La pronuncia in commento fornisce l’occasione per riflettere sulla rilevanza penale del saluto romano e, in particolare, sul dibattuto problema concernente la riconducibilità dello stesso al delitto di cui all’art. 2, D.L. n. 122/ 1993 (c.d. legge Mancino), qualificato dalla giurisprudenza come reato di pericolo astratto, ovvero al delitto di cui all’art. 5, L. n. 645/1952 (c.d. legge Scelba), prevalentemente ritenuto quale reato di pericolo concreto.Daquesto punto di vista, l’esamedel percorso argomentativo seguito dalla Corte di Cassazione e della soluzione da quest’ultima adottata impone di approfondire l’oggettività giuridica delle due fattispecie di reato, vagliandone nello specifico il diverso rapporto con la libertà di manifestazione del pensiero. In secondo luogo, la pronuncia si segnala anche per il fatto di affrontare il tema, finora inesplorato, della ipotetica compatibilità del predetto delitto di cui all’art. 2 della legge Mancino - sotto cui la condotta consistente nel saluto romano è stata sussunta nel caso di specie - con l’istituto della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p.

Il saluto romano nel quadro dei crimini d'odio razziale: dimensione offensiva e rapporti con la libertà di espressione

Anna Costantini
2020-01-01

Abstract

La pronuncia in commento fornisce l’occasione per riflettere sulla rilevanza penale del saluto romano e, in particolare, sul dibattuto problema concernente la riconducibilità dello stesso al delitto di cui all’art. 2, D.L. n. 122/ 1993 (c.d. legge Mancino), qualificato dalla giurisprudenza come reato di pericolo astratto, ovvero al delitto di cui all’art. 5, L. n. 645/1952 (c.d. legge Scelba), prevalentemente ritenuto quale reato di pericolo concreto.Daquesto punto di vista, l’esamedel percorso argomentativo seguito dalla Corte di Cassazione e della soluzione da quest’ultima adottata impone di approfondire l’oggettività giuridica delle due fattispecie di reato, vagliandone nello specifico il diverso rapporto con la libertà di manifestazione del pensiero. In secondo luogo, la pronuncia si segnala anche per il fatto di affrontare il tema, finora inesplorato, della ipotetica compatibilità del predetto delitto di cui all’art. 2 della legge Mancino - sotto cui la condotta consistente nel saluto romano è stata sussunta nel caso di specie - con l’istituto della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p.
2020
2/2020
216
225
Saluto romano, Fascismo, Razzismo, Discriminazione, Libertà di espressione, Particolare tenuità del fatto
Anna Costantini
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/1734647
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact