Con la pronuncia qui commentata le Sezioni unite hanno chiarito: 1) che il sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria – qual e` quella ex art. 19, D.Lgs. n. 231, anche nella sua forma per equivalente – trova applicazione a prescindere dalla eventuale concorrenza del vincolo fallimentare e che esso si atteggia come obbligatorio al pari della sanzione che precorre; 2) che il giudice penale e` l’unico organo competente a decidere sulla possibilita` di restrizione del raggio della confisca-sanzione in favore dei creditori ammessi al riparto dell’attivo fallimentare; 3) che il curatore fallimentare non e` legittimato ad impugnare il provvedimento di sequestro ne´ ad intervenire in alcun modo nel procedimento penale de societate, se non al fine di ottenere l’autorizzazione a gestire i beni della societa` fallita (e sottoposti a sequestro penale) in vece del custode amministratore giudiziario. Se e` indubbio che con l’odierno articolato dictum la Corte regolatrice si e` profusa nello sforzo di mettere ordine e dare soluzioni interpretative coerenti in una materia – quella dei rapporti tra procedimento penale e procedure concorsuali – quantomai delicata e complessa, va tuttavia rilevato che il percorso ermeneutico delineato dai Supremi Giudici presenta anche snodi altamente problematici, che rischiano di portare ad uno snaturamento della funzione della misura cautelare reale e ad una compressione tanto incisiva quanto ingiustificata degli interessi dei terzi creditori sociali di buona fede

Automatismi nel meccanismo sequestro-confisca ex D.Lgs. n. 231 e ricadute problematiche sulla procedura fallimentare

BIANCHI D
2015-01-01

Abstract

Con la pronuncia qui commentata le Sezioni unite hanno chiarito: 1) che il sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria – qual e` quella ex art. 19, D.Lgs. n. 231, anche nella sua forma per equivalente – trova applicazione a prescindere dalla eventuale concorrenza del vincolo fallimentare e che esso si atteggia come obbligatorio al pari della sanzione che precorre; 2) che il giudice penale e` l’unico organo competente a decidere sulla possibilita` di restrizione del raggio della confisca-sanzione in favore dei creditori ammessi al riparto dell’attivo fallimentare; 3) che il curatore fallimentare non e` legittimato ad impugnare il provvedimento di sequestro ne´ ad intervenire in alcun modo nel procedimento penale de societate, se non al fine di ottenere l’autorizzazione a gestire i beni della societa` fallita (e sottoposti a sequestro penale) in vece del custode amministratore giudiziario. Se e` indubbio che con l’odierno articolato dictum la Corte regolatrice si e` profusa nello sforzo di mettere ordine e dare soluzioni interpretative coerenti in una materia – quella dei rapporti tra procedimento penale e procedure concorsuali – quantomai delicata e complessa, va tuttavia rilevato che il percorso ermeneutico delineato dai Supremi Giudici presenta anche snodi altamente problematici, che rischiano di portare ad uno snaturamento della funzione della misura cautelare reale e ad una compressione tanto incisiva quanto ingiustificata degli interessi dei terzi creditori sociali di buona fede
2015
8-9
1995
2001
confisca; fallimento; reato; d.lgs. 231/2001
BIANCHI D
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