Il contributo esamina il ruolo rivestito dalla detenzione domiciliare nel recente contesto di riforma del sistema sanzionatorio, in vista della sua valorizzazione come alternativa alla pena carceraria già nell’ambito del giudizio di cognizione. In particolare, viene descritto il modello proposto dal gruppo di ricerca dell’AIPDP, fondato sull’introduzione di pene principali a contenuto domiciliare destinate a operare per i delitti puniti nel massimo fino a cinque anni e per le contravvenzioni; si evidenziano i vantaggi che potrebbero attendersi dall’adesione a tale modello, in ordine alla sua capacità di contribuire a un effettivo ridimensionamento della centralità del carcere e di incidere sui tradizionali punti di criticità della detenzione domiciliare. Successivamente, il paradigma della pena edittale autonoma viene confrontato con l’impostazione accolta dalla legge delega n. 134/2021, che prevede invece l’inclusione della detenzione domiciliare tra le sanzioni sostitutive di cui alla l. n. 689/1981. Si sottolinea il ruolo decisivo che, per il successo di tale disegno di riforma, verrà a rivestire la discrezionalità del giudice di cognizione, suggerendo l’opportunità che il legislatore delegato si occupi di orientarne l’esercizio secondo una finalità autenticamente risocializzativa.
Prospettive di riforma della detenzione domiciliare tra pena principale e sanzione sostitutiva: verso un reale superamento del paradigma carcerocentrico?
Anna Costantini
2022-01-01
Abstract
Il contributo esamina il ruolo rivestito dalla detenzione domiciliare nel recente contesto di riforma del sistema sanzionatorio, in vista della sua valorizzazione come alternativa alla pena carceraria già nell’ambito del giudizio di cognizione. In particolare, viene descritto il modello proposto dal gruppo di ricerca dell’AIPDP, fondato sull’introduzione di pene principali a contenuto domiciliare destinate a operare per i delitti puniti nel massimo fino a cinque anni e per le contravvenzioni; si evidenziano i vantaggi che potrebbero attendersi dall’adesione a tale modello, in ordine alla sua capacità di contribuire a un effettivo ridimensionamento della centralità del carcere e di incidere sui tradizionali punti di criticità della detenzione domiciliare. Successivamente, il paradigma della pena edittale autonoma viene confrontato con l’impostazione accolta dalla legge delega n. 134/2021, che prevede invece l’inclusione della detenzione domiciliare tra le sanzioni sostitutive di cui alla l. n. 689/1981. Si sottolinea il ruolo decisivo che, per il successo di tale disegno di riforma, verrà a rivestire la discrezionalità del giudice di cognizione, suggerendo l’opportunità che il legislatore delegato si occupi di orientarne l’esercizio secondo una finalità autenticamente risocializzativa.File | Dimensione | Formato | |
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