Il contributo si occupa di come, “mandando ad effetto” con colpevole ritardo il “monito” di cui a Corte costituzionale sentenza 9 luglio 1996, n. 238, il legislatore ha regolato “casi” e “modi” delle “perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale”. Il novum di cui al provvedimento del 2009, difatti, non tanto “cospira” a garantire avverso “prelievi coattivi” di materiale biologico – non per nulla, legittimandone il ricorso allorquando l’interessato non presti consenso all’operazione – quanto, piuttosto, a dettagliare ‘tipologie’ e ‘metodiche’ di un’attività sine dubio “invasiva” della propria sfera riservata di “privatezza”.
Brevi note in tema di acquisizione/utilizzazione di materiale biologico a seguito di investigazione difensiva
MARIO DEGANELLO
2020-01-01
Abstract
Il contributo si occupa di come, “mandando ad effetto” con colpevole ritardo il “monito” di cui a Corte costituzionale sentenza 9 luglio 1996, n. 238, il legislatore ha regolato “casi” e “modi” delle “perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale”. Il novum di cui al provvedimento del 2009, difatti, non tanto “cospira” a garantire avverso “prelievi coattivi” di materiale biologico – non per nulla, legittimandone il ricorso allorquando l’interessato non presti consenso all’operazione – quanto, piuttosto, a dettagliare ‘tipologie’ e ‘metodiche’ di un’attività sine dubio “invasiva” della propria sfera riservata di “privatezza”.File | Dimensione | Formato | |
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