Tra i sintomi di dubbia effettività delle disposizioni costituzionali che disciplinano l’attività di produzione normativa l’A. si sofferma in particolare sul c.d. “monocameralismo di fatto”, ossia sulla prassi consistente nei comportamenti delle forze politiche e degli organi costituzionali che, nell’esercizio dell’attività di produzione normativa, fanno ricorso a un uso strategico delle disposizioni che disciplinano i tempi di discussione parlamentare e la questione di fiducia al fine di limitare la discussione medesima sui disegni di legge – per lo più di conversione di decreti-legge – alla prima Camera in cui il procedimento legislativo ha preso avvio, e al fine di trasformare in ultima analisi la deliberazione della seconda Camera in un mero atto di ratifica della prima. L’A. conclude nel senso che tale prassi si realizza attraverso un’interpretazione a contrario delle regole sulla produzione e si pone dunque non tanto come contra constitutionem ma come extra constitutionem. Per rivitalizzare il nucleo essenziale della Costituzione – la fusione tra il concetto profondo della rappresentanza politica e l’attività di produzione normativa in un contesto pluralistico e conflittuale – potrebbe essere utile una riforma costituzionale in senso monocamerale.
Il "monocameralismo di fatto" e la questione della perdurante validità della Costituzione
Ilenia Massa Pinto
2022-01-01
Abstract
Tra i sintomi di dubbia effettività delle disposizioni costituzionali che disciplinano l’attività di produzione normativa l’A. si sofferma in particolare sul c.d. “monocameralismo di fatto”, ossia sulla prassi consistente nei comportamenti delle forze politiche e degli organi costituzionali che, nell’esercizio dell’attività di produzione normativa, fanno ricorso a un uso strategico delle disposizioni che disciplinano i tempi di discussione parlamentare e la questione di fiducia al fine di limitare la discussione medesima sui disegni di legge – per lo più di conversione di decreti-legge – alla prima Camera in cui il procedimento legislativo ha preso avvio, e al fine di trasformare in ultima analisi la deliberazione della seconda Camera in un mero atto di ratifica della prima. L’A. conclude nel senso che tale prassi si realizza attraverso un’interpretazione a contrario delle regole sulla produzione e si pone dunque non tanto come contra constitutionem ma come extra constitutionem. Per rivitalizzare il nucleo essenziale della Costituzione – la fusione tra il concetto profondo della rappresentanza politica e l’attività di produzione normativa in un contesto pluralistico e conflittuale – potrebbe essere utile una riforma costituzionale in senso monocamerale.File | Dimensione | Formato | |
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