inopponibilità agli amministratori della clausola di scelta del foro

Margherita Salvadori
2018-01-01

Abstract

L'art. 23, par. 1, del regolamento CE n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza inserita in un contratto concluso tra due società non può essere invocata dai rappresentanti di una di esse per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria diretta a far valere la loro responsabilità solidale per presunti atti illeciti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
2018
2018
giugno
1428
1430
Società - inopponibilità agli amministratore della clausola di scelta del foro stipulata dalla società - azione di risarcimento - foro generale del convenuto
Margherita Salvadori
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