Nelle strutture sanitarie ‘girano’ plurimi sistemi prevenzionistici, tra cui spicca quello – caratterizzante – di Clinical Risk Management, mentre il Modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001 appare limitato ai soli enti privati o semi-privati e ad una parte tutto sommato esigua di rischi-reato congruenti con il rischio sanitario, pur latamente inteso. I sistemi di C.R.M. appaiono informati ad una logica responsiva – antitetica a paradigmi incolpatorio-repressivi – e connotati non da una funzione di prevenzione di specifici eventi offensivi bensì da una funzione puramente cautelativa, essendo incentrati sull’analisi degli eventi avversi, sullo studio delle possibili contromisure organizzative e culturali, sul riesame delle linee guida e delle buone pratiche; essi appaiono dunque estranei ad una dimensione propriamente cautelare e, conseguentemente, non sembra possibile far discendere responsabilità penali direttamente dalla loro carente implementazione. Parimenti, non sembra auspicabile una commistione tra sistemi di C.R.M. e Modelli organizzativi anti-reato, considerata la prevalente natura incolpatorio-repressiva di questi ultimi. Ciò posto, non mancano connessioni effettive tra sistemi di C.R.M. e responsabilità penale per eventi lesivi che costituiscono concretizzazione del rischio sanitario: da un lato, laddove i risultati conoscitivi derivanti dall’attività di C.R.M. abbiano evidenziato lacune nella regolamentazione cautelare fatta propria dall’ente sanitario, scatta un obbligo di intervento da parte di dirigenti e professionisti sanitari per colmare tale gap, pena l’ascrivibilità di futuri eventi offensivi evitabili con le azioni correttive illuminate dalla gestione del rischio clinico; dall’altro lato, laddove l’attività di C.R.M – correttamente programmata ed eseguita – non abbia rilevato situazioni di rischio, sembra da escludersi ogni coinvolgimento dei responsabili dell’alta organizzazione in eventuali violazioni cautelari proprie degli operatori sanitari o dei loro diretti superiori.

Gestione del rischio clinico e responsabilità penale dell'ente sanitario e dei suoi vertici

BIANCHI D
2020-01-01

Abstract

Nelle strutture sanitarie ‘girano’ plurimi sistemi prevenzionistici, tra cui spicca quello – caratterizzante – di Clinical Risk Management, mentre il Modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001 appare limitato ai soli enti privati o semi-privati e ad una parte tutto sommato esigua di rischi-reato congruenti con il rischio sanitario, pur latamente inteso. I sistemi di C.R.M. appaiono informati ad una logica responsiva – antitetica a paradigmi incolpatorio-repressivi – e connotati non da una funzione di prevenzione di specifici eventi offensivi bensì da una funzione puramente cautelativa, essendo incentrati sull’analisi degli eventi avversi, sullo studio delle possibili contromisure organizzative e culturali, sul riesame delle linee guida e delle buone pratiche; essi appaiono dunque estranei ad una dimensione propriamente cautelare e, conseguentemente, non sembra possibile far discendere responsabilità penali direttamente dalla loro carente implementazione. Parimenti, non sembra auspicabile una commistione tra sistemi di C.R.M. e Modelli organizzativi anti-reato, considerata la prevalente natura incolpatorio-repressiva di questi ultimi. Ciò posto, non mancano connessioni effettive tra sistemi di C.R.M. e responsabilità penale per eventi lesivi che costituiscono concretizzazione del rischio sanitario: da un lato, laddove i risultati conoscitivi derivanti dall’attività di C.R.M. abbiano evidenziato lacune nella regolamentazione cautelare fatta propria dall’ente sanitario, scatta un obbligo di intervento da parte di dirigenti e professionisti sanitari per colmare tale gap, pena l’ascrivibilità di futuri eventi offensivi evitabili con le azioni correttive illuminate dalla gestione del rischio clinico; dall’altro lato, laddove l’attività di C.R.M – correttamente programmata ed eseguita – non abbia rilevato situazioni di rischio, sembra da escludersi ogni coinvolgimento dei responsabili dell’alta organizzazione in eventuali violazioni cautelari proprie degli operatori sanitari o dei loro diretti superiori.
2020
4
2027
2052
rischio clinico; sanitario; responsabilità penale
BIANCHI D
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/1891008
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