La sentenza in commento riguarda un ordine di demolizione definito illegittimo dal Consiglio di Stato per vizio di motivazione in quanto la pubblica amministrazione nella motivazione ha fatto esclusivamente riferimento alla circostanza secondo cui il manufatto era stato realizzato senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, omettendo di precisare puntualmente le ragioni che avrebbero potuto giustificare l’assoggettamento dell’intervento all’atto di assenso edificatorio. La pronuncia ha offerto l’occasione per esaminare i criteri proposti dalla giurisprudenza nel tentativo di offrire un inquadramento della tipologia di opere che vengono contraddistinte come tettoie o tra quelle qualificabili alla stregua di attività edilizia libera, in particolare come «elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici» ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. e-quinquies del T.U.ed., ovvero nel novero delle opere assoggettate al regime del permesso di costruire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10 del T.U.ed. Si è dato conto degli orientamenti affermatisi in giurisprudenza in merito alla questione della necessità che l’ordine di demolizione rechi una motivazione analitica e specifica che non si limiti a richiamare le ragioni giuridiche a fondamento della decisione ma che comprenda anche una descrizione materiale delle difformità contestate. La conclusione condivisibile alla quale è giunto il Consiglio di Stato in ordine alla necessità che l’amministrazione, ove adotti una misura di ripristino a fronte di una presunta violazione di norme, indichi una motivazione che sia in grado di descrivere compiutamente l’opera, al fine di poterla correttamente collocare o nell’ambito delle attività di edilizia libera o nel novero delle opere assoggettate al titolo edilizio, sarebbe giustificata sia dall’introduzione di varietà di manufatti ed opere che presentano caratteristiche molto simili tra loro che dalla continua evoluzione normativa in materia, giustificata proprio dalla creazione di nuove tipologie di opere, e dislocata a vari livelli, compreso l’eventuale livello regionale.

Pertinenze ed interventi di lieve entità tra titoli abilitativi e misure ripristinatorie

Anna Porporato
2019-01-01

Abstract

La sentenza in commento riguarda un ordine di demolizione definito illegittimo dal Consiglio di Stato per vizio di motivazione in quanto la pubblica amministrazione nella motivazione ha fatto esclusivamente riferimento alla circostanza secondo cui il manufatto era stato realizzato senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, omettendo di precisare puntualmente le ragioni che avrebbero potuto giustificare l’assoggettamento dell’intervento all’atto di assenso edificatorio. La pronuncia ha offerto l’occasione per esaminare i criteri proposti dalla giurisprudenza nel tentativo di offrire un inquadramento della tipologia di opere che vengono contraddistinte come tettoie o tra quelle qualificabili alla stregua di attività edilizia libera, in particolare come «elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici» ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. e-quinquies del T.U.ed., ovvero nel novero delle opere assoggettate al regime del permesso di costruire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10 del T.U.ed. Si è dato conto degli orientamenti affermatisi in giurisprudenza in merito alla questione della necessità che l’ordine di demolizione rechi una motivazione analitica e specifica che non si limiti a richiamare le ragioni giuridiche a fondamento della decisione ma che comprenda anche una descrizione materiale delle difformità contestate. La conclusione condivisibile alla quale è giunto il Consiglio di Stato in ordine alla necessità che l’amministrazione, ove adotti una misura di ripristino a fronte di una presunta violazione di norme, indichi una motivazione che sia in grado di descrivere compiutamente l’opera, al fine di poterla correttamente collocare o nell’ambito delle attività di edilizia libera o nel novero delle opere assoggettate al titolo edilizio, sarebbe giustificata sia dall’introduzione di varietà di manufatti ed opere che presentano caratteristiche molto simili tra loro che dalla continua evoluzione normativa in materia, giustificata proprio dalla creazione di nuove tipologie di opere, e dislocata a vari livelli, compreso l’eventuale livello regionale.
2019
3
502
519
Anna Porporato
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