L’art. 41 cod. civ. italiano prevede che i sottoscrittori di comitati di soccorso, di beneficenza o promotori di iniziative di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili siano tenuti ad effettuare le oblazioni promesse. Viene delineato un contratto consensuale e gratuito, valido senza necessità della forma della donazione tipica o della consegna della cosa: il contratto di oblazione. Segue l’analisi della causa e dell’oggetto di tale contratto ed una panoramica delle soluzioni sul punto nei diritti francese ed americano.
Il contratto di oblazione
Gianola
2023-01-01
Abstract
L’art. 41 cod. civ. italiano prevede che i sottoscrittori di comitati di soccorso, di beneficenza o promotori di iniziative di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili siano tenuti ad effettuare le oblazioni promesse. Viene delineato un contratto consensuale e gratuito, valido senza necessità della forma della donazione tipica o della consegna della cosa: il contratto di oblazione. Segue l’analisi della causa e dell’oggetto di tale contratto ed una panoramica delle soluzioni sul punto nei diritti francese ed americano.File in questo prodotto:
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