Il lavoro indaga origini e sviluppo della garanzia costituzionale di adeguata connessione tra funzioni assegnate e risorse disponibili degli enti territoriali. Il sindacato di adeguatezza sulle scelte allocative è il frutto di una recente elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale che, abbandonata la tradizionale deferenza nei confronti del legislatore del bilancio, prende le mosse da una particolare interpretazione dell’art. 119, co. 4 Cost. In assenza di indicatori di costo e di fabbisogno per lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative, specie dopo l’entrata in vigore della legge di revisione costituzionale n. 1/2012, la Corte ha adattato il proprio scrutinio di ragionevolezza per accertare un “eccesso di potere” del legislatore, laddove esso non si conformi ai vincoli istruttori di natura amministrativo-contabile. Il rispetto di tali vincoli di natura procedurale, più che di criteri quantitativi o parametri economico-finanziari, permette alla Corte di valutare l’adeguatezza dell’allocazione delle risorse e assicura un bilanciamento di tale interesse con la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il coinvolgimento degli enti territoriali e la garanzia del nucleo essenziale dei diritti fondamentali.

Il principio di corrispondenza tra funzioni amministrative e risorse finanziarie a vent’anni dalla riforma del Titolo V

Giovanni BOGGERO
2022-01-01

Abstract

Il lavoro indaga origini e sviluppo della garanzia costituzionale di adeguata connessione tra funzioni assegnate e risorse disponibili degli enti territoriali. Il sindacato di adeguatezza sulle scelte allocative è il frutto di una recente elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale che, abbandonata la tradizionale deferenza nei confronti del legislatore del bilancio, prende le mosse da una particolare interpretazione dell’art. 119, co. 4 Cost. In assenza di indicatori di costo e di fabbisogno per lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative, specie dopo l’entrata in vigore della legge di revisione costituzionale n. 1/2012, la Corte ha adattato il proprio scrutinio di ragionevolezza per accertare un “eccesso di potere” del legislatore, laddove esso non si conformi ai vincoli istruttori di natura amministrativo-contabile. Il rispetto di tali vincoli di natura procedurale, più che di criteri quantitativi o parametri economico-finanziari, permette alla Corte di valutare l’adeguatezza dell’allocazione delle risorse e assicura un bilanciamento di tale interesse con la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il coinvolgimento degli enti territoriali e la garanzia del nucleo essenziale dei diritti fondamentali.
2022
Ripensare il Titolo V a vent'anni dalla riforma del 2001
Roma
13-14.10.2021
439
454
principio di corrispondenza; regioni, autonomia finanziaria
Giovanni BOGGERO
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