Con la pronuncia qui commentata le Sezioni unite hanno chiarito: 1) che il sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria – qual e` quella ex art. 19, D.Lgs. n. 231, anche nella sua forma per equivalente – trova applicazione a prescindere dalla eventuale concorrenza del vincolo fallimentare e che esso si atteggia come obbligatorio al pari della sanzione che precorre; 2) che il giudice penale e` l’unico organo competente a decidere sulla possibilita` di restrizione del raggio della confisca-sanzione in favore dei creditori ammessi al riparto dell’attivo fallimentare; 3) che il curatore fallimentare non e` legittimato ad impugnare il provvedimento di sequestro ne´ ad intervenire in alcun modo nel procedimento penale de societate, se non al fine di ottenere l’autorizzazione a gestire i beni della societa` fallita (e sottoposti a sequestro penale) in vece del custode amministratore giudiziario. Se e` indubbio che con l’odierno articolato dictum la Corte regolatrice si e` profusa nello sforzo di mettere ordine e dare soluzioni interpretative coerenti in una materia – quella dei rapporti tra procedimento penale e procedure concorsuali – quantomai delicata e complessa, va tuttavia rilevato che il percorso ermeneutico delineato dai Supremi Giudici presenta anche snodi altamente problematici, che rischiano di portare ad uno snaturamento della funzione della misura cautelare reale e ad una compressione tanto incisiva quanto ingiustificata degli interessi dei terzi creditori sociali di buona fede
Automatismi nel meccanismo sequestro-confisca ex D.Lgs. n. 231 e ricadute problematiche sulla procedura fallimentare
Davide Bianchi
2015-01-01
Abstract
Con la pronuncia qui commentata le Sezioni unite hanno chiarito: 1) che il sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria – qual e` quella ex art. 19, D.Lgs. n. 231, anche nella sua forma per equivalente – trova applicazione a prescindere dalla eventuale concorrenza del vincolo fallimentare e che esso si atteggia come obbligatorio al pari della sanzione che precorre; 2) che il giudice penale e` l’unico organo competente a decidere sulla possibilita` di restrizione del raggio della confisca-sanzione in favore dei creditori ammessi al riparto dell’attivo fallimentare; 3) che il curatore fallimentare non e` legittimato ad impugnare il provvedimento di sequestro ne´ ad intervenire in alcun modo nel procedimento penale de societate, se non al fine di ottenere l’autorizzazione a gestire i beni della societa` fallita (e sottoposti a sequestro penale) in vece del custode amministratore giudiziario. Se e` indubbio che con l’odierno articolato dictum la Corte regolatrice si e` profusa nello sforzo di mettere ordine e dare soluzioni interpretative coerenti in una materia – quella dei rapporti tra procedimento penale e procedure concorsuali – quantomai delicata e complessa, va tuttavia rilevato che il percorso ermeneutico delineato dai Supremi Giudici presenta anche snodi altamente problematici, che rischiano di portare ad uno snaturamento della funzione della misura cautelare reale e ad una compressione tanto incisiva quanto ingiustificata degli interessi dei terzi creditori sociali di buona fedeI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.