Il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, allegato 4/4, è obbligatorio, dall'esercizio 2016, per tutti gli enti di cui all'art. 1 c. 1, mentre gli enti non sperimentatori hanno potuto rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016. Tuttavia, il Legislatore con l'attuale formulazione dell'art. 233- bis D. Lgs. 267/2000 (TUEL) ha stabilito, con norma a regime, che i suddetti enti dal 1° gennaio 2019 «possono non predisporre il bilancio consolidato» (cfr. art. 1 c. 831 L. 145/2018 ).
EELL: entro il 30 settembre l'approvazione dei consolidati GAP
Silvana Secinaro;Federico Chmet
2019-01-01
Abstract
Il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, allegato 4/4, è obbligatorio, dall'esercizio 2016, per tutti gli enti di cui all'art. 1 c. 1, mentre gli enti non sperimentatori hanno potuto rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016. Tuttavia, il Legislatore con l'attuale formulazione dell'art. 233- bis D. Lgs. 267/2000 (TUEL) ha stabilito, con norma a regime, che i suddetti enti dal 1° gennaio 2019 «possono non predisporre il bilancio consolidato» (cfr. art. 1 c. 831 L. 145/2018 ).File in questo prodotto:
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