SOMMARIO: III.5.1. Denominazione dell’alimento. – III.5.1.1. Denominazione dell’alimento e “stato fisico o specifico trattamento”. – III.5.1.2. Denominazione dell’alimento e “prodotto decongelato”. – III.5.1.3. Denominazione dell’alimento e “radiazioni ionizzanti”. – III.5.1.4. Denominazione dell’alimento e “altre indicazioni obbligatorie”. III.5.1.5. Denominazione dell’alimento e “requisiti specifici relativi alla designazione delle carni macinate”. – III.5.1.6. Denominazione dell’alimento e “requisiti specifici relativi alla designazione dei budelli per insaccati”. – III.5.2. Elenco degli ingredienti. – III.5.2.1. Disposizioni particolari relative all’indicazione degli ingredienti in ordine decrescente di peso. – III.5.2.2. Ingredienti designati con la denominazione di una categoria piuttosto che con una denominazione specifica. – III.5.2.3. Ingredienti designati con la denominazione della categoria seguita dalla denominazione spe- cifica o dal numero E. – III.5.2.4. Designazione degli aromi nell’elenco degli ingredienti. – III.5.2.5. Designazione degli ingredienti composti. – III.5.2.6. Indicazione quantitativa degli ingredienti. – III.5.3. Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze. – III.5.4. Quantità netta. – III.5.5. Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento. – III.5.6. Condizioni di conservazione o d’uso ed istruzioni per l’uso. – III.5.7. Paese d’origine o luogo di provenienza. – III.5.7.1. Paese di origine o luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili. – III.5.8. Titolo alcolometrico.
Le indicazioni obbligatorie previste dal regolamento Fiac (dal 13 dicembre 2014)
Erica Varese
2016-01-01
Abstract
SOMMARIO: III.5.1. Denominazione dell’alimento. – III.5.1.1. Denominazione dell’alimento e “stato fisico o specifico trattamento”. – III.5.1.2. Denominazione dell’alimento e “prodotto decongelato”. – III.5.1.3. Denominazione dell’alimento e “radiazioni ionizzanti”. – III.5.1.4. Denominazione dell’alimento e “altre indicazioni obbligatorie”. III.5.1.5. Denominazione dell’alimento e “requisiti specifici relativi alla designazione delle carni macinate”. – III.5.1.6. Denominazione dell’alimento e “requisiti specifici relativi alla designazione dei budelli per insaccati”. – III.5.2. Elenco degli ingredienti. – III.5.2.1. Disposizioni particolari relative all’indicazione degli ingredienti in ordine decrescente di peso. – III.5.2.2. Ingredienti designati con la denominazione di una categoria piuttosto che con una denominazione specifica. – III.5.2.3. Ingredienti designati con la denominazione della categoria seguita dalla denominazione spe- cifica o dal numero E. – III.5.2.4. Designazione degli aromi nell’elenco degli ingredienti. – III.5.2.5. Designazione degli ingredienti composti. – III.5.2.6. Indicazione quantitativa degli ingredienti. – III.5.3. Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze. – III.5.4. Quantità netta. – III.5.5. Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento. – III.5.6. Condizioni di conservazione o d’uso ed istruzioni per l’uso. – III.5.7. Paese d’origine o luogo di provenienza. – III.5.7.1. Paese di origine o luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili. – III.5.8. Titolo alcolometrico.File | Dimensione | Formato | |
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