Il lavoro prende in esame il confronto avviato dalle Osservazioni conclusive che il Comitato sulle sparizioni forzate (CED), istituito nell’ambito della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 2006, ha svolto, nell’aprile 2019, in merito al primo rapporto periodico presentato dall’Italia. Dopo un breve quadro degli impegni stabiliti da tale Convenzione e delle caratteristiche dell’attività di monitoraggio affidata al CED, l’analisi si concentra su due elementi critici: la rilevanza della previsione in un ordinamento penale, in particolare in quello italiano, di un crimine specifico di “sparizione forzata” e l’incidenza di tale presupposto sul potenziamento della tutela della vittima. Come si dimostrerà, questi due aspetti, più volte sottolineati dal CED, sono strettamente connessi tra di loro ed in grado di influire sull’effettività dell’adattamento alla Convenzione stessa. In conclusione, si sottolinea come tale trattato, pur con alcuni limiti che vengono evidenziati, avendo carattere universale, sia potenzialmente in grado di promuovere la formazione di una prassi armonizzata contro ogni sparizione forzata.

L’INDIVIDUAZIONE DI UNA SPECIFICA FIGURA DI REATO E LA DEFINIZIONE DI “VITTIMA” TRA LE QUESTIONI APERTE NEI RAPPORTI TRA ITALIA E COMITATO PER LE SPARIZIONI FORZATE (CED)

Silvia Cantoni
2021-01-01

Abstract

Il lavoro prende in esame il confronto avviato dalle Osservazioni conclusive che il Comitato sulle sparizioni forzate (CED), istituito nell’ambito della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata del 2006, ha svolto, nell’aprile 2019, in merito al primo rapporto periodico presentato dall’Italia. Dopo un breve quadro degli impegni stabiliti da tale Convenzione e delle caratteristiche dell’attività di monitoraggio affidata al CED, l’analisi si concentra su due elementi critici: la rilevanza della previsione in un ordinamento penale, in particolare in quello italiano, di un crimine specifico di “sparizione forzata” e l’incidenza di tale presupposto sul potenziamento della tutela della vittima. Come si dimostrerà, questi due aspetti, più volte sottolineati dal CED, sono strettamente connessi tra di loro ed in grado di influire sull’effettività dell’adattamento alla Convenzione stessa. In conclusione, si sottolinea come tale trattato, pur con alcuni limiti che vengono evidenziati, avendo carattere universale, sia potenzialmente in grado di promuovere la formazione di una prassi armonizzata contro ogni sparizione forzata.
2021
1/2021
37
62
Silvia Cantoni
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